- La Consob adotta provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per strumenti non azionari, alle condizioni previste dall’art. 9 del Regolamento MiFIR.
- Per i titoli di Stato la competenza spetta al MEF su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob.
- I provvedimenti sono notificati all’ESMA e alle altre autorità nazionali competenti interessate.
Art. 75 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Al ricorrere delle condizioni previste dall’ articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall’articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.)) ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela
- Articolo 75 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 75 Codice del Consumo: Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione
- Articolo 75 Codice della Strada: Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
- Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale
- Articolo 75 Codice di Procedura Penale: Rapporti tra azione civile e azione penale
La sospensione temporanea della trasparenza pre-negoziazione
L’art. 75 TUF disciplina un potere distinto dalle esenzioni dell’art. 74: la sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per strumenti non azionari. Mentre le esenzioni hanno natura strutturale (si applicano a determinate categorie di operazioni in via tendenzialmente permanente), la sospensione temporanea risponde a situazioni eccezionali di mercato in cui la pubblicazione obbligatoria delle informazioni pre-negoziazione creerebbe rischi o disfunzioni gravi.
Condizioni per la sospensione
I presupposti sono quelli dell’art. 9, paragrafo 4, del Regolamento MiFIR: la Consob può sospendere gli obblighi quando, a causa della significativa diminuzione della liquidità del mercato, la pubblicazione obbligatoria delle informazioni pre-negoziazione rischierebbe di aggravare la crisi di liquidità o di pregiudicare ulteriormente il funzionamento del mercato. Si tratta di una misura di emergenza attivabile in contesti di stress di mercato.
Regime speciale per i titoli di Stato
Il comma 2 attribuisce al MEF (su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob) la competenza per le sospensioni relative ai titoli di Stato. I provvedimenti devono essere comunicati all’ESMA e alle autorità degli altri Stati UE interessate, con indicazione delle motivazioni.
Domande frequenti
Quando la Consob può sospendere gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per le obbligazioni?
La sospensione è possibile quando la riduzione significativa della liquidità del mercato rende la pubblicazione pre-negoziazione controproducente, ad esempio durante una crisi sistemica in cui obbligare i market maker a pubblicare quotazioni potrebbe indurli a ritirarsi dal mercato, aggravando la crisi di liquidità.
La sospensione ex art. 75 si applica anche alle azioni?
No. La norma si applica esplicitamente agli strumenti «non rappresentativi di capitale» (obbligazioni, derivati, ETP). Per le azioni il regime di trasparenza è diverso e le esenzioni sono disciplinate dall’art. 74 TUF.
Quanto dura una sospensione temporanea ai sensi dell’art. 75?
Il TUF non fissa una durata massima assoluta, ma il carattere «temporaneo» impone che la sospensione sia proporzionata e limitata nel tempo alle condizioni che la giustificano. La Consob riesamina periodicamente i provvedimenti e li revoca quando le condizioni di mercato si normalizzano.