In sintesi
- I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
- L’art. 75 sancisce il principio di sussidiarietà dei DPI: la protezione individuale è l’ultima risorsa, da utilizzare solo quando le misure a monte della gerarchia della prevenzione non sono sufficienti.
- La scelta di ricorrere ai DPI deve essere documentata nel DVR e motivata rispetto all’impossibilità o all’insufficienza delle misure preventive e collettive.
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Art. 75 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obbligo di uso
In vigore dal 15/05/2008
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela
- Articolo 75 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 75 Codice del Consumo: Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione
- Articolo 75 Codice della Strada: Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
- Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale
- Articolo 75 Codice di Procedura Penale: Rapporti tra azione civile e azione penale
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il principio gerarchico della prevenzione e il ruolo residuale dei DPI
L’art. 75 D.Lgs. 81/2008 esprime in una sola frase uno dei principi fondamentali del diritto della sicurezza sul lavoro: i DPI non sono una soluzione primaria per la gestione del rischio, ma uno strumento residuale da impiegare solo quando le misure a monte della gerarchia della prevenzione si rivelano insufficienti o non praticabili. Questo principio di sussidiarietà dei DPI si ricollega direttamente alle misure generali di tutela elencate all’art. 15 D.Lgs. 81/2008, che costruiscono una scala gerarchica di priorità nella gestione del rischio: eliminazione del rischio alla fonte, sostituzione con processi o sostanze meno pericolose, misure tecniche (protezioni delle macchine, aspirazione, insonorizzazione), misure organizzative (rotazione dei lavoratori, riduzione del tempo di esposizione), misure di protezione collettiva (barriere, delimitazioni, schermature), e solo in ultima istanza i DPI.Le tre categorie di misure prioritarie rispetto ai DPI
L’art. 75 identifica tre categorie di misure che devono essere considerate e, se possibile, adottate prima di ricorrere ai DPI. Le «misure tecniche di prevenzione» sono interventi sull’attrezzatura, sull’impianto o sul processo produttivo: sostituire un utensile manuale con uno meccanizzato che riduce l’esposizione al rischio, installare un sistema di aspirazione localizzata per catturare le polveri alla fonte, insonorizzare un macchinario rumoroso. Questi interventi agiscono sull’origine del rischio e hanno efficacia indipendente dal comportamento del singolo lavoratore. I «mezzi di protezione collettiva» proteggono simultaneamente tutti i lavoratori presenti in un’area senza richiedere un’azione individuale: reti di sicurezza in un cantiere, sistemi di inertizzazione per atmosfere esplosive, barriere fisiche intorno a organi in movimento, sistemi di nebulizzazione per ridurre le polveri. La loro efficacia non dipende dall’indossabilità corretta da parte di ciascun lavoratore. Le «misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro» includono la rotazione dei lavoratori per ridurre il tempo di esposizione individuale, la riprogrammazione dei turni per evitare le ore di punta dell’esposizione a rumore, la teleoperazione per eliminare la presenza del lavoratore nella zona pericolosa.Quando i DPI sono obbligatori: la residualità nella pratica
Nella pratica, molte situazioni di rischio residuo, ossia il rischio che rimane dopo l’adozione di tutte le misure tecniche e collettive tecnicamente e economicamente praticabili, richiedono l’uso dei DPI. Il rischio zero non esiste: la verniciatura con pistola genera inevitabilmente aerosol anche con i migliori sistemi di aspirazione; il lavoro su linee elettriche sotto tensione comporta un rischio residuo anche con tutte le protezioni tecniche adottate; il taglio metalli genera rumore che non può essere eliminato del tutto. In questi casi i DPI diventano obbligatori. La documentazione nel DVR della scelta di ricorrere ai DPI deve spiegare perché le misure preventive e collettive non eliminano il rischio residuo: senza questa motivazione, l’organo di vigilanza può contestare che i DPI siano stati impiegati come sostituto di misure più efficaci che erano invece praticabili.Responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori
L’art. 75 costruisce una responsabilità condivisa: il datore di lavoro deve valutare la necessità dei DPI, sceglierli adeguatamente (art. 77 SIC), fornirli e assicurarsi che siano correttamente utilizzati; i lavoratori devono indossarli e mantenerli (art. 78 SIC). La mancata fornitura di DPI quando sono necessari espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 87, comma 2, lett. d) SIC.Domande frequenti
Un’azienda può fornire solo DPI senza investire in protezioni collettive?
No. L’art. 75 impone di adottare i DPI solo dopo aver verificato che i rischi non possono essere sufficientemente ridotti con misure tecniche e collettive. Fornire DPI come unica misura, quando sarebbero praticabili interventi tecnici sull’attrezzatura o sull’impianto, è una violazione del principio gerarchico della prevenzione e può essere contestata dall’organo di vigilanza.
Se il lavoratore rifiuta di indossare i DPI, il datore di lavoro è comunque responsabile?
Sì, parzialmente. Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire i DPI, formare i lavoratori al loro uso e vigilare sul loro utilizzo effettivo. Se ha adottato tutte queste misure e il lavoratore rifiuta consapevolmente di indossarli, la responsabilità si trasferisce progressivamente sul lavoratore, senza tuttavia esonerare completamente il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza e, se necessario, di adottare misure disciplinari.
Come si documenta nel DVR la scelta di utilizzare i DPI?
Il DVR deve contenere la valutazione del rischio residuo dopo l’adozione delle misure tecniche e collettive, la motivazione per cui tali misure non eliminano o riducono sufficientemente il rischio, e l’indicazione dei DPI selezionati come misura integrativa. L’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 2 maggio 2001 forniscono riferimenti per la selezione dei DPI adeguati in relazione ai rischi.
I DPI sono obbligatori anche per i lavoratori autonomi che operano in un cantiere?
Sì. I lavoratori autonomi che operano in cantiere devono utilizzare i DPI previsti dal piano di sicurezza (PSC) e coordinati dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 94 SIC). I costi dei DPI, quando previsti come oneri della sicurezza, non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara (art. 100, comma 4 SIC).
Un addetto all’ufficio esposto a disturbi muscolo-scheletrici da videoterminale deve usare DPI?
No, in via generale. Per i disturbi muscolo-scheletrici da lavoro ai videoterminali la gerarchia della prevenzione privilegia la corretta progettazione ergonomica della postazione di lavoro (schermo, tastiera, sedia, illuminazione) e i tempi di pausa. Solo in casi particolari (es. utilizzo di periferiche speciali) possono essere indicati dispositivi di supporto, ma non si tratta di DPI in senso stretto.