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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Tutti i materiali, macchinari e apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le installazioni e gli impianti, devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
  • Il requisito della «regola d'arte» si considera soddisfatto quando i componenti e gli impianti sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche (CEI, UNI, EN).
  • La conformità alle norme tecniche costituisce una presunzione (non assoluta) di rispetto della regola d'arte, che il giudice può valutare nel caso concreto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti di sicurezza

In vigore dal 15/05/2008

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le ((pertinenti norme tecniche)) .

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 )) .

Il concetto di «regola d'arte»
L’art. 81 D.Lgs. 81/2008 introduce il requisito fondamentale di qualità per i materiali e gli impianti elettrici: la «regola d'arte». Si tratta di un concetto di origine tecnica con rilevanza giuridica: un impianto o un materiale costruito a regola d'arte è quello che rispetta i principi tecnici consolidati nella comunità degli esperti e codificati nelle norme tecniche di settore. La regola d'arte non è un requisito statico: evolve con lo stato dell’arte della tecnica, con l’aggiornamento delle norme tecniche e con lo sviluppo di nuove soluzioni costruttive. Questo significa che un impianto conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione potrebbe non essere più a regola d'arte se le norme vengono successivamente aggiornate in modo significativo. Il datore di lavoro deve quindi monitorare l’evoluzione normativa tecnica e valutare se gli aggiornamenti delle norme richiedano adeguamenti degli impianti esistenti.
Le norme tecniche come presunzione di conformità
Il comma 2 stabilisce che i materiali e gli impianti realizzati secondo le «pertinenti norme tecniche» si considerano costruiti a regola d'arte. Questo meccanismo di presunzione semplifica la prova della conformità: chi ha realizzato l’impianto secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o le norme EN (Norme Europee) può invocare questa conformità come elemento di prova della regola d'arte. In Italia, le principali norme tecniche per gli impianti elettrici sono la serie CEI 64 (impianti elettrici negli edifici), la CEI 11-1 (impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica), la CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici), la CEI 17 (apparecchiatura a bassa tensione). Per gli impianti fotovoltaici la CEI 82, per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione la serie CEI EN 60079.
Il valore delle norme CEI nel contesto della sicurezza del lavoro
Le norme CEI hanno un ruolo particolare nel sistema della sicurezza del lavoro italiano: non sono norme giuridicamente vincolanti (non sono leggi), ma la loro osservanza crea una presunzione di conformità alla «regola dell’arte» ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 81/2008. In caso di contestazione giudiziaria, il perito del tribunale verificherà se l’impianto era conforme alle norme CEI applicabili al momento della realizzazione e se eventuali modifiche successive rispettavano gli aggiornamenti normativi.
Dichiarazione di conformità e collaudo
L’art. 81 va letto in combinazione con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (che ha sostituito la L. 46/1990), che disciplina l’installazione degli impianti. Ai sensi del D.M. 37/2008, l’installatore di impianti elettrici deve rilasciare una dichiarazione di conformità (DoC) al termine dei lavori, attestando che l’impianto è stato realizzato a regola d'arte secondo le norme tecniche applicabili. La DoC è il documento che il datore di lavoro deve conservare e che costituisce la prova documentale della conformità dell’impianto all’art. 81 D.Lgs. 81/2008.

Domande frequenti

Un impianto elettrico senza la dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 viola l’art. 81?

Indirettamente sì. La mancanza della dichiarazione di conformità non è una violazione diretta dell’art. 81 D.Lgs. 81/2008, ma è una violazione del D.M. 37/2008 e rende più difficile dimostrare che l’impianto è stato realizzato a regola d'arte. In caso di infortunio o ispezione, l’assenza della DoC crea una presunzione di non conformità che il datore di lavoro dovrà superare con altri mezzi di prova.

Un impianto conforme alle norme CEI del 1990 è ancora a regola d'arte oggi?

Dipende dagli aggiornamenti normativi intervenuti. Se le norme CEI rilevanti sono state sostanzialmente aggiornate in modo da richiedere interventi sull’impianto, l’impianto potrebbe non essere più a regola d'arte per i nuovi ambienti o usi. Il datore di lavoro deve valutare periodicamente, con il supporto di un tecnico abilitato, se gli impianti esistenti rispettano ancora gli standard correnti.

Le norme CEI si applicano solo agli impianti nuovi o anche a quelli esistenti?

Le norme CEI si applicano agli impianti nuovi o ai nuovi interventi su impianti esistenti (modifiche, ampliamenti). Per gli impianti esistenti non modificati, la regola generale è che debbano mantenere le condizioni di sicurezza minime vigenti al momento della loro realizzazione, ma il datore di lavoro è tenuto ad adeguarli se i rischi per i lavoratori risultano insufficientemente ridotti.

Chi è responsabile della verifica che un impianto elettrico sia a regola d'arte?

La responsabilità primaria è del datore di lavoro (art. 80 D.Lgs. 81/2008 e art. 81), che deve garantire che gli impianti siano sicuri. Il progettista e l’installatore rispondono della conformità dell’impianto al momento della realizzazione (D.M. 37/2008). Il datore di lavoro risponde della manutenzione e della permanenza della conformità nel tempo.

Un materiale elettrico senza marchio CE o IMQ può essere usato in un impianto aziendale?

L’utilizzo di materiali non conformi alle norme tecniche applicabili mette a rischio la «regola dell’arte» dell’intero impianto. Il marchio CE è obbligatorio per i prodotti elettrici soggetti alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; il marchio IMQ è un marchio volontario di qualità italiano. L’uso di materiali non marcati o non conformi espone il datore di lavoro a responsabilità per gli impianti in cui sono installati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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