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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro per i DPI, nei casi previsti dall’art. 77 commi 4 e 5 D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente alle informazioni, alla formazione e all’addestramento ricevuti.
  • I lavoratori sono tenuti a prendersi cura dei DPI assegnati, a non modificarli di propria iniziativa e a seguire le procedure aziendali di riconsegna al termine dell’utilizzo.
  • I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato nei DPI assegnati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei lavoratori

In vigore dal 15/05/2008

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e

5. 2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

La posizione del lavoratore nel sistema di gestione dei DPI
L’art. 78 D.Lgs. 81/2008 chiude il cerchio degli obblighi in materia di DPI dal lato del lavoratore, in simmetria rispetto agli obblighi del datore di lavoro disciplinati dall’art. 77 SIC. Il principio di fondo è quello della responsabilità condivisa: la sicurezza non è un obbligo unilaterale del datore di lavoro, ma richiede la partecipazione attiva e consapevole di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro. La responsabilità del lavoratore sui DPI si articola in cinque obblighi specifici che il D.Lgs. 81/2008 ricollega esplicitamente agli obblighi generali già previsti dagli artt. 20 e 21 SIC.
L’obbligo di partecipazione alla formazione
Il comma 1 richiama il comma 2, lettera h) dell’art. 20 SIC: i lavoratori devono sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. Questo obbligo ha una natura giuridica peculiare: la formazione non è un diritto che il lavoratore può esercitare o rifiutare, ma un obbligo la cui violazione espone il lavoratore a responsabilità disciplinare e, in caso di infortunio causato dall’ignoranza delle procedure, anche a concorso di responsabilità. In pratica, un lavoratore che rifiuta di partecipare al corso sull’uso dell’imbracatura anticaduta può essere soggetto a provvedimento disciplinare e, se subisce un infortunio per uso scorretto dell’imbracatura, la sua condotta può essere valutata dal giudice come comportamento eccezionale che incide sul nesso causale.
L’uso conforme alla formazione ricevuta
Il comma 2 (che richiama l’art. 20, comma 2, lettera d) impone ai lavoratori di utilizzare i DPI «conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato». Questo collegamento tra formazione e uso corretto ha una duplice valenza: da un lato responsabilizza il lavoratore a mettere in pratica quanto appreso; dall’altro crea un onere di conservazione della documentazione formativa, perché è sulla base di questa che si valuta se l’uso del DPI è stato conforme o meno agli obblighi.
La cura e la non-modifica dei DPI
Il comma 3 pone due obblighi distinti: la cura dei DPI assegnati e il divieto di modifiche non autorizzate. La «cura» implica comportamenti attivi (pulizia, conservazione in luogo adeguato, controllo prima dell’uso) e comportamenti omissivi (non sottoporre il DPI a stress meccanici non previsti, non usarlo per scopi diversi da quelli indicati). La non-modifica è un divieto assoluto: qualsiasi intervento non autorizzato dal fabbricante o dal datore di lavoro sul DPI, anche con l’intenzione di renderlo più confortevole o più adatto alle proprie esigenze, è vietato, perché potrebbe comprometterne le prestazioni di protezione.
La riconsegna e la segnalazione dei difetti
I commi 4 e 5 disciplinano la fase finale del ciclo di utilizzo del DPI. Il comma 4 impone di seguire le procedure aziendali di riconsegna: i DPI non sono di proprietà del lavoratore e devono essere restituiti secondo le modalità stabilite dall’azienda (fine turno, fine cantiere, fine della specifica attività rischiosa). Il comma 5 introduce l’obbligo di segnalazione immediata di qualsiasi difetto o inconveniente: un otoprotettore con le guarnizioni consumate, un guanto con una lacerazione, un’imbracatura con una fibbia difettosa devono essere segnalati subito, non al termine del turno, al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, che hanno l’obbligo di provvedere alla sostituzione.

Domande frequenti

Un lavoratore che non indossa i DPI può essere licenziato?

Il rifiuto reiterato e immotivato di indossare i DPI può giustificare provvedimenti disciplinari fino al licenziamento per giusta causa, in relazione alla gravità del rischio e al comportamento del lavoratore. La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità del licenziamento in situazioni di rifiuto ostinato di usare DPI in ambienti ad alto rischio (es. lavori in quota senza imbracatura).

Se il lavoratore modifica un DPI per renderlo più comodo e subisce un infortunio, risponde penalmente?

La modifica non autorizzata del DPI è una violazione dell’obbligo del comma 3 e può rilevare in sede di ripartizione delle responsabilità. Il lavoratore che ha modificato il DPI compromettendone l’efficacia può rispondere per il concorso di colpa nell’infortunio subito o causato ad altri. Tuttavia, la responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza sussisterebbe comunque.

Il lavoratore deve segnalare il difetto del DPI prima di iniziare il lavoro o può aspettare la pausa?

Il comma 5 impone la segnalazione «immediatamente». Il lavoratore non deve iniziare o proseguire l’attività rischiosa con un DPI difettoso: deve segnalare il problema al preposto o al dirigente e attendere la sostituzione. Lavorare consapevolmente con un DPI difettoso esporrebbe il lavoratore a rischio diretto e potrebbe essere valutato come comportamento imprudente.

I lavoratori a termine (contratto a tempo determinato) hanno gli stessi obblighi in materia di DPI?

Sì. Gli obblighi dell’art. 78 si applicano a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla natura del contratto. L’azienda ha l’obbligo di formare e addestrare anche i lavoratori a termine prima che inizino ad operare con DPI specifici, soprattutto per quelli di categoria III.

Un preposto può obbligare un lavoratore a indossare i DPI previsti?

Sì. Il preposto ha l’obbligo di vigilare sull’uso dei DPI da parte dei lavoratori (art. 19 D.Lgs. 81/2008) e di richiamare il lavoratore che non li indossa. In caso di inottemperanza, il preposto deve informare il datore di lavoro o il dirigente. Il preposto che omette di vigilare sull’uso dei DPI risponde in solido con il datore di lavoro degli eventuali infortuni.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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