← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Lo statuto delle società quotate non cooperative può prevedere la «regola di neutralizzazione» che sospende taluni diritti durante un’OPA.
  • Durante il periodo di adesione i trasferimenti di azioni disposti contrattualmente e i diritti di voto multiplo sono neutralizzati.
  • Se l’offerente supera il 75% del capitale con diritto di voto nell’assemblea convocata dopo l’OPA, tutte le restrizioni sono neutralizzate.
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Art. 104 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Regola di neutralizzazione

In vigore dal 01/07/1998

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e

3. 2. Nel periodo di adesione all’offerta non hanno effetto nei confronti dell’offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall’articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. ((Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell’articolo 127-quinquies)) .

3. Quando, a seguito di un’offerta di cui al comma 1, l’offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell’offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza ((, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e)) non hanno effetto: a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali; b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto. ((b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell’articolo 127-quinquies))

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

5. Qualora l’offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l’offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l’eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma

1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all’offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell’offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell’assemblea. In mancanza di accordo, l’ammontare dell’indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l’altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell’offerta e l’andamento dei prezzi successivamente all’esito positivo dell’offerta.

6. L’indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall’esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell’esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all’articolo 123, comma

3. 7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all’articolo 3 del medesimo decreto-legge.

La regola di neutralizzazione come strumento anti-barriera

L’art. 104-bis TUF introduce la cosiddetta «regola di neutralizzazione» (breakthrough rule), che consente alle società italiane quotate (non cooperative) di prevedere statutariamente la sospensione di alcune barriere contrattuali e statutarie che potrebbero ostacolare il successo di un’OPA. La neutralizzazione è facoltativa (opzione statutaria), a differenza della passivity rule che è invece un obbligo legale.

La ratio della norma è chiara: alcune strutture societarie contengono meccanismi che rendono di fatto impossibile l’acquisizione del controllo anche quando l’offerente ha raggiunto una maggioranza significativa del capitale. Si pensi ai sindacati di blocco (che vietano la cessione delle azioni senza il consenso degli altri soci), o alle azioni a voto multiplo. La neutralizzazione elimina temporaneamente questi ostacoli durante l’OPA, consentendo agli azionisti di decidere liberamente sull’offerta.

Le due fasi della neutralizzazione

La norma prevede due fasi di neutralizzazione, con effetti crescenti al crescere della partecipazione acquisita dall’offerente:

Prima fase (durante il periodo di adesione): sono neutralizzati (i) i trasferimenti di azioni disposti contrattualmente (es. clausole di lock-up), (ii) i diritti di voto multiplo. Gli azionisti vincolati da accordi di lock-up possono liberamente aderire all’OPA, e le azioni a voto plurimo contano come azioni ordinarie.

Seconda fase (assemblea post-OPA): se l’offerente, a seguito dell’OPA, detiene almeno il 75% del capitale avente diritto di voto, nell’assemblea convocata per deliberare sulle modifiche statutarie o sulla sostituzione degli organi sociali sono neutralizzate tutte le restrizioni al trasferimento e i diritti di voto speciali. In pratica, l’offerente può controllare quest'assemblea anche se esistono azioni a voto multiplo in possesso di minoranze.

Domande frequenti

Cosa cambia in una società che ha adottato la regola di neutralizzazione durante un’OPA?

Durante il periodo di adesione sono neutralizzati i vincoli contrattuali al trasferimento delle azioni (lock-up) e i diritti di voto multiplo. Se l’offerente raggiunge il 75% del capitale avente diritto di voto, anche i diritti speciali sono sospesi nell’assemblea convocata post-OPA.

La regola di neutralizzazione è obbligatoria per tutte le società quotate?

No, è facoltativa. Le società che vogliono adottarla devono farlo attraverso una modifica statutaria. Le società cooperative sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 104-bis TUF.

Un azionista vincolato da un patto parasociale di blocco può aderire a un’OPA se la società ha adottato la neutralizzazione?

Sì. La regola di neutralizzazione sospende l’efficacia dei vincoli contrattuali al trasferimento delle azioni durante il periodo di adesione dell’OPA. L’azionista può liberamente aderire senza violare il patto parasociale, che resta però valido e produttivo di effetti in altri contesti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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