- I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono applicare le misure generali di tutela dell’art. 15 SIC durante l’esecuzione dell’opera, curandone per la propria parte di competenza le diverse declinazioni specifiche del cantiere.
- Gli obblighi specifici riguardano: ordine e salubrità del cantiere, scelta e accesso sicuri ai posti di lavoro, movimentazione dei materiali, manutenzione e controllo degli apprestamenti, stoccaggio sicuro delle sostanze pericolose.
- La cooperazione e il coordinamento tra i diversi datori di lavoro e lavoratori autonomi presenti in cantiere è un obbligo esplicito, non una mera prassi organizzativa.
Art. 95 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure generali di tutela
In vigore dal 15/05/2008
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico ((degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro)) degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione ((e il coordinamento)) tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Stesso numero, altri codici
- Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione
- Articolo 95 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 95 Codice del Consumo: Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
- Articolo 95 Codice della Strada: Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione
- Articolo 95 Codice di Procedura Civile: Spese del processo di esecuzione
- Articolo 95 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice
Misure generali di tutela nelle condizioni specifiche del cantiere
L’art. 95 D.Lgs. 81/2008 è la norma che «traduce» le misure generali di tutela dell’art. 15 SIC nel contesto specifico del cantiere edile. Mentre l’art. 15 elenca in modo astratto le misure di prevenzione (eliminazione del rischio alla fonte, sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno, ecc.), l’art. 95 le concretizza nelle forme tipiche del cantiere. L’obbligo grava sui datori di lavoro delle imprese esecutrici, non solo sull’impresa affidataria, e opera in modo differenziato: ciascuna impresa è tenuta «per la parte di competenza», cioè per le lavorazioni che esegue direttamente. Questo criterio di competenza è fondamentale per ripartire le responsabilità in cantieri complessi con molte imprese.Ordine e salubrità del cantiere
Il «mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità» (lettera a) è un obbligo che sembra generico ma ha implicazioni pratiche precise. L’ordine del cantiere riguarda la corretta disposizione dei materiali (che non devono ostacolare le vie di transito o creare rischi di caduta), la gestione dei rifiuti produzione (rottami, imballaggi, calcinacci), la pulitura periodica delle superfici di lavoro. La salubrità riguarda la qualità dell’aria (polveri, fumi, vapori), la presenza di acqua potabile e di servizi igienici adeguati al numero di lavoratori.Scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro e viabilità
La lettera b) impone di scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso «tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione». La viabilità interna del cantiere è un elemento critico: percorsi sovrapposti di lavoratori a piedi e di macchine operatrici sono una delle principali cause di infortuni gravi in cantiere.Manutenzione degli apprestamenti e controlli periodici
La lettera d) impone la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti (ponteggi, impalcati, reti di sicurezza), delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi. Per i ponteggi, in particolare, le verifiche periodiche sono disciplinate in modo specifico dalle norme tecniche UNI EN e dalla circolare ministeriale 30 aprile 2021 (ponteggi fissi).Stoccaggio delle sostanze pericolose
La lettera e) prevede la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali pericolosi. Nei cantieri edili le sostanze pericolose tipicamente presenti includono: cemento (corrosivo per pelle e occhi), solventi per verniciature, adesivi poliuretanici, prodotti impermeabilizzanti, oli per macchine. Il loro stoccaggio deve avvenire in aree dedicate e segnalate, con schede di sicurezza (SDS) disponibili e DPI adeguati a disposizione.Cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro
La lettera g) rende esplicito l’obbligo di «cooperazione e coordinamento» tra i datori di lavoro presenti in cantiere, che si affianca al coordinamento organizzato dal CSE. Questo obbligo «orizzontale», tra pari, si aggiunge a quello «verticale» esercitato dal CSE e si traduce nella pratica nelle riunioni di cantiere, nello scambio di informazioni sui rischi interferenti, nella definizione condivisa delle aree di lavoro.Domande frequenti
L’obbligo di manutenzione degli apprestamenti (lettera d) riguarda anche il ponteggio installato da un’impresa terza?
Ogni datore di lavoro è responsabile per la propria parte di competenza. Il ponteggio installato dall’impresa appaltatrice è di responsabilità di quest'ultima; le imprese esecutrici che lo usano devono segnalare i difetti rilevati e astenersi dall’usarlo se è in condizioni insicure. La verifica periodica del ponteggio è in capo all’impresa che lo ha installato, ma il dovere di segnalazione è in capo a tutti.
Con quale frequenza devono essere effettuati i controlli sul ponteggio in cantiere?
La normativa (D.Lgs. 81/2008, allegato XIX) prevede che i ponteggi metallici fissi siano verificati prima dell’uso, dopo eventi straordinari (maltempo, sisma, urti) e periodicamente durante l’uso. La frequenza dei controlli periodici dipende dalle condizioni del cantiere, ma la prassi raccomanda controlli settimanali in cantieri attivi.
Un’impresa subappaltatrice deve redigere un POS separato da quello dell’impresa affidataria?
Sì. Ogni impresa esecutrice, comprese le subappaltatrici, deve redigere il proprio POS (art. 89, comma 1, lettera h SIC). Il POS dell’impresa subappaltatrice deve essere congruente con il PSC del cantiere e con il POS dell’impresa affidataria. La verifica di congruenza spetta all’impresa affidataria prima di trasmetterlo al CSE (art. 97 SIC).
L’obbligo di cooperazione tra datori di lavoro (lettera g) si applica anche ai lavoratori autonomi?
La lettera g dell’art. 95 si riferisce espressamente alla «cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi», includendo quindi anche questi ultimi. I lavoratori autonomi sono tenuti a partecipare alle riunioni di coordinamento e a condividere le informazioni sui rischi che le loro lavorazioni creano per gli altri presenti in cantiere.
Le schede di sicurezza (SDS) delle sostanze pericolose devono essere disponibili in cantiere?
Sì. L’art. 227 D.Lgs. 81/2008 impone che le schede di sicurezza siano disponibili per i lavoratori che utilizzano le sostanze pericolose. In cantiere devono essere presenti in copia cartacea o digitale accessibile, e i lavoratori esposti devono essere formati sul loro contenuto. La mancanza delle SDS in cantiere è sanzionabile.