- La Consob e la Banca d'Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico, intimare ai gestori di non avvalersi di determinati professionisti (fino a 3 anni), disporre la rimozione di esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato o della SIM/banca che gestisce un MTF o OTF, e ordinare la cessazione di pratiche o condotte contrarie alla normativa sui mercati.
- In caso di necessità e urgenza, possono adottare qualsiasi misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, MTF e OTF.
Art. 62 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri di intervento)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono: a) pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d’Italia; b) intimare ai gestori delle sedi di negoziazione di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela degli investitori e l’efficienza complessiva del mercato; c) disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato ovvero, sentita l’altra autorità, della Sim o della banca italiana che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio al perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1 e 62-ter, comma 1; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 64-ter, salvo che sussista urgenza di provvedere; d) nei confronti di chiunque, ivi inclusi gli operatori, diversi dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come partecipanti remoti, ordinare, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni della presente parte; In caso di intervento nei confronti dei partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto è informata.
2. In caso di necessità e urgenza, la Consob e la Banca d’Italia possono altresì adottare, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione.)) ((73))
I poteri di intervento della Consob e della Banca d'Italia sui mercati
L’art. 62-decies TUF attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, un ampio catalogo di poteri di intervento nei confronti delle sedi di negoziazione, dei loro gestori e degli operatori ammessi, finalizzati a garantire la trasparenza, l’ordine delle negoziazioni e la tutela degli investitori (per la Consob, ai sensi dell’art. 62 co. 1) e la stabilità delle sedi di negoziazione all’ingrosso (per la Banca d'Italia, ai sensi dell’art. 62-ter co. 1).
Il catalogo dei poteri di intervento ordinari
La norma elenca quattro tipologie di intervento, da graduare in funzione della gravità della situazione. In primo luogo, la pubblicazione di avvertimenti al pubblico sul sito istituzionale della Consob o della Banca d'Italia: uno strumento soft, di moral suasion e informazione del mercato, che può accompagnare o precedere misure più incisive. In secondo luogo, il divieto di avvalersi di un determinato professionista per un periodo fino a tre anni: la misura colpisce la persona fisica che, attraverso la propria attività, pregiudica trasparenza, ordine o tutela degli investitori, senza necessariamente investire l’intera struttura del gestore. In terzo luogo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato o della SIM o banca che gestisce un MTF o OTF, quando la loro permanenza in carica sia pregiudizievole per le finalità di vigilanza; la rimozione richiede il previo concerto dell’altra autorità (Consob/Banca d'Italia) ed è esclusa se ricorrono gli estremi per la decadenza ex art. 64-ter TUF, salvo urgenza. In quarto luogo, l’ordine di cessazione di pratiche o condotte contrarie alla normativa sui mercati, rivolto a chiunque, inclusi gli operatori non soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione anche come partecipanti remoti; in tale caso, l’autorità dello Stato d'origine del partecipante remoto deve essere informata.
I poteri d'urgenza per il mantenimento dell’ordine di mercato
Il comma 2 introduce una clausola generale di poteri d'urgenza: in caso di necessità e urgenza, la Consob e la Banca d'Italia possono adottare qualsiasi misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sugli MTF e sugli OTF. Questa clausola di chiusura è volutamente ampia e atipica: non elenca le misure specifiche, ma affida alle Autorità la scelta discrezionale dello strumento più adeguato alla situazione concreta. Possono rientrare in questa categoria la sospensione temporanea di tutti o taluni strumenti finanziari dalle negoziazioni, l’imposizione di requisiti aggiuntivi di margine per i derivati, la restrizione dell’accesso a determinati partecipanti, o qualsiasi altra misura contingente necessaria a ripristinare l’ordine di mercato.
Domande frequenti
La Consob può rimuovere il CEO di Borsa Italiana?
Sì, se la sua permanenza in carica è pregiudizievole per la trasparenza, l’ordine delle negoziazioni o la tutela degli investitori. La rimozione richiede il concerto della Banca d'Italia ed è esclusa se ricorrono gli estremi per la decadenza ex art. 64-ter TUF, salvo urgenza.
Un operatore remoto straniero che partecipa a un MTF italiano può essere soggetto ai poteri di intervento della Consob?
Sì. La Consob può ordinare la cessazione di pratiche contrarie alla normativa sui mercati anche nei confronti dei partecipanti remoti. Tuttavia, in caso di intervento, deve informare l’autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante.
Cosa può fare la Consob in caso di crollo disordinato dei mercati?
Il comma 2 consente alla Consob di adottare qualsiasi misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione, incluse la sospensione delle negoziazioni, l’imposizione di requisiti aggiuntivi e la restrizione dell’accesso. Si tratta di una clausola generale di poteri d'urgenza atipici.