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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 95-bis TUF – Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.
2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall’articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.
Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente.
La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.