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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chi vende, noleggia o concede in uso macchine costruite prima delle direttive CE deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 al momento della consegna.
  • Chi noleggia o concede in uso attrezzature senza operatore deve attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.
  • Il noleggiatore deve acquisire e conservare per tutta la durata del noleggio la dichiarazione autocertificativa del noleggiante che attesta la formazione e l’addestramento specifico degli utilizzatori.
  • Le violazioni dell’art. 72 sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro (art. 87, comma 7 SIC).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

In vigore dal 15/05/2008

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. ((Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.))

Obblighi nella catena del noleggio e della vendita
L’art. 72 D.Lgs. 81/2008 regola un segmento della catena di fornitura delle attrezzature di lavoro che spesso sfugge ai controlli: il noleggio e la concessione in uso. A differenza della vendita, che trasferisce la proprietà e con essa le responsabilità al compratore, il noleggio crea un rapporto continuativo in cui il noleggiatore mantiene la proprietà e deve quindi garantire che l’attrezzatura sia sicura al momento della cessione. La norma si articola in due disposizioni distinte in relazione al tipo di attrezzatura e al tipo di rapporto contrattuale.
Attrezzature costruite prima delle direttive CE: attestazione di conformità
Il comma 1 riguarda le attrezzature costruite «al di fuori della disciplina di cui all’art. 70, comma 1»: le macchine, gli apparecchi e gli utensili costruiti prima del recepimento delle direttive comunitarie di prodotto rilevanti. Chi vende, noleggia o concede in uso queste attrezzature deve attestare «sotto la propria responsabilità» che al momento della consegna esse siano conformi ai requisiti di sicurezza dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008. L'«attestazione sotto la propria responsabilità» è una dichiarazione formale che obbliga chi la rilascia. In caso di falsa attestazione, il soggetto risponde sia sul piano delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 sia, se del caso, sul piano del falso in atto privato o della truffa. È fondamentale che il venditore o noleggiatore svolga preventivamente una verifica tecnica dell’attrezzatura: non è sufficiente un’attestazione «de relato» o basata sulla sola documentazione storica.
Noleggio senza operatore: attestazione e dichiarazione del noleggiante
Il comma 2 si applica specificamente al noleggio o alla concessione in uso di attrezzature «senza operatore», cioè nei contratti in cui l’attrezzatura viene consegnata al noleggiante che la utilizza con proprio personale (es. noleggio di una piattaforma di lavoro elevabile, di un escavatore, di un generatore). In questi casi il noleggiatore ha due obblighi: Il primo è attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dell’attrezzatura. Questo attestato deve essere consegnato al noleggiante al momento della cessione e costituisce la prova dell’adempimento dell’obbligo. Il secondo, introdotto con il correttivo del 2009, è acquisire e conservare per tutta la durata del noleggio la dichiarazione autocertificativa del noleggiante (o del suo datore di lavoro) che attesti la avvenuta formazione e addestramento specifico degli utilizzatori, conformemente alle disposizioni del Titolo III. Questo obbligo ha una doppia valenza: da un lato responsabilizza il noleggiante a formare il proprio personale, dall’altro crea un meccanismo di controllo documentale che l’organo di vigilanza può verificare durante le ispezioni.
Responsabilità residua del datore di lavoro noleggiante
L’acquisizione dell’attestato di buono stato da parte del noleggiatore non esonera il datore di lavoro noleggiante dalla propria responsabilità. Quest'ultimo deve comunque verificare al momento della ricezione le condizioni dell’attrezzatura, assicurarsi che gli operatori siano formati e adottare tutte le misure previste dall’art. 71 SIC. L’attestato del noleggiatore è un documento contrattuale che può rilevare in sede di ripartizione delle responsabilità, ma non sostituisce la valutazione autonoma del datore di lavoro. Alfa S.r.l., edilizia, che noleggia un escavatore per un cantiere, deve ricevere dall’impresa di noleggio l’attestato di buono stato e deve a sua volta fornire la dichiarazione di avvenuta formazione degli operatori. L’RSPP del cantiere verificherà che i lavoratori designati all’uso abbiano l’abilitazione per la conduzione di macchine movimento terra prevista dall’Accordo Stato-Regioni 2012.

Domande frequenti

Un’impresa che noleggia un carrello elevatore deve fornire la dichiarazione di formazione degli operatori prima del ritiro?

Sì. Il comma 2 dell’art. 72 impone che il noleggiatore acquisisca la dichiarazione di avvenuta formazione prima della consegna e la conservi per tutta la durata del noleggio. In mancanza di tale dichiarazione, il noleggiatore non dovrebbe consegnare l’attrezzatura e risponde della violazione con sanzione amministrativa da 750 a 2.700 euro.

Se il noleggiatore attesta il buono stato ma l’attrezzatura si rivela difettosa, chi risponde dell’infortunio?

La responsabilità è concorrente. Il noleggiatore risponde per l’attestazione falsa o negligente; il datore di lavoro noleggiante risponde per non aver verificato le condizioni dell’attrezzatura al momento del ritiro e per non aver adottato le misure preventive previste dall’art. 71 SIC. La ripartizione delle responsabilità dipende dalle circostanze concrete e dall’accertamento della causa del difetto.

L’attestazione di conformità ex art. 72 deve avere una forma specifica?

La norma non prescrive una forma specifica, ma deve essere scritta (il comma 2 parla di acquisire e conservare la dichiarazione). È prudente che l’attestato sia redatto su carta intestata del noleggiatore, riporti i dati identificativi dell’attrezzatura (marca, modello, numero di serie) e la data della consegna, e sia firmato da un soggetto con poteri di rappresentanza.

Il locatario finanziario (leasing) ha gli stessi obblighi del noleggiatore ordinario?

L’art. 72 cita espressamente la «locazione finanziaria» al comma 1 (solo per le attrezzature pre-CE). Per il noleggio con operatore o senza operatore di cui al comma 2, la locazione finanziaria non è espressamente inclusa nella lettera della norma. Tuttavia, per il principio di effettività della tutela, è prudente che anche il concedente in leasing rilasci attestazioni analoghe per attrezzature a rischio specifico.

Cosa si intende per «efficienza ai fini di sicurezza» che il noleggiatore deve attestare?

L’efficienza ai fini di sicurezza significa che l’attrezzatura funziona correttamente sotto il profilo dei dispositivi di protezione, dei sistemi di arresto di emergenza, dei sistemi di segnalazione del pericolo e di tutti gli altri elementi che incidono sulla sicurezza dell’uso. Non basta che l’attrezzatura funzioni: devono funzionare correttamente anche tutti i dispositivi di sicurezza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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