- La decisione o l’obbligo di promuovere un’OPA devono essere immediatamente comunicati alla Consob e resi pubblici.
- L’offerente deposita il documento d'offerta presso la Consob entro 20 giorni dalla comunicazione, salvo proroga.
- Dal momento della comunicazione la Consob può richiedere informazioni agli organi sociali della target e sospendere le misure difensive non ancora eseguite.
Art. 102 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)
In vigore dal 01/07/1998
1. La decisione ovvero il sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.
2. Non appena l’offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell’offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, l’offerente promuove l’offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d’offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d’offerta è dichiarato irricevibile e l’offerente non può promuovere un’ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.
3-bis. ((Il documento d’offerta è redatto in un formato leggibile in via automatizzata, in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell’offerente. Se il documento è redatto in una lingua diversa dall’italiano, è predisposta una nota di sintesi in italiano.))
4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d’offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un ((giudizio con cognizione di causa)) sull’offerta. Con l’approvazione la Consob può indicare all’offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d’offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. ((Qualora sussistano gravi carenze informative, la Consob può sospendere tali termini, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni mancanti.)) Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell’ipotesi in cui, per lo svolgimento dell’offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità ((ai sensi della disciplina applicabile)) , la Consob approva il documento d’offerta entro ((dieci giorni)) dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d’offerta si considera approvato.
4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l’offerente può richiedere alla Consob che l’offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell’articolo
91. 5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell’offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.
6. In pendenza dell’offerta la Consob può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari; b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta; c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
7. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall’articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l’articolo
187-octies. 8. ((In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse)) tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio ((…)) , ai potenziali offerenti si applica l’articolo 114, commi 5 e
6. ((La Consob può stabilire un termine entro il quale il potenziale offerente deve rendere nota al mercato la decisione di promuovere un’offerta. In caso di silenzio o diniego, l’offerente non può promuovere un’offerta avente a oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione
- Articolo 102 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 102 Codice del Consumo: Finalità e campo di applicazione
- Articolo 102 Codice della Strada: Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
- Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario
- Articolo 102 Codice di Procedura Penale: Sostituto del difensore<ref>Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60</ref>
La comunicazione di avvio dell’OPA: il momento zero della procedura
L’art. 102 TUF disciplina gli obblighi iniziali dell’offerente al momento della decisione di lanciare un’OPA o del sorgere dell’obbligo di promuoverla (ad esempio, per il superamento della soglia del 30% ai sensi dell’art. 106 TUF). La comunicazione alla Consob e la contestuale pubblicità verso il mercato rappresentano il «momento zero» della procedura OPA: da quel momento si attivano una serie di obblighi procedurali per l’offerente, per la società target e per i rispettivi organi sociali.
La comunicazione deve avvenire «senza indugio», espressione che nella prassi viene interpretata come «nel più breve tempo possibile» dopo l’adozione della decisione o il sorgere dell’obbligo. La Consob ha chiarito nei propri orientamenti che questo requisito deve essere interpretato rigorosamente: qualsiasi ritardo nella comunicazione può essere fonte di responsabilità per l’offerente e creare asimmetrie informative nel mercato che potrebbero influenzare il prezzo dei titoli target.
Il documento d'offerta
Entro 20 giorni dalla comunicazione (salvo proroga accordata dalla Consob), l’offerente deposita il documento d'offerta presso la Consob. Il documento d'offerta è il documento informativo principale dell’OPA, analogo al prospetto nelle offerte pubbliche di sottoscrizione: contiene le condizioni dell’offerta, il prezzo, la natura dell’offerente, le sue intenzioni per la target, le fonti di finanziamento e tutte le informazioni rilevanti per gli azionisti della target nel valutare se aderire o meno all’offerta.
I poteri della Consob nella fase di avvio
Dal momento della comunicazione, la Consob può esercitare poteri specifici: richiedere agli organi della società target informazioni e chiarimenti, e sospendere le misure difensive eventualmente avviate dopo la comunicazione. Questo potere di sospensione tutela il principio di «passività» degli amministratori della target durante l’OPA (art. 104 TUF), che impone agli organi sociali di non adottare atti che possano contrastare il successo dell’offerta senza autorizzazione assembleare.
Domande frequenti
Quando deve essere comunicata alla Consob la decisione di lanciare un’OPA?
Senza indugio: immediatamente dopo l’adozione della decisione o il sorgere dell’obbligo di promuovere l’OPA. Il ritardo nella comunicazione può costituire violazione delle disposizioni TUF e determinare responsabilità dell’offerente.
Entro quando l’offerente deve depositare il documento d'offerta?
Entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio dell’OPA alla Consob, salvo proroga accordata dalla Consob stessa. Il documento d'offerta deve contenere tutte le informazioni rilevanti per gli azionisti della target nel valutare l’offerta.
Gli amministratori della società target possono adottare misure difensive dopo la comunicazione di OPA?
In linea di principio no, senza autorizzazione assembleare (art. 104 TUF). La Consob può sospendere le misure difensive non ancora eseguite dopo la comunicazione di avvio dell’OPA, per tutelare il principio di «passività» degli organi della target.