← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Definizioni per la parte III TUF: «strategia di market making» (algoritmica, quotazioni irrevocabili simultanee acquisto/vendita), «ETF» (OICR con azioni/quote negoziate intraday con market maker), «certificates», «strumenti finanziari strutturati», «sedi di negoziazione all’ingrosso» (titoli di Stato e obbligazioni, solo operatori in conto proprio).
  • Ulteriori definizioni: «operatore principale» (art. 2 Reg. 236/2012 short selling), «mercato di crescita per le PMI» (MTF registrato ex art. 69), «piccola o media impresa» (Reg. 2017/1129).
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Art. 61 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni

In vigore dal 01/07/1998

1. Nella presente parte si intendono per: a) “strategia di market making”: ai fini degli articoli 65-sexies e 67-ter, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualità di membro o partecipante di una o più sedi di negoziazione, la strategia comporta l’immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi, relative a uno o più strumenti finanziari su un’unica sede di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato; b) “fondi indicizzati quotati” (exchange-traded funds – ETF): gli Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net asset value); c) “certificates”: i titoli negoziabili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014 ; d) “strumenti finanziari strutturati”: gli strumenti finanziari strutturati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014 ; e) “sedi di negoziazione all’ingrosso”: le sedi di negoziazione di titoli di Stato o di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute che, in base alle regole adottate dal gestore della sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali; f) “operatore principale”: i soggetti indicati nell’ articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 236/2012 , relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap); (( g) “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all’articolo 69; )) h) “piccola o media impresa”: un’impresa come definita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129 . (73)

Le definizioni della parte III: il vocabolario dei mercati finanziari

L’art. 61 TUF apre la parte III del decreto, dedicata alla disciplina dei mercati finanziari (mercati regolamentati, MTF, OTF) e delle sedi di negoziazione, fornendo le definizioni fondamentali necessarie per interpretare le norme successive. Le definizioni sono allineate con il Regolamento MiFIR (Reg. UE 600/2014) e la direttiva MiFID II, garantendo uniformità terminologica tra il diritto interno e quello europeo.

La strategia di market making e il suo rilievo regolatorio

La definizione di «strategia di market making» è rilevante ai fini degli artt. 65-sexies e 67-ter TUF, che disciplinano la negoziazione algoritmica. Un soggetto che persegue tale strategia, operando per conto proprio su sedi di negoziazione, immettendo quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e vendita a prezzi competitivi, fornendo liquidità in modo regolare e frequente, beneficia di un regime derogatorio rispetto al generale obbligo di astensione dalle vendite allo scoperto previsto dalla normativa short selling (Reg. UE 236/2012). La precisa delimitazione della fattispecie è funzionale a circoscrivere l’esenzione ai soli soggetti che svolgono concretamente una funzione di liquidità di mercato.

ETF, certificates e strumenti strutturati

La definizione di «fondi indicizzati quotati» (ETF) qualifica questi strumenti come OICR con almeno una categoria di azioni o quote negoziate in continua su almeno una sede di negoziazione, con l’intervento di almeno un market maker che garantisce la convergenza del prezzo di borsa con il valore netto di inventario (NAV) o con il NAV indicativo calcolato in tempo reale (iNAV). La distinzione tra prezzo di mercato e NAV è fondamentale nella struttura degli ETF: il market maker svolge la funzione di arbitraggio che mantiene i due valori allineati. I «certificates» e gli «strumenti finanziari strutturati» sono definiti per rinvio alle corrispondenti definizioni del Reg. MiFIR (art. 2 co. 1 nn. 27 e 28), in applicazione del principio di uniformità terminologica nel mercato unico europeo.

Le sedi di negoziazione all’ingrosso e gli operatori principali

Le «sedi di negoziazione all’ingrosso», rilevanti ai fini dell’art. 62-bis TUF sulla vigilanza speciale della Banca d'Italia, sono le sedi dedicate alla negoziazione di titoli di Stato, obbligazioni e derivati su tassi e valute, che consentono esclusivamente la partecipazione di operatori professionali che negoziano in conto proprio (dealer market). Ne sono esclusi gli investitori finali. Il concetto di «operatore principale» (primary dealer) è definito per rinvio al Reg. UE 236/2012 sulle vendite allo scoperto, e identifica i soggetti che si impegnano contrattualmente con il Tesoro a sostenere il mercato primario dei titoli di Stato. La nozione di «mercato di crescita per le PMI», un particolare MTF soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 69 TUF, replica la definizione MiFID II, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai mercati dei capitali per le piccole e medie imprese attraverso un regime regolamentare proporzionato.

Domande frequenti

Cosa distingue un ETF da un normale fondo comune di investimento?

L’ETF è un OICR le cui quote o azioni sono negoziate in continua su almeno una sede di negoziazione, con la presenza di almeno un market maker che garantisce la convergenza del prezzo di borsa con il NAV. Il fondo comune tradizionale non è quotato: il rimborso avviene al NAV calcolato periodicamente dalla società di gestione.

Cos'è una 'sede di negoziazione all’ingrosso' ai sensi dell’art. 61 TUF?

È una sede (es. MTS per i titoli di Stato italiani) che ammette esclusivamente operatori professionali che negoziano in conto proprio o eseguono ordini di clienti professionali in contropartita diretta. È distinta dai mercati al dettaglio aperti a tutti gli investitori.

Perché la definizione di 'strategia di market making' è importante per la normativa sulle vendite allo scoperto?

Il Reg. UE 236/2012 sulle vendite allo scoperto prevede esenzioni per i market maker, che altrimenti sarebbero soggetti agli obblighi di copertura nelle vendite allo scoperto. La definizione precisa di 'strategia di market making' dell’art. 61 TUF delimita l’ambito di chi può beneficiare di tale esenzione.

Chi è un 'operatore principalè sul mercato dei titoli di Stato?

Un soggetto qualificato (tipicamente una banca o un’impresa di investimento) che si impegna contrattualmente con il Tesoro a garantire la liquidità del mercato primario e secondario dei titoli di Stato, come definito dall’art. 2 co. 1 lett. n) del Reg. UE 236/2012 sulle vendite allo scoperto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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