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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 104-bis delega a un decreto interministeriale (Ministro del lavoro, Ministro delle infrastrutture, Ministro della salute) l’adozione di modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera nei cantieri temporanei o mobili.
  • I modelli semplificati mantengono fermi gli obblighi sostanziali di sicurezza: semplificano la forma, non riducono i contenuti minimi richiesti dalla normativa.
  • Il decreto è adottato sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
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Art. 104 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

In vigore dal 15/05/2008

1. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.)) ((19))

La semplificazione documentale come strumento di sicurezza effettiva
L’art. 104-bis D.Lgs. 81/2008 introduce una misura di semplificazione amministrativa che risponde a una critica ricorrente nel settore edile: i documenti di sicurezza (POS, PSC, fascicolo dell’opera) sono spesso percepiti come burocrazia fine a sé stessa, redatti per adempiere formalmente a un obbligo piuttosto che come strumenti operativi di gestione della sicurezza. La semplificazione perseguita dall’art. 104-bis non riduce i contenuti minimi obbligatori (che rimangono quelli dell’allegato XV per il PSC e il POS), ma semplifica la loro presentazione attraverso modelli standardizzati che guidano il compilatore nei contenuti essenziali, evitando ridondanze e sezioni superflue per i cantieri di minore complessità.
I modelli semplificati: a chi si rivolgono
I modelli semplificati sono destinati principalmente alle piccole imprese edili e ai cantieri di minore complessità, che rappresentano la quota maggioritaria del settore. Un’impresa artigiana di tre persone che effettua la ristrutturazione di un appartamento si trova di fronte alle stesse esigenze documentali di un grande costruttore, con risorse e competenze amministrative radicalmente diverse. I modelli semplificati dovrebbero ridurre il gap tra le due situazioni.
Il decreto attuativo
Il decreto interministeriale previsto dall’art. 104-bis è stato adottato con D.M. 9 settembre 2014, che ha approvato i modelli semplificati per il POS e il PSC. Il modello semplificato del PSC è destinato ai cantieri di minore complessità, escludendo quelli che presentano rischi particolari elencati nell’allegato XI (es. lavori in prossimità di linee elettriche aeree in tensione, lavori subacquei, lavori in cassoni ad aria compressa). I modelli semplificati sono strutturati a checklist e campi precompilati, in modo da guidare il compilatore nella corretta redazione del documento senza richiedere competenze avanzate di stesura tecnica. La loro adozione non è obbligatoria: le imprese che preferiscono continuare a usare documenti «liberi» conformi all’allegato XV possono farlo.
Limiti della semplificazione
L’art. 104-bis precisa che i modelli semplificati sono adottati «fermi restando i relativi obblighi», cioè i contenuti minimi di sicurezza previsti dagli allegati XIV, XV e XVI non possono essere elisi per il fatto di usare un modello semplificato. Un POS semplificato che ometta la valutazione dei rischi specifici delle lavorazioni non è un POS conforme, anche se è compilato sul modello ministeriale. La semplificazione è formale e strutturale, non sostanziale.

Domande frequenti

Il decreto ministeriale di cui all’art. 104-bis è stato adottato?

Sì. Il D.M. 9 settembre 2014 ha approvato i modelli semplificati per il POS e il PSC nei cantieri temporanei o mobili. Il modello semplificato del POS è disponibile nel sito del Ministero del lavoro e su quello dell’INAIL.

Un’impresa di costruzioni è obbligata a usare il modello semplificato del POS?

No. I modelli semplificati sono facoltativi: rappresentano un’opzione a disposizione delle imprese che li preferiscono, ma non sostituiscono il POS «libero» conforme all’allegato XV. Le imprese che dispongono già di procedure e modelli documentali interni conformi alla normativa possono continuare ad usarli.

Il PSC semplificato si può usare per qualsiasi cantiere?

No. Il PSC semplificato è destinato ai cantieri di minore complessità che non presentano i rischi particolari dell’allegato XI. Per i cantieri con rischi particolari (lavori in quota, lavori in prossimità di linee elettriche, lavori in ambienti confinati, ecc.) è necessario il PSC «completo» con tutti i contenuti dell’allegato XV.

Un POS compilato sul modello semplificato può essere accettato dal CSE senza verifica?

No. Il CSE deve sempre verificare la congruenza del POS con il PSC (art. 101, comma 3 SIC), indipendentemente dal fatto che sia redatto su modello semplificato o libero. Il modello semplificato non crea una presunzione di conformità automatica: il CSE deve verificare che i contenuti minimi siano presenti e che le misure di sicurezza indicate siano adeguate.

Il fascicolo dell’opera semplificato è previsto dal D.M. 9 settembre 2014?

Il D.M. 9 settembre 2014 ha approvato anche un modello semplificato per il fascicolo dell’opera. Come per il PSC e il POS, il modello semplificato è facoltativo e mantiene tutti i contenuti minimi obbligatori dell’allegato XVI. Non è applicabile ai casi in cui il fascicolo non è richiesto (manutenzione ordinaria).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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