- La Banca d'Italia vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e sui relativi gestori, per l’efficienza complessiva del mercato e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
- Verifica che la regolamentazione delle sedi sia idonea ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la stabilità finanziaria.
- Dispone di poteri informativi, ispettivi e di intervento sui gestori delle sedi all’ingrosso.
- Le competenze della Consob sulla condotta degli intermediari restano ferme anche per le sedi all’ingrosso.
Art. 62 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo all’efficienza complessiva del mercato e all’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
2. La Banca d’Italia vigila affinchè la regolamentazione del mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato e le regole delle altre sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e un’esecuzione efficiente degli ordini e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
3. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.
4. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle sedi di negoziazione all’ingrosso, stipulano un protocollo d’intesa avente ad oggetto i compiti di ciascuna e le modalità della cooperazione e dello scambio di informazioni nello svolgimento delle rispettive competenze, anche con riferimento all’operatività in Italia di sedi di negoziazione di altri Stati membri che scambiano all’ingrosso titoli di Stato, nonché alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.)) ((73))
Ratio e ambito di applicazione
L’art. 62-ter TUF attribuisce alla Banca d'Italia la vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, ossia quelle piattaforme dove operatori istituzionali, banche, primary dealer, gestori patrimoniali, concludono transazioni di importo elevato su obbligazioni sovrane. La norma riflette la rilevanza sistemica di tali mercati per la conduzione della politica monetaria e la gestione del debito pubblico.
Oggetto della vigilanza
La Banca d'Italia vigila sia sulle sedi di negoziazione (il mercato come infrastruttura) sia sui relativi gestori (le società che organizzano il mercato), con riguardo all’efficienza complessiva e all’ordinato svolgimento delle negoziazioni. L’obiettivo è diverso da quello della vigilanza Consob: non la tutela degli investitori al dettaglio, ma la stabilità e l’efficienza del mercato interbancario dei titoli di Stato.
Verifica della regolamentazione
Il comma 2 prevede uno specifico potere di verifica: la Banca d'Italia controlla che le regole adottate dai gestori delle sedi all’ingrosso siano adeguate ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni. In presenza di inadeguatezze, la Banca d'Italia può impartire disposizioni correttive, in modo analogo a quanto avviene nella vigilanza bancaria tradizionale.
Poteri di intervento
L’art. 62-ter attribuisce alla Banca d'Italia i tipici strumenti della vigilanza prudenziale: richiesta di informazioni e documenti, ispezioni in loco, convocazione degli organi del gestore. Tali poteri si affiancano, senza sostituirli, a quelli della Consob, che mantiene le proprie competenze sulla condotta degli intermediari che operano nelle sedi all’ingrosso, come ad esempio i controlli sull’abuso di mercato.
Rapporto con la Consob e il MEF
Il riparto con la Consob e il MEF è descritto in dettaglio dall’art. 62-quater TUF: in sintesi, la Banca d'Italia ha la regia sulla stabilità e sull’efficienza del mercato all’ingrosso dei titoli di Stato, mentre la Consob mantiene la vigilanza sulla condotta e sulla trasparenza, e il MEF esercita alcuni poteri autorizzativi in ragione del proprio ruolo di emittente del debito sovrano.
Domande frequenti
Cosa sono le sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato?
Sono piattaforme, come il mercato MTS, dove operatori istituzionali (banche, primary dealer, gestori) negoziano titoli di Stato in lotti di importo elevato. Si distinguono dai mercati al dettaglio (MOT) destinati agli investitori retail.
Perché la vigilanza sulle sedi all’ingrosso è della Banca d'Italia e non della Consob?
I mercati all’ingrosso dei titoli di Stato sono strettamente collegati alla trasmissione della politica monetaria e alla gestione del debito pubblico, ambiti di competenza istituzionale della Banca d'Italia. La Consob mantiene le sue competenze sulla condotta degli intermediari.
La Consob perde competenze per le sedi all’ingrosso?
No. L’art. 62-ter fa espressamente salve le competenze e i poteri della Consob ai sensi del TUF. Le due autorità operano in parallelo: la Banca d'Italia per stabilità ed efficienza del mercato, la Consob per condotta degli intermediari, trasparenza e abuso di mercato.
Un primary dealer bancario è soggetto alla vigilanza art. 62-ter?
Il primary dealer come intermediario è soggetto alla vigilanza Consob (condotta) e Banca d'Italia (prudenziale). L’art. 62-ter riguarda specificamente la vigilanza sulla sede di negoziazione come infrastruttura di mercato, non direttamente sui singoli intermediari che vi operano.