← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il committente o il responsabile dei lavori deve applicare i principi generali di tutela dell’art. 15 SIC già nelle fasi di progettazione, pianificando i lavori in relazione ai rischi delle fasi simultanee o successive.
  • Nei cantieri con più imprese esecutrici, il committente deve nominare il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il coordinatore per l’esecuzione prima dell’affidamento dei lavori.
  • Il committente verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, la regolarità contributiva (DURC) e il possesso della patente di cui all’art. 27 SIC.
  • In assenza di PSC, fascicolo dell’opera, notifica preliminare o DURC, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

In vigore dal 15/05/2008

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo

98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e

4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; b-bis) verifica il possesso della patente ((o del documento equivalente)) di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi ((del comma 15)) del medesimo articolo 27, ((dell’attestazione di qualificazione)) SOA; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis);.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Il committente come soggetto attivo nella sicurezza del cantiere
L’art. 90 D.Lgs. 81/2008 è la norma cardine per il committente nel sistema di sicurezza dei cantieri. La disciplina abbandona la vecchia concezione del committente come soggetto passivo che si limita a «appaltare» i lavori, per costruire in capo a lui un insieme articolato di obblighi attivi che iniziano nella fase di progettazione e si protraggono per tutta la durata dei lavori. Questa scelta normativa si fonda su una valutazione empirica: le scelte di progettazione (layout del cantiere, fasi lavorative, tempi) condizionano in modo determinante le condizioni di sicurezza. Un progetto che prevede la coesistenza simultanea di lavorazioni interferenti (es. scavi e posa di strutture metalliche nello stesso spazio) genera rischi evitabili con una programmazione più attenta.
Obblighi in fase di progettazione
I commi 1 e 2 impongono al committente di applicare i principi generali di tutela dell’art. 15 già nella progettazione: al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, pianificando le fasi lavorative simultanee o successive. In pratica, il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) non è uno strumento che si aggiunge al progetto «a posteriori», ma deve influenzare le scelte progettuali stesse. Per i lavori pubblici (comma 1-bis), questi obblighi si attuano nel rispetto dei compiti del responsabile del procedimento (RUP) e del progettista, senza che l’art. 90 li esautori.
Nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
I commi 3 e 4 stabiliscono l’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri con più imprese esecutrici, anche se non contemporanee. La nomina del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione; quella del CSE prima dell’affidamento dei lavori. Il comma 5 estende l’obbligo di nominare il CSE anche quando, dopo l’affidamento a una sola impresa, parte dei lavori viene subappaltata. Il committente può svolgere personalmente le funzioni di CSP e CSE se è in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 SIC (comma 6).
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Il comma 9 elenca gli obblighi di verifica a carico del committente, anche quando il cantiere non richiede la nomina del coordinatore (impresa unica). Il committente deve: (a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese (allegato XVII); (b) richiedere la dichiarazione dell’organico e il DURC; (b-bis) verificare il possesso della patente di cui all’art. 27 SIC; (c) trasmettere all’amministrazione concedente la notifica preliminare, il DURC e la documentazione prima dell’inizio dei lavori. In cantieri con meno di 200 uomini-giorno e senza rischi particolari (allegato XI), la verifica dell’idoneità è semplificata: è sufficiente la visura camerale e il DURC.
Sospensione del titolo abilitativo
Il comma 10 introduce una conseguenza particolarmente incisiva: in assenza di PSC, fascicolo dell’opera (quando previsti), notifica preliminare (quando prevista) o DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, «è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo». La sospensione è comunicata dall’organo di vigilanza all’amministrazione concedente e de facto blocca i lavori fino alla regolarizzazione.

Domande frequenti

Un privato che commissiona lavori a un’unica impresa deve nominare il coordinatore per la sicurezza?

No, se i lavori sono affidati a una sola impresa esecutrice. L’obbligo di nomina scatta solo quando è prevista la presenza di «più imprese esecutrici», anche non contemporanee. Se nel corso dei lavori viene affidato un subappalto a una seconda impresa, il committente è allora tenuto a nominare il CSE.

Cosa deve contenere la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa?

L’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 elenca i documenti necessari: iscrizione alla CCIAA con indicazione dell’oggetto sociale, DURC, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione, documento di valutazione dei rischi, POS per il cantiere specifico, piano di sicurezza per i lavori con rischi particolari. In cantieri piccoli (< 200 uomini-giorno, senza rischi allegato XI), visura camerale e DURC sono sufficienti.

La patente di cui all’art. 27 SIC è richiesta per tutte le imprese edili?

La patente a punti di cui all’art. 27 D.Lgs. 81/2008 (introdotta con D.L. 19/2024) è richiesta per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sono esenti le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica III-bis o superiore per categorie di lavorazione rilevanti. Il committente deve verificare il possesso della patente prima di consentire l’accesso al cantiere.

Se il cantiere non ha il PSC perché non richiesto, il titolo abilitativo viene sospeso?

No. Il comma 10 prevede la sospensione solo in caso di mancanza dei documenti «quando previsti». Se il PSC non è richiesto (es. cantiere con una sola impresa senza rischi particolari), la sua mancanza non determina la sospensione. La sospensione opera solo per le carenze di documenti obbligatori in quel cantiere specifico.

Il committente può essere anche il direttore dei lavori?

Il committente può delegare a un responsabile dei lavori (che spesso coincide con il direttore dei lavori) alcune funzioni, ma la nomina formale come responsabile dei lavori è un atto giuridico specifico che implica l’assunzione delle responsabilità previste dal decreto. Il direttore dei lavori in senso civilistico non coincide automaticamente con il responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.