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Testo dell'articoloVigente
Art. 62 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.
2. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato: a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1)) ; 65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia; ((133)) b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; ((64-quater, commi 1, 7 e 9)) e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob; ((133)) c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli ((64, commi 7 e 7-bis)) ; 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; ((65-bis, comma 3-bis;)) 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 ((…)) , spettano alla Banca d’Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d’Italia; ((133)) d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Banca d’Italia e alla Consob; e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d’Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall’articolo 65-septies, commi 4 e
5. 3. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; ((64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9)) ; 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3)) ; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. ((133))
4. La Banca d’Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonché di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalità stabilite nel protocollo di intesa di cui all’articolo 62-ter, comma
4. (73)
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito e ratio della norma
L’art. 62-quater TUF disciplina la vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso, con particolare riguardo ai mercati dei titoli di Stato. Tali mercati presentano caratteristiche strutturali peculiari, elevate dimensioni dei contratti, controparti istituzionali, rilevanza sistemica, che giustificano un regime di vigilanza differenziato rispetto ai mercati al dettaglio.
Ruolo della Banca d'Italia
Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza esclusiva a individuare gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato. La Banca d'Italia determina con proprio provvedimento contenuto, termini e modalità delle comunicazioni periodiche, assicurando così un flusso informativo coerente con le proprie funzioni di supervisione del debito pubblico e della stabilità finanziaria.
Riparto delle competenze con la Consob e il MEF
Il comma 2 introduce un meccanismo di competenze condivise: i poteri regolamentari normalmente attribuiti alla Consob dagli artt. 64 ss. TUF vengono esercitati d'intesa con la Banca d'Italia per le sedi all’ingrosso di titoli di Stato. Le autorizzazioni (art. 64-quater) e alcuni provvedimenti straordinari spettano invece al Ministero dell’economia e delle finanze, sentite Consob e Banca d'Italia, riflettendo l’interesse pubblico diretto nella gestione del debito sovrano. Questo assetto trilaterale garantisce coordinamento tra autorità di mercato, vigilanza prudenziale e politica fiscale.
Obblighi informativi transfrontalieri
La disposizione prevede anche obblighi di comunicazione verso le autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea, in attuazione della direttiva MiFID II. La Consob informa le autorità estere delle decisioni adottate che possano avere effetti sui mercati di tali paesi, assicurando la cooperazione indispensabile in un mercato europeo integrato.
Coordinamento con la disciplina MiFIR
L’art. 62-quater va letto in combinato con il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), che introduce obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione uniformi a livello europeo. Per i titoli di Stato, tuttavia, MiFIR prevede deroghe e regimi speciali che giustificano il mantenimento di specifiche competenze nazionali, come quelle qui assegnate alla Banca d'Italia e al MEF.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob
Il Regolamento Mercati Consob n. 20249/2017 dà attuazione alla delega dell'art. 62-quater TUF relativa alla vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione diverse dai mercati all'ingrosso di titoli di Stato, stabilendo gli obblighi periodici e su eventi di comunicazione a Consob da parte dei gestori di mercati regolamentati, MTF e OTF.
Pagina istituzionale Banca d'Italia
La pagina istituzionale di Banca d'Italia illustra la propria competenza di vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato ai sensi dell'art. 62-quater, comma 1, TUF, con descrizione degli obblighi informativi dei gestori verso Banca d'Italia e le modalità di coordinamento con Consob.
Domande frequenti
Chi vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato?
La vigilanza è ripartita: la Banca d'Italia supervisiona l’efficienza e la stabilità di tali sedi, la Consob esercita i poteri regolamentari d'intesa con la Banca d'Italia, mentre alcune autorizzazioni spettano al Ministero dell’economia e delle finanze.
Quali obblighi informativi gravano sui gestori delle sedi all’ingrosso?
La Banca d'Italia determina con proprio provvedimento il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni periodiche che i gestori devono trasmettere. Possono riguardare dati di negoziazione, liquidità, operatività tecnica e situazione patrimoniale.
Perché per i titoli di Stato la competenza non è solo della Consob?
I mercati dei titoli di Stato hanno rilevanza sistemica per il debito pubblico e la stabilità finanziaria, ambiti di competenza della Banca d'Italia e del MEF. Il TUF prevede pertanto un modello collaborativo tra le tre autorità, diverso dal regime ordinario dei mercati azionari.
Come si coordina questa norma con il regolamento MiFIR?
MiFIR (Reg. UE 600/2014) fissa obblighi di trasparenza uniformi, ma prevede deroghe per i titoli di Stato. L’art. 62-quater TUF sfrutta questi margini nazionali per attribuire competenze specifiche alla Banca d'Italia e al MEF, in modo coerente con il diritto UE.