- Il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente (D.P.R. 462/2001), per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, stabilisce modalità e criteri per le verifiche e i controlli.
- L’esito dei controlli deve essere verbalizzato e il verbale tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Art. 86 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Verifiche e controlli)
In vigore dal 15/05/2008
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1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 , in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinchè gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma
1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 86 Codice Civile: Libertà di stato
- Articolo 86 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 86 Codice del Consumo: Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
- Articolo 86 Codice della Strada: Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
- Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte
- Articolo 86 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione del responsabile civile
Le verifiche periodiche degli impianti elettrici: un obbligo strutturale
L’art. 86 D.Lgs. 81/2008 disciplina le verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini, quale strumento fondamentale per garantire che gli impianti mantengano nel tempo le condizioni di sicurezza iniziali. La norma si coordina con il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, che è il provvedimento tecnico-regolamentare che concretizza l’obbligo di verifica, fissando le periodicità, i soggetti abilitati e le modalità procedurali. La ratio della norma è chiara: la conformità dell’impianto al momento della costruzione non garantisce la permanenza della sicurezza nel tempo. L’invecchiamento dei materiali, l’esposizione ad agenti corrosivi, le modifiche non documentate, i danni meccanici, i guasti parziali: tutti questi fattori possono degradare la sicurezza dell’impianto anche se inizialmente costruito a regola d'arte.Il D.P.R. 462/2001: il regime delle verifiche
Il D.P.R. 462/2001 distingue tre categorie di impianti soggetti a verifica obbligatoria: impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (fulmini), impianti di messa a terra, impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX). Per ciascuna categoria sono previste due tipologie di verifica: la verifica iniziale (prima messa in servizio) e le verifiche periodiche. La verifica iniziale è effettuata dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità (D.M. 37/2008); le verifiche periodiche sono effettuate da organismi abilitati. Le periodicità sono le seguenti: impianti in luoghi con pericolo di esplosione → verifica biennale; impianti di protezione dalle scariche atmosferiche → verifica quinquennale; impianti di messa a terra → verifica quinquennale. Per i cantieri edili, gli impianti di messa a terra sono soggetti a verifica prima della messa in servizio e alla fine del cantiere.I soggetti abilitati alle verifiche
Le verifiche periodiche sono effettuate da: ASL (Azienda Sanitaria Locale) per tramite dei Servizi di Prevenzione; ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) dove previsto da legge regionale; organismi abilitati ai sensi del D.P.R. 462/2001, iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministero del lavoro. Dal 2009, anche soggetti privati accreditati possono effettuare le verifiche, ampliando la disponibilità del servizio. Il datore di lavoro può scegliere liberamente tra ASL, ARPA o organismo privato abilitato per le verifiche periodiche. L’unica eccezione riguarda i primi anni di attività: la prima verifica dopo la notifica all’ASL può essere effettuata direttamente dall’ASL o da un organismo privato abilitato.La documentazione delle verifiche
Il comma 3 impone che l’esito delle verifiche sia verbalizzato e il verbale tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. Il verbale è il documento chiave in caso di ispezione: deve indicare la data della verifica, il soggetto che l’ha effettuata, gli impianti verificati, le misurazioni effettuate, l’esito (positivo, negativo con prescrizioni, negativo con divieto di utilizzo) e le eventuali prescrizioni. Il datore di lavoro deve conservare i verbali per almeno 10 anni (prassi raccomandata) e adempiere alle prescrizioni entro i termini indicati.Domande frequenti
Cosa succede se l’impianto di messa a terra non è stato sottoposto a verifica quinquennale?
La mancata verifica periodica viola il D.P.R. 462/2001 e, di riflesso, l’art. 86 D.Lgs. 81/2008. La sanzione per il datore di lavoro è quella dell’art. 87, comma 4, lettera d) SIC (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro). In caso di infortunio collegato all’impianto difettoso, la mancata verifica costituisce elemento di prova della negligenza del datore di lavoro.
Un verbale di verifica con esito negativo (prescrizione) obbliga il datore di lavoro ad intervenire immediatamente?
Sì, nei termini indicati nel verbale. Le prescrizioni hanno una scadenza entro la quale il datore di lavoro deve adeguare l’impianto. In caso di pericolo grave e immediato, l’organismo verificatore può intimare la cessazione dell’uso dell’impianto. Il mancato adempimento delle prescrizioni è una violazione autonoma che aggrava la posizione del datore di lavoro.
La dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 sostituisce la verifica periodica del D.P.R. 462/2001?
No. La dichiarazione di conformità attesta la corretta installazione dell’impianto al momento della realizzazione; le verifiche periodiche accertano il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo. Sono due adempimenti distinti e complementari, non alternativi.
Un’impresa può effettuare internamente la verifica dell’impianto di messa a terra?
No. Le verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/2001 devono essere effettuate da soggetti terzi abilitati (ASL, ARPA, organismi privati accreditati). Un’autoverifica interna non soddisfa l’obbligo legale, anche se l’azienda dispone internamente di personale con competenze elettrotecniche.
Le verifiche degli impianti elettrici sono soggette a tariffa?
Sì. Le verifiche periodiche degli impianti elettrici effettuate da organismi abilitati sono a titolo oneroso e le spese sono a carico del datore di lavoro. Le tariffe sono determinate dagli organismi verificatori e possono variare; il costo è deducibile come spesa aziendale.