- L’art. 89 definisce i soggetti e i concetti chiave del Titolo IV (cantieri): cantiere temporaneo o mobile, committente, responsabile dei lavori, lavoratore autonomo, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, uomini-giorno, POS, impresa affidataria, impresa esecutrice, idoneità tecnico-professionale.
- Il coordinatore per l’esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, né un suo dipendente, né il RSPP da lui designato (con alcune eccezioni di coincidenza committente-esecutore).
- L’impresa affidataria è titolare del contratto d'appalto con il committente, può avvalersi di subappaltatori, e risponde del coordinamento delle imprese esecutrici.
Art. 89 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X. b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; (( c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. )) d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese ((affidatarie ed)) esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ((. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice)) ; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV; i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ((. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione)) ; (( i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; )) l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ((ai lavori da realizzare)) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze
- Articolo 89 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 89 Codice del Consumo: Cessione del contratto
- Articolo 89 Codice della Strada: Servizio di linea per trasporto di cose
- Articolo 89 Codice di Procedura Civile: Espressioni sconvenienti od offensive
- Articolo 89 Codice di Procedura Penale: Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
La funzione delle definizioni nel sistema del Titolo IV
L’art. 89 D.Lgs. 81/2008 raccoglie le definizioni operative del Titolo IV con una densità normativa superiore alla media: undici definizioni per un articolo solo, a testimonianza della complessità organizzativa del settore edile e della molteplicità di soggetti che vi operano. La precisione definitoria è fondamentale in un sistema che costruisce obblighi differenziati su categorie di soggetti (committente, responsabile dei lavori, coordinatori, datori di lavoro delle imprese esecutrici, lavoratori autonomi) spesso confuse nella pratica.Il cantiere temporaneo o mobile
La definizione di «cantiere» (lettera a) è funzionale: «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X». Il carattere temporaneo e mobile distingue il cantiere dai luoghi di lavoro fissi: il cantiere si insedia in un luogo per la durata dei lavori, poi si smobilita. Questa temporaneità crea condizioni di rischio specifiche (variabilità delle condizioni, interferenze tra lavorazioni) che giustificano una disciplina speciale.Committente e responsabile dei lavori
Il committente (lettera b) è «il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti». La norma precisa che nei lavori pubblici il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo all’appalto. La coincidenza tra committente e potere decisionale è essenziale: chi ha il potere di scegliere le imprese, approvare il progetto e finanziare i lavori assume la posizione di committente con i relativi obblighi. Il responsabile dei lavori (lettera c) è il soggetto che il committente può incaricare di svolgere le funzioni previste dal decreto al proprio posto. Nei lavori pubblici il responsabile dei lavori coincide con il responsabile del procedimento (RUP). La delega al responsabile dei lavori non esonera totalmente il committente: rimane la responsabilità per la scelta e la vigilanza (art. 93 SIC).I coordinatori per la sicurezza
Le definizioni di coordinatore per la progettazione (CSP, lettera e) e coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE, lettera f) identificano i professionisti specializzati nella sicurezza del cantiere, la cui nomina è obbligatoria quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Il CSP interviene nella fase di progettazione e redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); il CSE opera durante i lavori, verificando l’applicazione delle misure del PSC e coordinando le imprese. Una limitazione fondamentale per il CSE: non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, un suo dipendente o il RSPP da lui designato. Questa incompatibilità garantisce l’indipendenza del coordinatore rispetto all’interesse delle imprese. L’eccezione è prevista per la coincidenza tra committente e impresa esecutrice: in questo caso l’incompatibilità non opera.Impresa affidataria, esecutrice e idoneità tecnico-professionale
L’impresa affidataria (lettera i) è la titolare del contratto di appalto con il committente e coordina le imprese esecutrici in subappalto. L’impresa esecutrice (lettera i-bis) è quella che esegue materialmente i lavori con proprie risorse. La distinzione è rilevante ai fini degli obblighi: l’impresa affidataria ha obblighi di coordinamento e verifica che le esecutrici non hanno. L’idoneità tecnico-professionale (lettera l) è il «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare». Il committente deve verificarla prima di affidare i lavori (art. 90 SIC), e le modalità di verifica sono indicate nell’allegato XVII.Domande frequenti
Un privato che fa ristrutturare casa propria è un «committente» ai sensi del Titolo IV?
Sì. La definizione di committente è ampia e include qualsiasi soggetto «per conto del quale l’intera opera viene realizzata». Il privato che commette lavori a un’impresa edile è committente e ha i relativi obblighi (verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, nomina del coordinatore quando necessaria, comunicazione al SUAP). Per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a permesso, alcune formalità sono semplificate.
Il coordinatore per la progettazione può essere lo stesso soggetto del coordinatore per l’esecuzione?
Sì. La norma consente al committente di nominare la stessa persona come CSP e CSE, purché il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 SIC. Questa soluzione è comune nei cantieri di media dimensione, dove un unico coordinatore segue l’intera opera.
L’RSPP dell’impresa esecutrice può svolgere anche il ruolo di coordinatore per l’esecuzione?
No. La lettera f) dell’art. 89 esclude espressamente che il coordinatore per l’esecuzione possa essere il RSPP designato dal datore di lavoro delle imprese esecutrici. L’incompatibilità garantisce l’indipendenza del CSE dalle imprese che eseguono i lavori.
Cosa si intende per «uomini-giorno» e come si calcola la soglia di 200 uomini-giorno?
Gli uomini-giorno rappresentano la durata prevista dei lavori moltiplicata per il numero medio giornaliero di lavoratori. Esempio: cantiere di 20 giorni lavorativi con 10 operai al giorno = 200 uomini-giorno. Questa soglia è rilevante perché determina l’obbligo di notifica preliminare (art. 99 SIC) e alcune semplificazioni procedurali.
In un consorzio di imprese, chi è l’impresa affidataria?
L’art. 89, lettera i) prevede una disciplina speciale: se il titolare del contratto è un consorzio che promuove la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori, individuata nell’atto di assegnazione comunicato al committente. In caso di pluralità di imprese assegnatarie, è quella indicata come affidataria nell’atto, a condizione che abbia espressamente accettato tale ruolo.