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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il coordinatore per l’esecuzione (CSE) verifica l’applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici, l’idoneità dei POS delle singole imprese e organizza il coordinamento tra i datori di lavoro presenti in cantiere.
  • Il CSE può sospendere direttamente le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli adeguamenti da parte delle imprese.
  • Qualora il committente o il responsabile dei lavori non agisca a seguito di segnalazione del CSE, quest'ultimo informa l’ASL e la direzione provinciale del lavoro competenti.
  • Nei casi di cui all’art. 90, comma 5 SIC (subappalto successivo), il CSE redige anche il PSC e predispone il fascicolo dell’opera.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

In vigore dal 15/05/2008

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ((ove previsto)) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo ((,ove previsto)) , adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ((,ove previsto,)) e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) ((segnala al committente o)) al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 ((96 e 97, comma 1,)) e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ((,ove previsto,)) , e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) ((, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)) ).

Il ruolo centrale del CSE nella sicurezza del cantiere
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) è la figura chiave della sicurezza in cantiere durante la fase esecutiva. A differenza del CSP, che opera in una fase pre-cantiere, il CSE è presente (anche se non necessariamente in modo continuativo) durante tutta la realizzazione dell’opera e ha poteri operativi diretti: può sospendere le lavorazioni, segnalare le inadempienze e, in ultima istanza, allertare le autorità di vigilanza. L’art. 92 comma 1 elenca sei funzioni principali del CSE, che nel complesso configurano un ruolo di supervisore della sicurezza con poteri di intervento graduati.
Verifica e coordinamento
La lettera a) impone al CSE di verificare, con «opportune azioni di coordinamento e controllo», l’applicazione delle disposizioni del PSC da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Questa attività non richiede la presenza fisica continua in cantiere, ma deve essere svolta con una frequenza e modalità tali da garantire un monitoraggio effettivo. La lettera b) aggiunge la verifica dell’idoneità dei POS (Piani Operativi di Sicurezza) di ciascuna impresa esecutrice e la loro coerenza con il PSC. Il CSE verifica anche che le imprese adeguino i POS all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche del PSC. La lettera c) riguarda l’organizzazione del coordinamento tra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, e la gestione del flusso di informazioni sulla sicurezza. Questo include le riunioni di coordinamento periodiche, lo scambio di informazioni sui rischi interferenti e la definizione delle procedure per i lavori che coinvolgono più imprese contemporaneamente.
Poteri di segnalazione e sospensione
La lettera e) descrive la procedura di segnalazione delle inadempienze al committente: il CSE segnala per iscritto le violazioni constatate al committente (o al responsabile dei lavori), previa contestazione scritta alle imprese interessate, e propone misure (sospensione lavori, allontanamento dell’impresa, risoluzione del contratto). Se il committente non interviene senza motivazione valida, il CSE comunica l’inadempienza ad ASL e direzione provinciale del lavoro. La lettera f) conferisce al CSE un potere autonomo e immediato: la sospensione diretta delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato. La sospensione ha effetto immediato e dura fino alla verifica dell’adeguamento da parte dell’impresa interessata. Questo potere distingue il CSE da un semplice consulente: in presenza di pericolo imminente, può e deve agire senza attendere l’autorizzazione del committente.
Responsabilità residua del CSE
La giurisprudenza ha precisato che il CSE non ha un obbligo di presenza fisica continua in cantiere, ma deve effettuare sopralluoghi con una frequenza adeguata alla complessità e pericolosità dei lavori. L’omissione prolungata di sopralluoghi, che avrebbe permesso di rilevare e correggere situazioni di pericolo, configura una responsabilità per i conseguenti infortuni. La frequenza dei sopralluoghi va definita nel mandato con il committente, tenendo conto del tipo e della durata dei lavori.

Domande frequenti

Il CSE deve essere presente in cantiere ogni giorno?

No. La legge non prescrive una frequenza minima di sopralluoghi, ma la giurisprudenza ritiene che la frequenza debba essere proporzionata alla complessità e ai rischi del cantiere. Per cantieri con lavorazioni particolarmente rischiose (lavori in quota, demolizioni, scavi profondi), la presenza quasi giornaliera può essere necessaria. Il CSE deve definire e documentare il programma dei sopralluoghi.

Il CSE può sospendere i lavori anche contro la volontà del committente?

Sì, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato (lettera f). Il potere di sospensione è autonomo e immediato, non richiede l’autorizzazione del committente. Questa è una delle distinzioni più importanti del CSE rispetto agli altri soggetti della sicurezza in cantiere: è l’unico (con l’organo di vigilanza) che può fermare i lavori unilateralmente.

Cosa succede se il CSE segnala un’inadempienza ma il committente non interviene?

Il CSE deve comunicare l’inadempienza alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Questo meccanismo di comunicazione all’autorità di vigilanza è un obbligo del CSE, non una facoltà: l’omissione della comunicazione esporrebbe il CSE a responsabilità per le conseguenze dell’inadempienza non segnalata.

Il CSE può essere incaricato anche dopo l’inizio dei lavori?

Sì, ma deve avvenire il prima possibile. L’art. 90, comma 4 SIC prevede che la nomina avvenga prima dell’affidamento dei lavori; se, dopo l’affidamento a un’unica impresa, ne viene aggiunta una seconda (subappalto), il committente deve nominare il CSE tempestivamente. Il CSE così nominato subentra nella responsabilità dalla data della nomina.

Il POS di ciascuna impresa esecutrice deve essere approvato dal CSE prima dell’inizio dei lavori?

Il CSE deve verificare l’idoneità del POS e la sua coerenza con il PSC (lettera b). Non si tratta di un’approvazione formale (che resta in capo all’impresa), ma di un controllo che il CSE deve documentare. I lavori possono iniziare solo dopo l’esito positivo della verifica, che va comunicata all’impresa entro 15 giorni dalla ricezione del POS (art. 101, comma 3 SIC).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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