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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavori elettrici sotto tensione sono vietati in via generale; sono consentiti solo nelle eccezioni previste dalla norma: tensioni di sicurezza, conformità alle norme tecniche per sistemi di categoria 0 e I, autorizzazione ministeriale per sistemi di categoria II e III.
  • Per i sistemi di categoria II e III (media e alta tensione), i lavori sotto tensione possono essere effettuati solo da aziende espressamente autorizzate dal Ministero del lavoro e da lavoratori abilitati dal datore di lavoro.
  • Un decreto ministeriale definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che operano sotto tensione su sistemi di categoria II e III.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 82 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori sotto tensione

In vigore dal 15/05/2008

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica ((o)) quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme ((tecniche)) ; (( b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; )) (( c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. ))

2. Con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Il divieto generale e la sua ratio
L’art. 82 D.Lgs. 81/2008 pone un divieto generale di eseguire lavori sotto tensione, cioè su impianti o apparecchiature elettriche alimentate e in grado di emettere energia elettrica. Il divieto riconosce che il lavoro su impianti in tensione espone il lavoratore a rischi elevatissimi di folgorazione, anche a tensioni relativamente basse, e che la regola generale di sicurezza è quella di sezionare l’alimentazione prima di qualsiasi intervento sull’impianto (principio del «fuori tensione», codificato nelle norme CEI 11-27).
Le eccezioni al divieto
Le eccezioni al divieto sono tre, graduate in funzione della tensione del sistema su cui si interviene. La prima eccezione (non esplicita ma implicita) riguarda le tensioni di sicurezza: la norma tecnica CEI EN 60449 (precedentemente CEI 64-8) individua le tensioni limite di sicurezza in relazione alle condizioni ambientali. Al di sotto di queste tensioni (tipicamente 50 V AC o 25 V AC in ambienti bagnati), il rischio di folgorazione è considerato trascurabile e il lavoro in tensione è ammissibile. La seconda eccezione (lettera b) riguarda i sistemi di categoria 0 (extra-bassa tensione, < 50 V) e categoria I (bassa tensione, da 50 V a 1.000 V AC), per i quali i lavori sotto tensione sono consentiti se eseguiti da lavoratori riconosciuti idonei dal datore di lavoro secondo la norma tecnica CEI 11-27. La norma CEI 11-27 definisce il profilo professionale del «persona esperta» (PE) e della «persona avvertita» (PV) per i lavori elettrici, con requisiti di formazione, addestramento ed esperienza specifici. La terza eccezione (lettera c) riguarda i sistemi di categoria II (media tensione, da 1.000 V a 30.000 V AC) e III (alta tensione, oltre 30.000 V). Qui il rischio è massimo e la normativa è conseguentemente più restrittiva: i lavori possono essere effettuati solo da aziende espressamente autorizzate dal Ministero del lavoro con specifico provvedimento, e i lavoratori devono essere singolarmente abilitati dal datore di lavoro secondo la pertinente normativa tecnica.
Le autorizzazioni ministeriali e la loro rilevanza
Il sistema delle autorizzazioni ministeriali per i lavori sotto tensione su sistemi di categoria II e III costituisce un meccanismo di controllo preventivo sull’idoneità tecnico-organizzativa delle aziende che svolgono questo tipo di attività. Le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione previgente mantengono il diritto al riconoscimento (comma 3). Il decreto ministeriale previsto dal comma 2 definisce i criteri del processo autorizzatorio. In pratica, le aziende di distribuzione dell’energia elettrica (ENEL Distribuzione, reti locali) e le imprese specializzate in lavori elettrici su linee in media e alta tensione sono le principali destinatarie di questo regime autorizzatorio.
La norma CEI 11-27 come standard di riferimento
Per i lavori elettrici in genere, la norma CEI 11-27 «Lavori su impianti elettrici» è il documento tecnico di riferimento che il D.Lgs. 81/2008 richiama implicitamente attraverso la nozione di «pertinente normativa tecnica». La norma distingue tra lavori fuori tensione, lavori in prossimità di parti in tensione (art. 83 SIC) e lavori sotto tensione, e definisce le procedure di sicurezza per ciascuna categoria.

Domande frequenti

Un elettricista può lavorare su un impianto di bassa tensione (230 V) senza sezionare l’alimentazione?

Sì, a condizione che il sistema sia di categoria I (bassa tensione), che le procedure e le attrezzature usate siano conformi alle norme tecniche CEI 11-27, e che l’elettricista sia riconosciuto dal datore di lavoro come idoneo per tale attività (persona esperta PE o persona avvertita PV ai sensi della CEI 11-27). Il lavoro sotto tensione su impianti di bassa tensione è consentito ma richiede qualifiche specifiche.

Un’azienda che non ha l’autorizzazione ministeriale può effettuare interventi su linee in media tensione?

No. Per i sistemi di categoria II (media tensione, da 1.000 a 30.000 V) i lavori sotto tensione possono essere effettuati solo da aziende con specifica autorizzazione ministeriale. Eseguire tali lavori senza autorizzazione espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 87 SIC e, in caso di infortunio, alle più gravi fattispecie penali.

Cosa si intende per «lavoratore abilitato» ai sensi della lettera c)?

Il lavoratore abilitato è quello che il datore di lavoro ha specificamente valutato come idoneo per i lavori sotto tensione su sistemi di categoria II e III, sulla base dei requisiti della normativa tecnica (CEI 11-27). L’abilitazione deve essere documentata e va periodicamente rinnovata per verificare il mantenimento delle competenze.

La norma CEI 11-27 è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008?

La norma CEI 11-27 non è direttamente obbligatoria per legge, ma la sua osservanza crea la presunzione di conformità ai requisiti tecnici dell’art. 82 e dell’art. 81 D.Lgs. 81/2008. In pratica, la deviazione dalla CEI 11-27 per i lavori elettrici richiede la dimostrazione che la soluzione adottata garantisce un livello di sicurezza equivalente.

Qual è la sanzione per aver eseguito lavori sotto tensione in violazione dell’art. 82?

L’art. 87, comma 2, lettera e) D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art. 82, comma 1. Trattandosi di una contravvenzione, può essere estinta mediante pagamento dell’ammenda a seguito di prescrizione dell’organo di vigilanza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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