Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 75 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall’ articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall’articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.)) ((73))

In sintesi

  • Disciplina i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione previsti dal Regolamento UE 600/2014 (MiFIR).
  • La Consob adotta i provvedimenti per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, al ricorrere delle condizioni dell'art. 9, par. 4, MiFIR.
  • Per i titoli di Stato competente e' il MEF, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob.
  • Per titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di Stato, e per derivati e strumenti del mercato monetario, provvede la Consob sentita la Banca d'Italia.
  • La norma raccorda l'ordinamento interno alla disciplina europea sui mercati.
Indice dei contenuti

L'art. 75 del TUF (D.Lgs. 58/1998) si inserisce nell'architettura della trasparenza dei mercati delineata dal diritto dell'Unione, in particolare dal Regolamento UE 600/2014 (MiFIR). La disposizione individua le autorita' nazionali competenti ad adottare i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale, raccordando la disciplina interna a quella europea direttamente applicabile.

La trasparenza pre-negoziazione

La trasparenza pre-negoziazione consiste nell'obbligo di rendere pubbliche, prima della conclusione delle operazioni, informazioni quali prezzi e quantita' delle proposte di negoziazione. E' uno dei pilastri della disciplina dei mercati: favorisce la formazione efficiente dei prezzi e la tutela degli investitori. Per gli strumenti non rappresentativi di capitale, come le obbligazioni e i derivati, la disciplina europea prevede tuttavia la possibilita' di sospensioni temporanee al ricorrere di specifiche condizioni di mercato.

Il rinvio all'art. 9, par. 4, MiFIR

Il comma 1 ancora il potere di sospensione al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento UE 600/2014. La norma interna non crea quindi un potere autonomo, ma individua l'autorita' competente ad attuare una facolta' già prevista dal diritto dell'Unione. La sospensione riguarda gli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dall'art. 8 del medesimo regolamento per gli strumenti non rappresentativi di capitale.

La competenza della Consob

In via generale, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, e' la Consob ad adottare i provvedimenti di temporanea sospensione. ciò e' coerente con il ruolo della Commissione quale autorita' di vigilanza sui mercati e sulla trasparenza. La scelta di affidare alla Consob il potere riflette la sua competenza in materia di funzionamento dei mercati e di protezione degli investitori.

Il regime speciale per i titoli di Stato

Per gli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato, il comma 2 prevede un regime differenziato: i provvedimenti sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob. La peculiarita' del regime si spiega con la rilevanza dei titoli del debito pubblico, che coinvolgono interessi di politica economica e finanziaria dello Stato, giustificando il coinvolgimento del MEF.

Il regime per gli altri titoli e strumenti

Per i titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di Stato, nonche' per i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e per gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute, i provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Si delinea così un riparto di competenze che coinvolge entrambe le autorita', con ruoli differenziati a seconda della tipologia di strumento.

Il coordinamento tra autorita'

La norma esprime un modello di vigilanza condivisa: Consob, Banca d'Italia e, per i titoli di Stato, MEF concorrono, con diversi gradi di coinvolgimento, all'adozione dei provvedimenti. Le formule "d'intesa", "su proposta" e "sentita" graduano l'intensita' della partecipazione di ciascuna autorita', assicurando che le decisioni tengano conto delle rispettive competenze e degli interessi coinvolti.

Inquadramento europeo

L'art. 75 e' un esempio di norma di raccordo tra ordinamento interno e regolamento dell'Unione direttamente applicabile. Il MiFIR fissa la disciplina sostanziale della trasparenza e le condizioni della sospensione; la norma interna si limita a designare le autorita' nazionali competenti. Questo schema e' tipico dell'integrazione tra fonti europee e nazionali nella regolazione dei mercati finanziari, dove il regolamento europeo costituisce la cornice e la legge nazionale ne assicura l'attuazione organizzativa.

Il presupposto delle condizioni di mercato

La sospensione non e' una facolta' discrezionale priva di limiti: presuppone il ricorrere delle condizioni dell'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento UE 600/2014. Tali condizioni attengono a situazioni in cui l'applicazione integrale degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione potrebbe risultare pregiudizievole per il corretto funzionamento del mercato. La temporaneita' del provvedimento ne sottolinea il carattere eccezionale e funzionale.

La natura non rappresentativa di capitale

La norma riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, ossia tipicamente obbligazioni, strumenti del mercato monetario e derivati. Per questi strumenti la disciplina europea modula gli obblighi di trasparenza in modo diverso rispetto agli strumenti rappresentativi di capitale, in considerazione delle peculiarita' dei relativi mercati e delle dinamiche di liquidita'.

Il coordinamento con le autorita' europee

L'esercizio dei poteri di sospensione si inserisce in un contesto di vigilanza integrata a livello europeo. Le autorita' nazionali operano nel quadro definito dal regolamento e dagli orientamenti delle autorita' europee di vigilanza, assicurando un'applicazione coerente della disciplina. Il provvedimento nazionale di sospensione e' quindi un tassello di un sistema sovranazionale di regolazione dei mercati.

Trasparenza e formazione efficiente dei prezzi

La trasparenza pre-negoziazione persegue la formazione efficiente dei prezzi e la tutela degli investitori, rendendo conoscibili le condizioni delle proposte di negoziazione. La possibilita' di sospensione temporanea, regolata dall'art. 75 TUF, non contraddice tale finalita': si giustifica in situazioni eccezionali in cui l'applicazione integrale degli obblighi potrebbe pregiudicare proprio il corretto funzionamento del mercato. Il carattere temporaneo del provvedimento e il rigoroso ancoraggio alle condizioni del Regolamento UE 600/2014 assicurano che la deroga resti eccezionale e funzionale all'integrita' dei mercati.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 75 TUF?

I provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione, previsti dal Regolamento UE 600/2014, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

Chi adotta i provvedimenti in via generale?

La Consob, per gli strumenti non rappresentativi di capitale, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento UE 600/2014.

Chi e' competente per i titoli di Stato?

Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, per gli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato.

E per gli altri titoli e derivati?

Per i titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, gli strumenti del mercato monetario e i derivati su titoli pubblici, tassi e valute, provvede la Consob sentita la Banca d'Italia.

La norma crea un potere autonomo?

No. Individua le autorita' nazionali competenti ad attuare una facolta' gia' prevista dal diritto dell'Unione, raccordando l'ordinamento interno al Regolamento UE 600/2014.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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