- Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC.
- Gli obblighi dell’art. 26 SIC (cooperazione in caso di appalto) si applicano anche all’impresa affidataria verso le imprese subappaltatrici.
- L’impresa affidataria coordina le attività ex artt. 95 e 96 SIC tra le imprese presenti e verifica la congruenza dei POS dei subappaltatori rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE.
- Per i lavori in subappalto, l’impresa affidataria corrisponde alle esecutrici gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso.
Art. 97 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ((verifica le condizioni di)) sicurezza dei lavori affidati ((e l’applicazione.)) delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. ((
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 97 Codice Civile: Documenti per la pubblicazione
- Articolo 97 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 97 Codice del Consumo: Diritto di surrogazione
- Articolo 97 Codice della Strada: Circolazione dei ciclomotori
- Articolo 97 Codice di Procedura Civile: Responsabilità di più soccombenti
- Articolo 97 Codice di Procedura Penale: Difensore di ufficio<ref>Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60</ref>
Il ruolo di coordinamento dell’impresa affidataria
L’art. 97 D.Lgs. 81/2008 attribuisce all’impresa affidataria, quella che ha il contratto diretto con il committente, un ruolo intermedio di coordinamento tra il committente/CSE e le imprese esecutrici subappaltatrici. Questo ruolo è fondamentale in cantieri con struttura multi-livello di subappalto, che sono la norma nel settore edile. L’impresa affidataria non è semplicemente un «tramite» burocratico tra il committente e i subappaltatori. Ha obblighi propri e autonomi di verifica della sicurezza dei lavori affidati in subappalto e di coordinamento tra tutte le imprese esecutrici, indipendentemente da quanto già fatto dal CSE.Verifica delle condizioni di sicurezza
Il comma 1 impone all’impresa affidataria di verificare «le condizioni di sicurezza dei lavori affidati» e «l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC». Questa verifica non è un duplicato di quella del CSE, ma ha una diversa prospettiva: l’impresa affidataria conosce i dettagli tecnici delle lavorazioni in subappalto meglio del CSE e può identificare rischi specifici che sfuggono a un coordinatore che non entra nel merito tecnico delle singole lavorazioni.Applicazione degli obblighi dell’art. 26 SIC
Il comma 2 estende gli obblighi di cooperazione e coordinamento dell’art. 26 SIC (originariamente previsti per il committente verso l’appaltatore) al rapporto tra impresa affidataria e imprese subappaltatrici. Questo significa che l’impresa affidataria deve elaborare un documento (DUVRI o equivalente) che valuti i rischi interferenti tra le proprie lavorazioni e quelle dei subappaltatori, cooperare con i datori di lavoro dei subappaltatori per la protezione dei rispettivi lavoratori e coordinare i piani di emergenza.Verifica della congruenza dei POS e oneri della sicurezza
Il comma 3 prevede due obblighi operativi fondamentali. Il primo (lettera b) è la verifica della congruenza dei POS dei subappaltatori rispetto al POS dell’affidataria, prima di trasmetterli al CSE. Il CSE verifica i POS rispetto al PSC; l’affidataria li verifica rispetto alla propria pianificazione delle lavorazioni. Solo dopo la verifica di congruenza il POS del subappaltatore può essere trasmesso al CSE, che dispone poi l’inizio dei lavori. Il comma 3-bis introduce un obbligo economico fondamentale: per i lavori in subappalto, l’impresa affidataria corrisponde alle esecutrici gli oneri della sicurezza «senza alcun ribasso». I costi della sicurezza non possono essere «trasferiti al ribasso» nella catena del subappalto: se il PSC stima in 10.000 euro i costi della sicurezza per una lavorazione, l’impresa affidataria deve pagare all’esecutrice 10.000 euro per quella voce, senza sconti. Il comma 3-ter impone che il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti abbiano una formazione adeguata per svolgere le attività di coordinamento. Questa formazione specifica si aggiunge a quella base prevista dall’art. 37 SIC.Domande frequenti
L’impresa affidataria risponde degli infortuni dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice?
Potenzialmente sì, se l’infortunio è dovuto a carenze nella verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto (art. 97, comma 1). La responsabilità è concorrente con quella del datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice. L’impresa affidataria può limitare la propria esposizione dimostrando di aver effettuato controlli adeguati e documentati.
Cosa succede se l’impresa affidataria non trasmette al CSE il POS del subappaltatore?
I lavori del subappaltatore non possono iniziare. L’art. 101, comma 3 SIC prevede che i lavori abbiano inizio solo dopo l’esito positivo della verifica di congruenza dei POS trasmessi al CSE. Se l’impresa affidataria omette di trasmettere il POS, il CSE non può dare il via libera e i lavori del subappaltatore devono aspettare.
Gli oneri della sicurezza sono inclusi nel prezzo di subappalto o vanno indicati separatamente?
Gli oneri della sicurezza devono essere indicati separatamente nel contratto di subappalto e non possono essere assoggettati a ribasso. La prassi contrattuale corretta è quella di indicare nel contratto la quota degli oneri della sicurezza stimati nel PSC per le lavorazioni del subappaltatore, da corrispondere integralmente e non negoziabile.
L’impresa affidataria deve avere il DURC delle imprese subappaltatrici?
Sì. L’art. 90, comma 9, lettera b) impone di richiedere il DURC anche alle imprese esecutrici. L’impresa affidataria deve verificare la regolarità contributiva dei subappaltatori prima di affidarli i lavori, ed è consigliabile effettuare verifiche periodiche durante il cantiere.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve frequentare corsi di formazione specifici?
Sì. Il comma 3-ter dell’art. 97 impone che il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti abbiano «adeguata formazione» per lo svolgimento delle attività di coordinamento previste dall’articolo. La formazione specifica si aggiunge alla formazione base obbligatoria ex art. 37 SIC e dovrebbe essere documentata.