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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 73-bis ripristina la normativa sull’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito con L. 16 giugno 1927, n. 1132), precedentemente abrogata dal D.L. 112/2008.
  • Un decreto ministeriale del Ministro del lavoro disciplinerà i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per gli esami, le modalità di rilascio e rinnovo e l’equipollenza con titoli rilasciati in base alla normativa precedente.
  • Fino all’emanazione del decreto, restano applicabili le disposizioni del D.M. 1° marzo 1974 e del D.M. 7 febbraio 1979 sulla conduzione dei generatori di vapore.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore)

In vigore dal 15/05/2008

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1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 , nel testo vigente alla data del 24 giugno

2008. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n.

74. ))

Una norma di ripristino normativo
L’art. 73-bis è una disposizione di carattere eminentemente tecnico-normativo, priva di contenuto precettivo diretto verso i datori di lavoro, che si limita a ristabilire la vigenza di una disciplina abrogata per errore e a delegare a un decreto ministeriale la regolazione di dettaglio. Il D.L. 112/2008 (manovra economica estiva) aveva inserito nell’allegato A (norme abrogate) la voce n. 294, relativa alla L. 16 giugno 1927, n. 1132, che disciplinava l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Si trattava di un’abrogazione non intenzionale: il legislatore della manovra economica non aveva considerato che la soppressione avrebbe lasciato privi di regolamentazione i generatori di vapore, apparecchiature ad alta pressione con elevato potenziale di rischio in caso di conduzione non qualificata.
I generatori di vapore: rischi e rilevanza della qualifica
I generatori di vapore, caldaie a vapore saturo, surriscaldato o ad acqua surriscalda, sono apparecchiature a pressione il cui malfunzionamento può provocare esplosioni con effetti devastanti. La conduzione richiede conoscenze specifiche di termodinamica, di chimica dell’acqua, di procedure di sicurezza e di gestione delle emergenze che non possono essere improvvisate. L’abilitazione alla conduzione, rilasciata previo esame teorico-pratico, certifica che il conduttore possiede le competenze minime per operare in sicurezza. I gradi di abilitazione variano in relazione alla potenzialità termica del generatore: i generatori più potenti richiedono qualifiche superiori.
La disciplina transitoria
In attesa del decreto ministeriale che avrebbe dovuto ridefinire organicamente la materia, il comma 3 mantiene in vigore il D.M. 1° marzo 1974 (come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979), che fissa i gradi di patente per la conduzione dei generatori di vapore (1°, 2°, 3°, 4° grado) e i requisiti di accesso agli esami. Il sistema di patenti graduali rimane quindi operativo, con le modifiche apportate nel 1979 recepite come parte integrante della disciplina transitoria.
Implicazioni per datori di lavoro con generatori di vapore
I datori di lavoro che dispongono di generatori di vapore (stabilimenti industriali, ospedali, alberghi, impianti di riscaldamento centralizzato, ecc.) devono verificare che i conduttori designati siano in possesso della patente di grado adeguato alla potenzialità del generatore e che essa sia in corso di validità. La conduzione da parte di personale non abilitato è una violazione grave che espone il datore di lavoro sia alle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 sia, in caso di incidente, alle più gravi fattispecie penali di disastro colposo.

Domande frequenti

Cosa si intende per «gradi» di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore?

Il D.M. 1° marzo 1974 distingue quattro gradi di patente, corrispondenti a classi crescenti di potenzialità termica del generatore. Il primo grado abilita alla conduzione dei generatori meno potenti; il quarto grado è richiesto per i generatori industriali ad alta potenza. Il grado di abilitazione necessario dipende dalle caratteristiche tecniche del generatore specificamente condotto.

La patente per generatori di vapore deve essere rinnovata periodicamente?

Il sistema previsto dal D.M. 1974, tuttora in vigore in via transitoria, non fissa un termine di scadenza automatico per le patenti. Tuttavia, il decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell’art. 73-bis potrà introdurre obblighi di aggiornamento o rinnovo. Nel frattempo, la patente rilasciata mantiene la sua validità salvo revoca per gravi inadempienze.

Un tecnico con diploma in impianti termici ha bisogno ugualmente della patente di conduttore di generatori di vapore?

Sì. Il possesso di un diploma tecnico non sostituisce l’abilitazione specifica, che si ottiene superando un esame teorico-pratico davanti a una commissione ministeriale. Le eventuali equipollenze tra titoli di studio e patenti saranno disciplinate dal decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell’art. 73-bis.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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