- Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica: contatti diretti e indiretti, incendi, esplosioni, fulminazione, sovratensioni e altri guasti prevedibili.
- È obbligatoria la valutazione del rischio elettrico, che consideri condizioni di lavoro, interferenze e condizioni di esercizio prevedibili.
- A seguito della valutazione, il datore di lavoro adotta misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi, individua i DPI necessari e predispone procedure di uso e manutenzione.
- Le procedure di manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, dei manuali del fabbricante e delle pertinenti norme tecniche (CEI).
Art. 80 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. ((Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:)) a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma
1. 3-bis. ((Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinchè le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 80 Codice Civile: Restituzione dei doni
- Articolo 80 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 80 Codice del Consumo: Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
- Articolo 80 Codice della Strada: Revisioni
- Articolo 80 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di nomina del curatore speciale
- Articolo 80 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione della parte civile
Il rischio elettrico: natura e specificità
L’art. 80 D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo III, Capo III, dedicato agli impianti e alle apparecchiature elettriche. Il rischio elettrico è trasversale a tutti i settori produttivi, ogni luogo di lavoro ha impianti elettrici, ma presenta caratteristiche di pericolosità peculiari: è invisibile, può essere letale a basse tensioni (già a partire da 25 V in condizioni di umidità per contatto diretto), e può manifestarsi in forme diverse (scossa elettrica, arco elettrico, incendio, esplosione di gas infiammabili). La norma distingue sette categorie di rischio elettrico: contatti diretti (con parti in tensione), contatti indiretti (con masse metalliche accidentalmente in tensione per un guasto), incendi e ustioni da sovratemperatura o arco, esplosioni da innesco di atmosfere esplosive, fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni da rete, altri guasti ragionevolmente prevedibili.La valutazione del rischio elettrico
Il comma 2 impone una valutazione del rischio elettrico specifica e distinta rispetto alla valutazione generale dei rischi del DVR, anche se concettualmente integrata in esso. La valutazione deve considerare tre fattori: le condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro (tipo di impianto, tensioni in gioco, modalità operative); i rischi presenti nell’ambiente (umidità, polveri conduttive, atmosfere esplosive); le condizioni di esercizio prevedibili (normali, manutenzione, emergenza). In pratica, la valutazione del rischio elettrico richiede il coinvolgimento di un elettrotecnico o di un RSPP con competenze specifiche. Per gli impianti complessi, la valutazione si avvale della norma CEI EN 50110 (esercizio degli impianti elettrici) e delle norme CEI 11-27 e CEI 11-48 per i lavori su impianti elettrici.Le misure tecniche e organizzative
Il comma 3 prescrive che la valutazione del rischio porti all’adozione di misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi, individuare i DPI collettivi e individuali necessari e predisporre procedure di uso e manutenzione sicura. Le misure tecniche tipiche per il rischio elettrico includono: isolamento delle parti in tensione, impianti di messa a terra e interruttori differenziali (protezione dai contatti indiretti), adozione di bassissima tensione di sicurezza (TBTS) nei contesti ad elevata umidità, adozione di sistemi ATEX per ambienti con gas o polveri esplosive. Il comma 3-bis, aggiunto con il correttivo del 2009, specifica che le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti (D.P.R. 462/2001 sulle verifiche degli impianti), delle indicazioni dei manuali d'uso del fabbricante e delle pertinenti norme tecniche. Le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) costituiscono le principali norme tecniche di riferimento per l’impiantistica elettrica in Italia.Implicazioni per datori di lavoro e RSPP
Alfa S.r.l., manifatturiera, deve valutare il rischio elettrico per ciascun reparto in cui sono presenti impianti e apparecchiature elettriche. Per il reparto di saldatura (elettrosaldatura ad arco), la valutazione includerà il rischio di contatto con le parti in tensione del circuito di saldatura, il rischio di arco elettrico, il rischio di incendio per proiezione di scintille. Le misure includeranno: formazione degli operatori sui rischi elettrici, DPI adeguati (guanti isolanti, maschera per saldatura), procedure di blocco dell’alimentazione prima della manutenzione (LOTO), verifiche periodiche dell’impianto.Domande frequenti
Qual è la tensione minima che può essere pericolosa per un lavoratore?
La pericolosità della tensione dipende dalle condizioni: in ambienti asciutti la soglia di pericolosità per il contatto diretto è convenzionalmente fissata a 50 V AC (120 V DC); in ambienti bagnati o conduttori scende a 25 V AC (60 V DC). La norma CEI EN 60950 e la CEI 64-8 definiscono le tensioni di sicurezza (TBTS) per contesti ad elevato rischio.
Un datore di lavoro che non effettua la valutazione del rischio elettrico viola quali norme?
La mancata valutazione del rischio elettrico (comma 2) viola l’art. 80 D.Lgs. 81/2008. La sanzione è prevista dall’art. 87, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Inoltre, la mancata valutazione configura una carenza del DVR, con le relative conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008.
Le verifiche periodiche degli impianti elettrici sono un obbligo distinto dalla valutazione del rischio?
Sì. Le verifiche periodiche degli impianti elettrici sono disciplinate dal D.P.R. 462/2001 e dall’art. 86 D.Lgs. 81/2008, e costituiscono un obbligo autonomo che si affianca alla valutazione del rischio elettrico. La valutazione del rischio (art. 80) è un’analisi documentale della sicurezza degli impianti; la verifica periodica (D.P.R. 462/2001) è un controllo tecnico eseguito da un organismo abilitato.
Un impianto certificato a norma CEI è automaticamente sicuro ai fini del D.Lgs. 81/2008?
Non automaticamente nel tempo. Un impianto costruito a regola d'arte e certificato inizialmente può degradarsi per invecchiamento, modifiche non autorizzate, guasti o condizioni ambientali avverse. Il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere l’impianto in buone condizioni di sicurezza attraverso la manutenzione periodica e le verifiche previste dal D.P.R. 462/2001.
Un carrello elevatore elettrico richiede una valutazione del rischio elettrico specifica?
Il carrello elevatore elettrico è un’attrezzatura di lavoro disciplinata dal Titolo III, Capo I (artt. 69-73 SIC) e soggetta alla Direttiva Macchine. Il rischio elettrico del circuito di alimentazione rientra nella valutazione del rischio dell’attrezzatura. Tuttavia, per le operazioni di ricarica delle batterie (emissione di idrogeno) è necessaria una valutazione specifica del rischio di esplosione e del rischio di contatto con acido per le batterie al piombo.