Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 c.p.p. – Richiesta di esclusione del responsabile civile

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Richiesta di esclusione del responsabile civile

1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall’imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.

3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

In sintesi

  • Soggetti legittimati: imputato, parte civile, PM e stesso responsabile civile
  • Esclusione motivata e tempestiva, entro l'udienza preliminare o dibattimento
  • Requisiti: pregiudizio alla difesa per elementi probatori precedenti
  • Giudice decide con ordinanza senza ritardo
Indice dei contenuti

La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato, parte civile o pubblico ministero nel rispetto delle scadenze procedurali previste.

Ratio

L'esclusione del responsabile civile persegue l'obiettivo di snellire il giudizio penale qualora manchi il presupposto della responsabilità civile. La norma protegge il diritto di difesa del responsabile civile stesso, evitando che prove raccolte prima della citazione ledano la sua posizione processuale. È uno strumento di equilibrio fra l'esigenza di giustizia complessiva e il diritto al contraddittorio.

Analisi

Il comma 1 enumera i soggetti legittimati a proporre la richiesta. Il comma 2 riconosce il diritto del responsabile civile che non si sia costituito volontariamente di domandare la propria esclusione, in particolare quando elementi probatori raccolti prima della citazione possono nuocere alla sua difesa. Il comma 3 fissa il termine perentorio: la richiesta deve essere proposta non oltre gli accertamenti sulla costituzione delle parti nell'udienza preliminare (art. 420) o nel dibattimento (art. 484-491). È richiesta motivazione (illustrare i motivi dell'esclusione) e il giudice provvede con ordinanza senza indugi.

Quando si applica

La richiesta trova applicazione quando sussistono elementi che escludono la responsabilità civile: ad esempio, l'imputato è incapace di intendere e volere e non esiste ente responsabile ex art. 2048 c.c., oppure il danno non sussiste o è stato già completamente risarcito. Si applica anche quando il responsabile civile è convenuto nonostante non sussistessero i presupposti normativi per la sua citazione (assenza di dipendenza, inesistenza del rapporto di subordinazione o mandato, ecc.).

Connessioni

La norma si collega agli articoli sulla costituzione del responsabile civile (artt. 83-85), all'art. 87 che disciplina l'esclusione di ufficio, all'art. 88 che regola gli effetti dell'ammissione o esclusione. Rimanda inoltre agli artt. 651 e 654 circa il pregiudizio alla difesa e agli artt. 420 e 484-491 per i momenti procedurali di riferimento.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato per truffa ai danni di Caio

Il PM cita come responsabile civile la società «Beta s.r.l.», presso cui Tizio è impiegato, affinché risarcisca il danno ex art. 2049 c.c. Durante le indagini preliminari emergono prove che Tizio ha agito in assoluto contrasto con le direttive aziendali, e la società presenta istanza di esclusione sostenendo di avere esercitato vigilanza adeguata. La richiesta è ammissibile ai sensi dell'art. 86 perché la società non ha richiesto volontariamente la citazione.

Caso 2: Sempronio è imputato per danneggiamento

L'imputato richiede l'esclusione del responsabile civile (il padre di Sempronio, civilmente responsabile per il fatto del figlio minore) prima dell'apertura della discussione in udienza preliminare, producendo documentazione che prova il completo dissolvimento della patria potestà. La richiesta è tempestiva e il giudice, verificatine la sussistenza, accoglie l'istanza con ordinanza motivata.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'esclusione del responsabile civile?

L'imputato, la parte civile, il pubblico ministero e lo stesso responsabile civile (se non si è costituito volontariamente) possono richiedere l'esclusione.

Entro quale termine devo chiedere l'esclusione?

La richiesta deve essere proposta entro gli accertamenti sulla costituzione delle parti nell'udienza preliminare o nel dibattimento. Superato questo momento, la richiesta è inammissibile per decadenza.

La richiesta di esclusione deve essere motivata?

Sì, la richiesta è obbligatoriamente motivata, cioè deve illustrare con chiarezza i motivi per cui la responsabilità civile non sussiste o non è configurabile.

Se il responsabile civile viene escluso, posso comunque agire in sede civile?

Dipende da chi ha richiesto l'esclusione. Se l'esclusione è stata richiesta dalla parte civile stessa, questa non può più esercitare azione in giudizio civile per il medesimo fatto.

Il giudice decide subito sulla richiesta di esclusione?

Sì, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza motivata, accogliendo o respingendo la richiesta in base all'esistenza dei presupposti della responsabilità civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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