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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob fissa con regolamento gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione, indicando contenuto, termini e modalità.
  • Le sedi di negoziazione devono mettere a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso diretto.
  • I gestori comunicano alle autorità di altri Stati UE interessate le informazioni necessarie per la loro attività di vigilanza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi informativi e di comunicazione

In vigore dal 01/07/1998

1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.

2. ((Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.))

3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1, i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza indugio alla Consob le violazioni significative delle regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, nonché le conseguenti iniziative assunte.

4. I gestori delle sedi di negoziazione segnalano altresì senza indugio alla Consob gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 .

5. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le indagini e per l’accertamento degli abusi di mercato nei sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in relazione agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28 )) . (73)

Il flusso informativo verso la Consob

L’art. 65-septies TUF disciplina gli obblighi informativi e di comunicazione che i gestori delle sedi di negoziazione devono adempiere verso la Consob. Il flusso informativo è essenziale per l’esercizio della vigilanza: senza dati tempestivi e accurati sulle negoziazioni, la Consob non sarebbe in grado di rilevare anomalie, condotte abusive o rischi sistemici che si sviluppano sui mercati.

Il regolamento Consob sugli obblighi informativi

Il comma 1 attribuisce alla Consob il potere regolamentare di determinare gli obblighi informativi e di comunicazione: quali dati devono essere trasmessi, con quale periodicità e attraverso quali canali. Le segnalazioni coprono tipicamente dati sulle negoziazioni (volumi, prezzi, numero di transazioni), informazioni sullo stato tecnico dei sistemi, comunicazioni di incidenti informatici e rapporti periodici sull’attività.

Accesso al book di negoziazione

Il comma 2 prevede un potere informativo speciale: la Consob può richiedere l’accesso ai dati del book di negoziazione (l’elenco degli ordini in essere con prezzi e quantità), anche in tempo reale. Questo accesso è fondamentale per le attività di market surveillance: la Consob può così monitorare in tempo reale l’andamento del mercato e rilevare tempestivamente condotte sospette di manipolazione o insider trading.

Cooperazione con le autorità estere

Il comma 3 disciplina il flusso informativo verso le autorità competenti degli altri Stati membri: i gestori delle sedi di negoziazione comunicano alle autorità straniere le informazioni necessarie per la loro attività di vigilanza, in conformità con gli obblighi di cooperazione previsti da MiFID II. Questo obbligo è particolarmente rilevante per le sedi di negoziazione con accesso da parte di operatori esteri o che negoziano strumenti finanziari emessi in altri Paesi UE.

Domande frequenti

Con quale frequenza le sedi di negoziazione trasmettono dati alla Consob?

La frequenza e il contenuto specifici sono determinati dalla Consob con proprio regolamento. In generale, i dati sulle negoziazioni vengono trasmessi quotidianamente o in tempo reale per i sistemi di market surveillance, mentre i rapporti periodici di gestione hanno cadenza mensile o trimestrale.

La Consob può accedere in tempo reale agli ordini non ancora eseguiti?

Sì. Il comma 2 prevede che le sedi di negoziazione mettano a disposizione della Consob i dati del book di negoziazione, inclusi gli ordini pendenti non ancora abbinati. Questo accesso è fondamentale per le attività di sorveglianza del mercato e di indagine su condotte sospette.

Cosa succede se un gestore di sede di negoziazione non comunica i dati richiesti dalla Consob?

La violazione degli obblighi informativi configura un illecito amministrativo sanzionato dalla Parte V del TUF. La Consob può irrogare sanzioni pecuniarie e, nei casi gravi e reiterati, adottare provvedimenti più incisivi fino alla revoca dell’autorizzazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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