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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell’ articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 , anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro. ))
Vedi anche
→TUF art. 83-terdecies - Art. 83 terdecies TUF - Pagamento dei dividendi→TUF art. 83-quater - Art. 83 quater TUF - Attribuzioni dei depositari centrali e degli…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 78 TUF – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazi…→Art. 77 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 77 TUF – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparen…→Art. 76 TUF – Pubblicazione differita→Art. 75 TUF – (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di traspare…→Art. 74 TUF – Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi…→Art. 73 TUF – (Vigilanza)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 83-quaterdecies del TUF e una delle disposizioni con cui il legislatore italiano ha adeguato l'ordinamento al Regolamento (UE) n. 909/2014, noto come CSDR, in tema di depositari centrali di titoli e di disciplina del regolamento delle operazioni su strumenti finanziari. La norma affronta uno snodo cruciale dell'integrazione del mercato europeo del post-trading: la possibilita per l'emittente di valori mobiliari regolati dalla legge italiana di accedere a un depositario centrale (CSD) stabilito in un altro Stato membro.
Il contesto: la disciplina europea del post-trading
Il Regolamento CSDR ha perseguito l'obiettivo di rendere piu sicuro ed efficiente il regolamento dei titoli nell'Unione, armonizzando le regole sui depositari centrali e aprendo alla concorrenza un settore tradizionalmente frammentato su base nazionale. Uno dei principi cardine, sancito dall'art. 49 del Regolamento, e il diritto dell'emittente di far registrare i propri titoli presso qualunque CSD autorizzato nell'Unione, indipendentemente dallo Stato in cui esso ha sede.
La portata dell'art. 83-quaterdecies
La disposizione italiana chiarisce che le regole contenute nella sezione del TUF dedicata alla gestione accentrata costituiscono la disciplina applicabile, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 1, del Regolamento, anche nel caso in cui valori mobiliari regolati dalla legge italiana siano emessi o immessi direttamente in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro. In altri termini, la legge italiana che governa il titolo continua a fornire le regole societarie rilevanti, mentre il CSD estero ne cura la gestione tecnica.
Il problema del coordinamento tra leggi
Il nodo concettuale che la norma scioglie e quello della convivenza tra due ordinamenti: quello che disciplina il titolo (la legge italiana, scelta dall'emittente) e quello in cui opera il depositario (lo Stato di stabilimento del CSD). L'art. 83-quaterdecies stabilisce che gli aspetti riconducibili alla disciplina societaria e alla gestione accentrata restano governati dalle regole italiane della sezione, assicurando che la dematerializzazione e l'esercizio dei diritti seguano il titolo anche fuori confine.
I riflessi per gli emittenti
Per le societa emittenti, la norma traduce in concreto una liberta di scelta: possono selezionare il depositario centrale piu efficiente o conveniente nell'Unione senza rinunciare all'applicazione della legge italiana ai propri strumenti finanziari. Cio amplia le opzioni operative e puo incidere su costi e qualita dei servizi di regolamento, in un mercato che la CSDR ha voluto rendere competitivo su scala continentale.
I riflessi per gli investitori e per il sistema
Dal lato degli investitori, la continuita di applicazione della disciplina italiana sulla gestione accentrata offre certezza sull'esercizio dei diritti incorporati nel titolo, indipendentemente dalla sede del depositario. Sul piano sistemico, la norma contribuisce all'unione dei mercati dei capitali, riducendo le barriere che storicamente segmentavano il post-trading europeo lungo confini nazionali.
Una disposizione di raccordo, tecnica ma strategica
L'art. 83-quaterdecies e una norma tecnica, ma di rilievo strategico: senza un raccordo esplicito tra la legge del titolo e la disciplina del CSD estero, l'esercizio del diritto europeo di libera scelta del depositario sarebbe rimasto incerto. La disposizione fornisce la base di certezza giuridica necessaria perche quel diritto possa essere effettivamente esercitato dagli emittenti italiani.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Consob
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 83-quaterdecies TUF?
Disciplina l'accesso degli emittenti di valori mobiliari regolati dalla legge italiana a un depositario centrale (CSD) stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, in attuazione del Regolamento (UE) 909/2014.
Quale Regolamento europeo richiama la norma?
Richiama il Regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) e in particolare il suo articolo 49, paragrafo 1, che sancisce il diritto dell'emittente di scegliere il depositario centrale nell'Unione.
Se l'emittente sceglie un CSD estero, quale legge si applica al titolo?
Le disposizioni italiane della sezione sulla gestione accentrata continuano a costituire la disciplina applicabile per gli aspetti societari rilevanti, anche se il depositario ha sede in un altro Stato membro.
Quale vantaggio offre la norma agli emittenti?
Consente di scegliere il depositario centrale piu efficiente o conveniente nell'Unione senza rinunciare all'applicazione della legge italiana ai propri strumenti finanziari.
Qual e l'obiettivo di sistema della disposizione?
Favorire l'integrazione e la competitivita del mercato europeo del post-trading, riducendo le barriere nazionali e contribuendo all'unione dei mercati dei capitali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate