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Testo dell'articoloVigente
Art. 65 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati
In vigore dal 01/07/1998
1. Il mercato regolamentato dispone di: a) misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l’assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall’autorità competente; b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 2025, N. 23 ; d) regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini; e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell’ambito del sistema; f) risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto ((;)) f-bis) ((misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all’ articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ;)) f-ter) ((almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.))
2. La Consob può ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e può dettare la metodologia di determinazione dell’entità delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f).
3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell’articolo 6, comma
2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato. (73)
In sintesi
Indice dei contenuti
I requisiti organizzativi come garanzia del mercato
L’art. 65 TUF impone ai mercati regolamentati una serie di requisiti organizzativi minimi che ne garantiscono l’affidabilità e l’ordinato funzionamento. Si tratta di prescrizioni strutturali che vanno oltre il mero rispetto delle regole di negoziazione, investendo la capacità del gestore di prevenire e gestire situazioni di crisi e di assicurare l’accesso equo a tutti gli operatori qualificati.
Gestione dei conflitti di interesse
La lettera a) del comma 1 richiede misure per identificare e gestire i conflitti di interesse del mercato regolamentato. Tali conflitti possono emergere quando il gestore è anche un intermediario che negozia in proprio, o quando gli azionisti del gestore sono anche operatori del mercato: in questi casi, le decisioni del gestore (es. regole di ammissione, priorità degli ordini) potrebbero essere distorte a favore di interessi particolari. Le misure organizzative devono prevenire questi rischi, con separazione funzionale e presidi di governance adeguati.
Risk management e resilienza informatica
La lettera b) impone procedure di risk management che coprono tutti i rischi del mercato, con esplicito riferimento al rischio informatico ai sensi del Regolamento DORA (UE) 2022/2554. DORA ha introdotto obblighi specifici di resilienza operativa digitale per le infrastrutture finanziarie critiche, tra cui i mercati regolamentati: test di penetrazione, gestione degli incidenti ICT, piani di continuità operativa. L’art. 65 TUF allinea i requisiti organizzativi italiani a questo standard europeo.
Capacità tecnica e circuit breaker
Le lettere c) e d) riguardano la resilienza operativa: il mercato deve avere capacità tecnica per gestire i picchi di ordini e messaggi (la mole di traffico su mercati moderni è enorme) e deve essere in grado di garantire negoziazioni ordinate anche in condizioni di stress. Il meccanismo di circuit breaker, la sospensione automatica delle negoziazioni in caso di movimenti di prezzo eccessivi, è uno strumento fondamentale: ha dimostrato la sua efficacia durante eventi di flash crash per evitare spirali ribassiste distruttive.
Accesso non discriminatorio e criteri di ammissione
Il comma 2 impone al mercato regolamentato di stabilire criteri non discriminatori e trasparenti per l’accesso degli operatori e per l’ammissione degli strumenti finanziari. L’accesso non discriminatorio è principio cardine dei mercati regolamentati europei: nessun operatore qualificato può essere escluso senza giustificazione obiettiva. La trasparenza dei criteri consente agli operatori di pianificare le proprie scelte con certezza giuridica.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Consob
Casi pratici
Caso 1: Conflitto tra gestore del mercato e azionista di controllo
La società Beta S.p.A., gestore del mercato regolamentato MTB, è controllata al 70% da una banca che è al contempo principale market maker su molti titoli quotati. Tizio, presidente del CdA di Beta, decide di modificare le regole di accesso al mercato in modo da favorire l'operativita' della banca controllante a scapito dei concorrenti. Consob avvia ispezione.
Soluzione:
Violazione dell'art. 65, comma 1, lett. a) TUF: il mercato regolamentato deve disporre di misure per identificare e gestire i conflitti tra interessi del mercato, dei suoi proprietari o del gestore e l'ordinato funzionamento. La modifica regolamentare a favore del socio di controllo configura conflitto non gestito; Consob può irrogare sanzioni amministrative ex artt. 190-bis ss. TUF, imporre rimozione delle modifiche e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione al gestore ex art. 65-bis TUF. Possibile responsabilità degli esponenti aziendali.
Caso 2: Carenza di risorse e attacco informatico
Il mercato regolamentato gestito da Tizio subisce un attacco ransomware che blocca il sistema di matching per 6 ore in pieno orario di negoziazione. L'indagine post-incidente rivela budget IT inferiore del 60% rispetto agli standard di settore, mancanza di SOC h24 e assenza dei test DORA ex Reg. UE 2022/2554. Operatori e investitori subiscono perdite per ordini non eseguiti.
Soluzione:
Violazione dell'art. 65, comma 1, lett. b) TUF: il mercato deve disporre di procedure per gestire i rischi, inclusi i rischi informatici ai sensi del capo II del Reg. UE 2022/2554 (DORA), e di misure efficaci per attenuarli; e lett. f) sulle risorse finanziarie sufficienti. Consob può irrogare sanzioni, imporre piano di rientro DORA, segnalare ESMA. Il gestore risponde civilmente verso gli operatori per i danni da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., con onere probatorio invertito sulla diligenza professionale qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c.
Caso 3: Mercato con due soli market maker attivi
Il segmento ETF di un mercato regolamentato gestito da Tizio presenta solo 2 market maker concretamente attivi sui prezzi, mentre gli altri 5 iscritti sono inattivi da mesi. Caio, investitore retail, lamenta spread eccessivi e prezzi non competitivi.
Soluzione:
Violazione dell'art. 65, comma 1, lett. f-ter) TUF, che impone la presenza di almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno in grado di interagire con gli altri sulla formazione dei prezzi. Tizio deve attivare procedure per attrarre nuovi market maker, sospendere temporaneamente il segmento o, in alternativa, segnalare a Consob per le valutazioni del caso. La carenza strutturale di liquidita' viola anche la lett. d) sul processo di negoziazione corretto e ordinato. Consob può richiedere riorganizzazione del segmento o, in extremis, revocare l'autorizzazione limitatamente a quel comparto.
Domande frequenti
Cosa prevede DORA per i mercati regolamentati?
Il Regolamento DORA (UE) 2022/2554 impone ai mercati regolamentati obblighi di resilienza operativa digitale: mappatura dei sistemi ICT critici, test periodici di penetrazione, procedure di gestione degli incidenti informatici, reportistica alle autorità competenti e requisiti per i fornitori ICT terzi.
Come funziona il circuit breaker di Borsa Italiana?
Il circuit breaker è un meccanismo automatico che sospende le negoziazioni di un titolo quando il prezzo si muove oltre soglie predeterminate in un intervallo di tempo. La sospensione è temporanea (tipicamente qualche minuto) e consente al mercato di riassorbire gli squilibri. Le regole specifiche sono nel regolamento del mercato approvato dalla Consob.
Un operatore può essere escluso da un mercato regolamentato senza motivo?
No. Il mercato regolamentato deve stabilire criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori per l’accesso degli operatori. L’esclusione deve essere motivata e rispettare tali criteri. L’operatore escluso può ricorrere alla Consob o al giudice amministrativo.
Il gestore del mercato può investire nella tecnologia che vuole?
Ha libertà di scelta tecnologica, ma deve rispettare i requisiti minimi di capacità, resilienza e sicurezza informatica previsti da DORA e dall’art. 65 TUF. La Consob può verificare l’adeguatezza dell’infrastruttura tecnologica nell’ambito della vigilanza ordinaria.