- Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte (nei lavori pubblici, la messa a disposizione a tutti i concorrenti equivale alla trasmissione).
- Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
- Prima dell’inizio dei propri lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria che, dopo verifica di congruenza, lo trasmette al CSE. I lavori iniziano solo dopo l’esito positivo della verifica, entro 15 giorni dalla ricezione.
Art. 101 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi di trasmissione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita
- Articolo 101 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 101 Codice del Consumo: Norma di rinvio
- Articolo 101 Codice della Strada: Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
- Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio
- Articolo 101 Codice di Procedura Penale: Difensore della persona offesa
La catena di trasmissione del PSC e dei POS
L’art. 101 D.Lgs. 81/2008 disciplina il processo di distribuzione del PSC e di raccolta dei POS, costruendo una catena documentale che deve essere completata prima dell’inizio di ciascuna fase lavorativa. La norma mira a garantire che tutti i soggetti operanti in cantiere abbiano accesso ai documenti di sicurezza rilevanti e che i piani operativi di ciascuna impresa siano verificati e congruenti con il piano generale prima che i lavori abbiano inizio.La trasmissione del PSC alle imprese
Il comma 1 impone al committente o responsabile dei lavori di trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte. Per i lavori pubblici, la messa a disposizione del PSC ai concorrenti nell’ambito della documentazione di gara equivale alla trasmissione, senza necessità di invii individuali. La ratio è chiara: le imprese devono conoscere il PSC prima di formulare l’offerta, perché i costi della sicurezza indicati nel PSC devono essere inclusi nell’offerta (e non possono essere ridotti con ribassi). Un’offerta formulata senza conoscere il PSC potrebbe sistematicamente sottostimare i costi della sicurezza.Trasmissione ai subappaltatori prima dell’inizio dei lavori
Il comma 2 prevede che l’impresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta il PSC alle imprese esecutrici in subappalto e ai lavoratori autonomi. Questo obbligo si affianca a quello del committente del comma 1: l’affidataria deve assicurarsi che tutti i soggetti della catena contrattuale abbiano ricevuto il PSC.Il processo di verifica dei POS
Il comma 3 è quello più critico dal punto di vista operativo: prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria; l’affidataria verifica la congruenza del POS rispetto al proprio e lo trasmette al CSE; il CSE verifica la congruenza con il PSC. I lavori possono iniziare solo dopo l’esito positivo di queste verifiche, che devono essere completate tempestivamente e comunque «non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione» del POS da parte del CSE. Il termine di 15 giorni è un termine di procedimento: passato questo termine senza comunicazione di esito negativo, il POS si intende verificato e i lavori possono iniziare. In caso di esito negativo, il CSE deve comunicare le carenze riscontrate all’impresa esecutrice e all’affidataria, richiedendo le integrazioni necessarie prima dell’avvio dei lavori.Implicazioni per la programmazione del cantiere
Nella pianificazione del cantiere, il committente e il responsabile dei lavori devono tenere conto dei tempi di verifica dei POS (fino a 15 giorni) quando fissano le date di inizio delle singole lavorazioni. Un POS presentato solo pochi giorni prima dell’inizio previsto dei lavori non consente al CSE di effettuare una verifica adeguata, e se la verifica dà esito negativo la data di inizio slitta. La buona prassi è quella di richiedere i POS con almeno tre-quattro settimane di anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni.Domande frequenti
Se un’impresa esecutrice inizia i lavori senza che il proprio POS sia stato verificato dal CSE, cosa rischia?
L’inizio dei lavori senza verifica positiva del POS viola l’art. 101, comma 3 e l’art. 96 SIC. Il CSE può sospendere i lavori ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f). Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è esposto alle sanzioni del Titolo IV e, in caso di infortunio connesso a lacune del POS non verificato, a responsabilità penale.
La verifica di congruenza del POS da parte dell’impresa affidataria è diversa da quella del CSE?
Sì. L’impresa affidataria verifica la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio POS (prospettiva operativa-organizzativa: le lavorazioni dei subappaltatori devono integrarsi con quelle dell’affidataria senza creare rischi aggiuntivi). Il CSE verifica la congruenza con il PSC (prospettiva di sicurezza generale: il POS deve recepire le prescrizioni del PSC e integrarne i contenuti).
Il PSC deve essere fornito anche a un lavoratore autonomo che lavora in cantiere per un solo giorno?
Sì. L’art. 101, comma 2 prevede che l’impresa affidataria trasmetta il PSC anche ai lavoratori autonomi, senza distinzione in base alla durata dell’intervento. Tuttavia, nelle situazioni di brevissima durata, può essere sufficiente una comunicazione delle parti del PSC rilevanti per la specifica attività, anziché l’intero documento.
Nei lavori pubblici, dove si trova il PSC che i concorrenti devono consultare?
Nei lavori pubblici, il PSC fa parte della documentazione di gara e deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti nell’ambito del sistema di pubblicazione della gara (portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sezione amministrazione trasparente del committente, ecc.). L’art. 101, comma 1 equipara la messa a disposizione alla trasmissione, semplificando la gestione documentale nelle gare d'appalto.
Può il CSE richiedere integrazioni al POS senza rifiutarlo formalmente?
Sì. La verifica di congruenza può concludersi con: esito positivo (i lavori possono iniziare), esito negativo con richiesta di integrazioni (il POS deve essere modificato e ritrasmesso prima che i lavori inizino), esito positivo condizionato a piccole integrazioni da completare in corso d'opera. La forma dell’esito deve essere documentata per iscritto.