- La Consob e la Banca d'Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento di atti nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e dei soggetti a cui questi abbiano esternalizzato funzioni essenziali.
- La Consob può richiedere ai revisori legali dei mercati regolamentati informazioni e autorizzare revisori esterni a effettuare verifiche per suo conto; analoga facoltà spetta alla Banca d'Italia per le sedi all’ingrosso di titoli di Stato.
- La Consob e la Banca d'Italia possono esercitare poteri ispettivi anche nei confronti degli operatori ammessi alle sedi (non soggetti abilitati) e dei partecipanti remoti.
- Al termine delle ispezioni viene redatto processo verbale; gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia sono comunicati agli interessati con le modalità da essa stabilite.
Art. 62 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri ispettivi)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i gestori medesimi abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti e al loro personale. Nell’esercizio di tali poteri da parte della Consob si applicano i commi 12 e 13 dell’articolo
187-octies. 2. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.
3. La Banca d’Italia può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Banca d’Italia può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale.
4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i rispettivi poteri di cui ai commi 1, 2 e
3. In caso di partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto è informata.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, la Consob redige processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d’Italia ai sensi del presente articolo sono comunicati per iscritto agli interessati con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia con proprio provvedimento.)) ((73))
I poteri ispettivi sulle sedi di negoziazione
L’art. 62-novies TUF disciplina i poteri ispettivi della Consob e della Banca d'Italia nei confronti delle sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF) e dei soggetti connessi. Si tratta di poteri di supervisione on-site che si affiancano agli ordinari poteri informativi e di indagine (art. 62-octies), consentendo alle Autorità di verificare direttamente, nei locali dei soggetti vigilati, il rispetto delle disposizioni della parte III del TUF e il funzionamento dei sistemi e delle procedure interne.
Le ispezioni sui gestori e sui soggetti esternalizzati
Il comma 1 attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia (nell’ambito delle rispettive competenze) il potere di effettuare ispezioni non solo nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, ma anche nei confronti dei soggetti ai quali i gestori abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti (es. fornitori di sistemi informatici di negoziazione, provider di servizi di clearing e settlement). L’estensione ai soggetti esternalizzati è fondamentale nell’era della tecnologia finanziaria: una parte rilevante dell’infrastruttura critica dei mercati è gestita da fornitori terzi, che possono essere soggetti a ispezione diretta senza che sia necessario intermediare attraverso il gestore. Per la Consob, l’esercizio di tali poteri segue le modalità previste dall’art. 187-octies co. 12 e 13 TUF (che disciplina le ispezioni della Consob in materia di abusi di mercato), garantendo coerenza procedurale nell’esercizio dei poteri ispettivi dell’Autorità.
Il ricorso ai revisori esterni e le garanzie procedurali
I commi 2 e 3 prevedono che le due Autorità possano richiedere informazioni ai revisori legali dei mercati regolamentati (Consob) e delle sedi all’ingrosso di titoli di Stato (Banca d'Italia) e, quando non sia possibile provvedere con risorse proprie, autorizzare revisori legali o società di revisione a procedere a verifiche o ispezioni per loro conto. Il soggetto autorizzato agisce in veste di pubblico ufficiale, con le relative responsabilità penali. Il comma 5 introduce le garanzie procedurali fondamentali: al termine delle ispezioni la Consob redige processo verbale delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese, con firma degli interessati e loro diritto a riceverne copia. Gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia vengono comunicati per iscritto agli interessati secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia stessa con proprio provvedimento.
Domande frequenti
La Consob può ispezionare il fornitore informatico che gestisce i sistemi di Borsa Italiana?
Sì. Il comma 1 estende i poteri ispettivi ai soggetti ai quali i gestori delle sedi abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti, inclusi i fornitori di sistemi tecnologici di negoziazione. L’estensione è fondamentale per vigilare sull’infrastruttura tecnica dei mercati.
Quando la Consob può delegare a un revisore esterno le proprie ispezioni?
Quando sussistano particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie. Il revisore o la società di revisione autorizzati agiscono in veste di pubblico ufficiale e procedono alla verifica per conto della Consob. La facoltà analoga è riconosciuta alla Banca d'Italia per le sedi all’ingrosso di titoli di Stato.
Un partecipante remoto estero può essere ispezionato dalla Consob?
Sì. Il comma 4 prevede che la Consob e la Banca d'Italia possano esercitare i poteri ispettivi anche nei confronti degli operatori ammessi alle sedi (diversi dai soggetti abilitati) e dei partecipanti remoti. In caso di ispezione di un partecipante remoto, l’autorità dello Stato d'origine è informata.