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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È vietato eseguire lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o impianti con parti attive non protette o insufficientemente protette, se le distanze sono inferiori ai limiti della tabella 1 dell’allegato IX del D.Lgs. 81/2008.
  • L’eccezione è consentita solo adottando disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi: messa fuori tensione, interposizione di schermi, informazione dei lavoratori.
  • Le disposizioni conformi alle pertinenti norme tecniche (CEI EN 50110, CEI 11-27) si considerano idonee ai fini del rispetto del comma 1.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori in prossimità di parti attive

In vigore dal 15/05/2008

1. Non possono essere eseguiti lavori ((non elettrici in vicinanza di linee elettriche)) o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute ((nelle pertinenti norme tecniche)) .

Il rischio da prossimità a linee elettriche
L’art. 83 D.Lgs. 81/2008 tutela i lavoratori che eseguono lavori non specificamente elettrici (scavi, movimenti terra, lavori edili, posa di impianti) in vicinanza di linee elettriche aeree o interrate o di impianti elettrici con parti attive non protette. Il rischio di prossimità è spesso sottovalutato perché il lavoratore non sta lavorando sull’impianto ma nei suoi pressi: tuttavia, la distanza di sicurezza da una linea aerea in alta tensione è di diversi metri, e superarla con un mezzo meccanico o un ponteggio può causare archi elettrici letali senza contatto fisico diretto. Il problema è particolarmente grave nei cantieri edili e agricoli, dove è frequente l’utilizzo di macchine movimento terra, gru, scale mobili e piattaforme elevabili nelle vicinanze di linee aeree di media e alta tensione. Le statistiche degli infortuni gravi e mortali mostrano una presenza significativa di questi incidenti, spesso causati dall’avvicinamento involontario di mezzi meccanici a linee aeree non adeguatamente segnalate.
Le distanze di sicurezza dell’allegato IX
L’allegato IX del D.Lgs. 81/2008 riporta la tabella 1 con le distanze minime di sicurezza da rispettare in relazione alla tensione della linea. A titolo indicativo: per linee in bassa tensione ( 30 kV) la distanza aumenta significativamente. Le distanze tengono conto del rischio di arco elettrico, che può formarsi anche senza contatto fisico quando la distanza è inferiore alla lunghezza dell’arco possibile per quella tensione. Le distanze dell’allegato IX sono distanze minime assolute: la loro violazione è vietata anche con attrezzature, DPI e procedure di sicurezza. La norma non prevede deroghe alle distanze minime, ma consente di lavorare a distanze inferiori solo adottando misure organizzative e procedurali idonee (es. messa fuori tensione della linea, interposizione di barriere fisiche).
Le misure idonee: norme tecniche CEI come riferimento
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni idonee a proteggere i lavoratori sono quelle contenute nelle pertinenti norme tecniche. La norma CEI EN 50110 «Esercizio degli impianti elettrici» e la CEI 11-27 «Lavori su impianti elettrici» forniscono le procedure di sicurezza di riferimento per i lavori in prossimità di linee in tensione. Le misure tipicamente adottate sono: richiesta al gestore della linea di messa fuori tensione o di riduzione temporanea della tensione; interposizione di schermi fisici tra il cantiere e la linea; delimitazione delle zone di lavoro con barriere che impediscono l’accesso dei mezzi meccanici entro le distanze di sicurezza; formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici.
Implicazioni pratiche per i cantieri edili
Alfa S.r.l. edilizia, che deve eseguire lavori di demolizione e ricostruzione in un’area con linee aeree in media tensione lungo il perimetro, deve: verificare la presenza e la tensione delle linee tramite consultazione del gestore della rete; calcolare le distanze di sicurezza dall’allegato IX; definire le aree di manovra delle macchine operatrici in modo da rispettare le distanze; richiedere al gestore la messa fuori tensione temporanea per le fasi lavorative in cui le macchine devono avvicinarsi alla linea; formare gli operatori dei mezzi meccanici sui rischi specifici. Il POS del cantiere deve contenere la valutazione di questo rischio e le misure adottate.

Domande frequenti

Un escavatore può lavorare a meno di 5 metri da una linea aerea in media tensione?

Solo se la linea è messa fuori tensione o se sono adottate misure equivalenti (barriere fisiche, limitatori di braccio). Le distanze minime dell’allegato IX devono essere rispettate in condizioni ordinarie. Il gestore della rete deve essere preventivamente contattato per concordare le misure di sicurezza; la richiesta e la risposta vanno documentate nel fascicolo del cantiere.

Le linee elettriche interrate sono soggette agli stessi divieti delle linee aeree?

Sì, se sono presenti parti attive non adeguatamente protette. Prima di eseguire scavi in aree con linee interrate, il datore di lavoro deve richiedere al gestore la mappa delle linee interrate (servizio di localizzazione reti) e adottare le misure previste dall’allegato IX per le lavorazioni in prossimità delle linee stesse.

Chi è responsabile di comunicare ai lavoratori il rischio da prossimità a linee elettriche?

Il datore di lavoro, attraverso il RSPP e i preposti di cantiere. L’informazione deve essere specifica per il cantiere e contenere: la localizzazione delle linee, le distanze di sicurezza, le aree vietate ai mezzi meccanici, le procedure da seguire in caso di avvicinamento accidentale. Il POS deve contenere queste informazioni e i lavoratori devono firmare la ricezione dell’informativa.

Cosa fare se una gru o un braccio meccanico tocca accidentalmente una linea aerea?

In caso di contatto accidentale con una linea in tensione: il conduttore del mezzo non deve abbandonare la cabina (rischio di step voltage al suolo); deve attendere che la linea sia messa fuori tensione dal gestore; deve segnalare immediatamente l’evento al responsabile di cantiere. Le procedure di emergenza per questo scenario devono essere parte del piano di emergenza del cantiere.

Un privato che esegue lavori di giardinaggio vicino a linee elettriche deve rispettare l’art. 83?

No. L’art. 83 D.Lgs. 81/2008 si applica ai rapporti di lavoro (lavoratori subordinati o equiparati). Un privato che taglia l’erba o pota alberi vicino a linee elettriche non è soggetto al decreto, ma deve comunque rispettare le norme di prudenza e le distanze di sicurezza per non mettere a rischio sé stesso e i terzi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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