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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è composto da una relazione tecnica con le prescrizioni per prevenire i rischi, comprese le misure per il rischio da rinvenimento di ordigni bellici, e dalla stima dei costi della sicurezza.
  • Il PSC è parte integrante del contratto di appalto e deve essere messo a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
  • I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.
  • L’impresa aggiudicataria può proporre integrazioni al PSC al coordinatore per l’esecuzione per migliorare la sicurezza, senza che le integrazioni possano giustificare modifiche ai prezzi pattuiti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Piano di sicurezza e di coordinamento

In vigore dal 15/05/2008

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. (14) ((28))

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e

3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Il PSC: il documento «costituzione» della sicurezza in cantiere
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento fondamentale della sicurezza nel cantiere: stabilisce le regole del gioco per tutti i soggetti che vi operano, dalla fase di progettazione alla consegna dell’opera. L’art. 100 D.Lgs. 81/2008 ne disciplina la struttura, il contenuto, il valore giuridico e l’efficacia obbligatoria. Il PSC è redatto dal coordinatore per la progettazione (CSP) prima della richiesta di offerte (art. 91 SIC) e viene trasmesso alle imprese concorrenti dal committente (art. 101 SIC). Il suo contenuto minimo è definito dall’allegato XV, che richiede la relazione tecnica, le tavole esplicative di progetto (planimetria del cantiere, tavola degli scavi) e la stima dei costi della sicurezza.
Contenuto essenziale del PSC
L’allegato XV specifica i contenuti minimi in modo analitico: identificazione e descrizione dell’opera; individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in relazione all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, alle loro interferenze e ai rischi particolari dell’allegato XI; scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive; prescrizioni operative, misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; stima dei costi della sicurezza. La stima dei costi della sicurezza è un elemento fondamentale: i costi della sicurezza non possono essere inclusi nei costi unitari di produzione ma devono essere separati e indicati nella stima. Nei lavori pubblici, i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.
Il PSC come parte integrante del contratto di appalto
Il comma 2 stabilisce che il PSC è parte integrante del contratto di appalto. Questo significa che le disposizioni del PSC hanno valore contrattuale: un’impresa che non rispetta il PSC è inadempiente non solo sul piano amministrativo (rischio di sanzioni) ma anche sul piano civilistico (rischio di risoluzione del contratto e di risarcimento danni). Il committente può agire nei confronti dell’impresa inadempiente in base al contratto, oltre che segnalare la violazione al CSE.
Obblighi di messa a disposizione e di attuazione
Il comma 3 impone che i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi attuino quanto previsto nel PSC e nel POS. Si tratta di un obbligo giuridicamente diretto: non è sufficiente «prendere atto» del PSC, occorre attuarlo concretamente. Il comma 4 impone di mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS) copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. Questo termine consente all’RLS di esaminare i documenti, formulare osservazioni e, se necessario, richiedere chiarimenti al coordinatore o al datore di lavoro.
Eccezione per i lavori urgenti
Il comma 6 prevede che le disposizioni sull’obbligo del PSC non si applichino ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti, per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità di servizi essenziali (corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione). In questi casi l’urgenza legittima l’avvio dei lavori senza PSC, ma non esonera dall’adozione delle misure di sicurezza minime.

Domande frequenti

Il PSC può essere modificato dopo che le imprese hanno presentato le loro offerte?

Sì, ma le modifiche hanno un’efficacia contrattuale limitata. Il comma 5 prevede che l’impresa aggiudicataria possa proporre integrazioni al CSE, ma «in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti». Le integrazioni migliorative della sicurezza non giustificano extracosti a carico del committente se non erano previste nell’offerta.

Il PSC deve essere firmato da tutti i soggetti del cantiere?

Il PSC è redatto e firmato dal CSP. Non è richiesta la firma di tutte le imprese, ma l’accettazione del PSC da parte di ciascuna impresa è un adempimento obbligatorio (art. 102 SIC per i cantieri con più imprese). Le imprese devono dichiarare di aver ricevuto e preso atto del PSC e di essere vincolate al suo rispetto come parte del contratto di appalto.

I costi della sicurezza del PSC possono essere azzerati se l’impresa usa proprie procedure particolarmente efficaci?

No. I costi della sicurezza indicati nel PSC non possono essere azzerati o ridotti dall’impresa nemmeno se questa adotta procedure proprie di maggiore efficacia. I costi della sicurezza sono «fissi» non soggetti a ribasso. L’impresa può proporre integrazioni migliorative, ma queste si aggiungono ai costi stimati nel PSC, non li sostituiscono.

In caso di lavori urgenti (guasto idrico), il Comune che affida i lavori deve comunque predisporre il PSC?

No. Il comma 6 esenta dall’obbligo del PSC i lavori necessari per garantire la continuità di servizi essenziali (acqua, gas, elettricità, comunicazioni) la cui esecuzione immediata è necessaria. Restano fermi gli obblighi di sicurezza sostanziale: i lavoratori devono disporre di DPI adeguati, le lavorazioni devono avvenire in sicurezza e devono essere adottate le misure minime previste dalla normativa.

Il PSC deve contenere anche le misure per il rischio di rinvenimento di ordigni bellici?

Sì. Il comma 1 cita espressamente «il rischio derivante dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo» come contenuto del PSC. Il CSP deve valutare questo rischio (art. 91, comma 2-bis SIC) e includere nel PSC le misure adottate: bonifica preventiva se il rischio lo richiede, o procedure di segnalazione e interruzione immediata dei lavori in caso di rinvenimento.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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