In sintesi
- Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
- La designazione del CSP e del CSE non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalla responsabilità per la verifica dell’adempimento degli obblighi dei coordinatori (PSC, fascicolo, coordinamento, ecc.).
- Il committente mantiene quindi un obbligo residuo di vigilanza sull’operato dei coordinatori, indipendentemente dalla delega.
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Art. 93 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
In vigore dal 15/05/2008
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009,N.106 )) .
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione ((dei lavori)) , non esonera ((il committente o)) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, ((lettere a), b), c) d) ed e)) ).
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
- Articolo 93 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 93 Codice del Consumo: Mancato o inesatto adempimento
- Articolo 93 Codice della Strada: Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
- Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese
- Articolo 93 Codice di Procedura Penale: Intervento degli enti o delle associazioni
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La responsabilità residua del committente: un punto critico
L’art. 93 D.Lgs. 81/2008 disciplina la distribuzione delle responsabilità tra committente, responsabile dei lavori e coordinatori per la sicurezza. La norma introduce un meccanismo di esonero parziale e condizionato, che nella pratica è fonte di frequenti equivoci interpretativi. Il comma 1 stabilisce che il committente è esonerato dalle responsabilità relative all’adempimento degli obblighi «limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori». Questo significa che se il committente nomina un responsabile dei lavori delegandogli specifici compiti (es. la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese), la responsabilità per l’inadempimento di quei compiti specifici si trasferisce al responsabile dei lavori. Il committente rimane però responsabile per la scelta del responsabile dei lavori (deve essere un soggetto idoneo) e per la verifica che l’incarico sia stato effettivamente adempiuto.L’irriducibilità della responsabilità del committente verso i coordinatori
Il comma 2 è la disposizione più importante e quella più spesso fraintesa nella pratica: «la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)». In termini operativi: il committente nomina il CSP e il CSE e si aspetta che essi facciano il loro lavoro, ma non può abdicare completamente dalla propria responsabilità. Ha l’obbligo di verificare, non necessariamente con competenza tecnica specifica, ma con diligenza ordinaria, che i coordinatori stiano effettivamente svolgendo i propri compiti.Cosa significa «verifica» per il committente
La «verifica» che il committente è tenuto a esercitare sull’operato dei coordinatori non implica competenze tecniche specializzate di sicurezza. La giurisprudenza ha chiarito che il committente deve almeno: verificare che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo dell’opera; verificare che il CSE effettui sopralluoghi in cantiere con una frequenza ragionevole; prendere atto delle segnalazioni del CSE e attivarsi (o motivare la mancata attivazione); non ostacolare le funzioni dei coordinatori con pressioni sui tempi o sui costi che rendano impossibile l’adempimento degli obblighi di sicurezza. Il committente che riceve segnalazioni scritte del CSE su inadempienze delle imprese e non adotta alcun provvedimento senza motivazione plausibile non può invocare l’esonero di responsabilità.Responsabilità concorrente nella pratica giudiziaria
La giurisprudenza consolidata riconosce la responsabilità concorrente di committente, responsabile dei lavori e coordinatori per gli infortuni in cantiere. Il committente non può trincerarsi dietro la nomina formale del CSP/CSE per escludere la propria responsabilità, ma l’entità della sua responsabilità sarà modulata in relazione al grado di coinvolgimento effettivo e alla natura degli obblighi rimasti in capo a lui dopo la nomina dei coordinatori.Domande frequenti
Un committente privato che nomina un responsabile dei lavori è esonerato da tutte le responsabilità?
No. L’esonero è solo «limitatamente all’incarico conferito», non assoluto. Il committente rimane responsabile della scelta del responsabile dei lavori (deve essere idoneo) e deve verificare che gli obblighi delegati vengano effettivamente adempiuti. L’esonero riguarda solo i compiti specificamente delegati e correttamente adempiuti.
Se il CSE non segnala una situazione di pericolo e si verifica un infortunio, il committente risponde?
Dipende dalle circostanze. Se il committente non aveva modo di rilevare la situazione di pericolo non segnalata dal CSE (che ha omesso il proprio obbligo), la responsabilità principale ricade sul CSE. Tuttavia, se il committente ha omesso di verificare l’effettività dell’attività del CSE (sopralluoghi effettuati, documentazione prodotta), potrebbe concorrere nella responsabilità per omessa vigilanza.
Il committente deve partecipare ai sopralluoghi del CSE?
No, non è obbligatorio. Ma il committente deve essere informato dell’attività del CSE e deve ricevere periodicamente reportage sull’andamento della sicurezza in cantiere. Il mandato al CSE dovrebbe prevedere obblighi di reporting periodico al committente, in modo che quest'ultimo possa esercitare il proprio controllo.
In caso di subappalto non autorizzato che causa un infortunio, risponde anche il committente?
Potenzialmente sì. Il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese (art. 90 SIC) e la presenza in cantiere di lavoratori di imprese non autorizzate potrebbe essere considerata una violazione di questo obbligo. La responsabilità dipenderà dall’accertamento del fatto che il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere del subappalto irregolare.
La responsabilità del committente si riduce se ha rispettato tutte le formalità (nomina CSP/CSE, notifica, PSC)?
Sì, significativamente. Il rispetto di tutte le formalità procedurali e il corretto esercizio del controllo sull’operato dei coordinatori riduce la responsabilità del committente. Tuttavia, non la elimina completamente: se il committente aveva evidenza di una situazione di pericolo e non ha agito, risponde indipendentemente dalla correttezza formale degli adempimenti.