- Amministratori, direttori e sindaci del gestore del mercato regolamentato devono avere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza fissati dal MEF sentite Consob e Banca d'Italia.
- L’organo di amministrazione deve avere competenze adeguate, composizione diversificata e almeno un membro indipendente.
- Il gestore comunica alla Consob la nomina degli esponenti aziendali e la Consob può opporsi o richiedere la rimozione in caso di venir meno dei requisiti.
- Il MEF individua le cause di decadenza e sospensione dall’incarico con il medesimo regolamento.
Art. 64 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato)
In vigore dal 01/07/1998
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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia, individua le cause che comportano il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza dall’incarico.
2. L’organo di amministrazione possiede conoscenze, competenze ed esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto sufficientemente ampio di esperienze e i relativi membri dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il gestore del mercato regolamentato destina risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di amministrazione.
4. I gestori di mercati regolamentati significativi in base alle dimensioni, organizzazione interna, e tipologia, portata e complessità delle attività, istituiscono un comitato per le nomine composto dai membri dell’organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato regolamentato interessato.
5. L’organo di amministrazione di un gestore del mercato regolamentato definisce e vigila sull’applicazione di misure di governo societario, anche in materia di separazione delle funzioni aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che garantiscono la sana e prudente gestione e promuovono l’integrità del mercato. L’organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l’efficacia delle misure di governo societario del gestore del mercato regolamentato e adotta misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per vigilare e valutare periodicamente il processo decisionale della dirigenza.
7. La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali per le cause individuate dal regolamento di cui al comma 1 sono dichiarate dall’organo di appartenenza entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa sopravvenuta. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la dichiarazione della sospensione o della decadenza è effettuata dall’organo che li ha nominati. In caso di inerzia vi provvede la Consob.
8. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo, il gestore del mercato regolamentato trasmette alla Consob le informazioni relative agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l’attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento.
9. La Consob, con proprio regolamento: a) specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, anche con riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri dell’organo di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine; b) stabilisce contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dal comma 8.)) ((73))
La governance del gestore del mercato
L’art. 64-ter TUF introduce un regime di fit & proper specifico per gli esponenti aziendali dei gestori di mercati regolamentati, ispirato alla normativa bancaria ma adattato alle peculiarità delle infrastrutture di mercato. La qualità della governance del gestore è cruciale: decisioni errate sulle regole del mercato, sulla tecnologia di negoziazione o sulla gestione dei rischi possono avere effetti sistemici sull’intero mercato finanziario.
I requisiti degli esponenti
Il comma 1 richiede il possesso cumulativo di requisiti di onorabilità (assenza di condanne penali per reati finanziari, di procedure concorsuali, di sanzioni disciplinari rilevanti), professionalità (esperienza adeguata nel settore finanziario e dei mercati) e indipendenza (assenza di conflitti di interessi rilevanti). Il dettaglio dei requisiti è rinviato a un regolamento del MEF, emanato sentite Consob e Banca d'Italia.
Composizione diversificata del board
Il comma 2 aggiunge un requisito qualitativo sull’organo collegiale: non è sufficiente che i singoli membri siano individualmente qualificati, ma il board deve avere una composizione diversificata per competenze, esperienze e genere, e deve includere almeno un membro indipendente. Questi standard si allineano ai principi di corporate governance raccomandati dall’EBA e dall’ESMA per le istituzioni finanziarie vigilate.
Procedura di comunicazione e opposizione
Il gestore del mercato comunica alla Consob la nomina dei nuovi esponenti aziendali prima che assumano le loro funzioni. La Consob, entro il termine stabilito, può opporsi alla nomina se l’esponente non soddisfa i requisiti richiesti. In mancanza di opposizione nel termine, la nomina si intende accettata. Se i requisiti vengono meno successivamente (ad es. per una condanna penale sopravvenuta), la Consob può richiedere la rimozione dell’esponente dall’incarico.
Cause di decadenza e sospensione
Il MEF individua con il medesimo regolamento le cause che comportano il venir meno dei requisiti e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza definitiva dall’incarico. La decadenza opera automaticamente al verificarsi della causa, senza necessità di un provvedimento Consob, mentre la sospensione può essere disposta cautelativamente in presenza di procedimenti penali in corso.
Domande frequenti
Chi determina i requisiti degli esponenti del gestore del mercato?
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio regolamento, determina i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, sentite Consob e Banca d'Italia. Il regolamento individua anche le cause di decadenza e sospensione.
Tizio viene nominato amministratore delegato di Borsa Italiana: la Consob deve essere informata?
Sì. Il gestore del mercato comunica alla Consob la nomina degli esponenti aziendali prima che assumano le funzioni. La Consob può opporsi entro il termine previsto se Tizio non soddisfa i requisiti di fit & proper.
Cosa succede se un amministratore viene condannato per reati finanziari?
Se la condanna fa venire meno i requisiti di onorabilità, scatta la causa di decadenza dall’incarico individuata dal regolamento MEF. L’amministratore deve cessare immediatamente le proprie funzioni; in caso contrario, la Consob può richiedere la sua rimozione.
È obbligatorio avere amministratori indipendenti nel gestore del mercato?
Sì. L’art. 64-ter prevede che l’organo di amministrazione abbia almeno un membro indipendente. L’indipendenza si valuta in base all’assenza di rapporti economici, familiari o di altro tipo che possano comprometterne la capacità di giudizio autonomo.