Testo dell'articoloVigente
Art. 62 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d’Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’attività, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.))
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione di allerta dei revisori
L’art. 62-undecies TUF introduce un meccanismo di allerta precoce: i revisori legali dei gestori di mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione diventano un canale informativo obbligatorio per le autorità di vigilanza. La norma riconosce che i revisori, accedendo all’informazione contabile e gestionale delle società vigilate, possono rilevare anomalie prima che emergano pubblicamente.
Presupposti dell’obbligo di comunicazione
L’obbligo si attiva in presenza di: (i) atti o fatti che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività del soggetto revisionato; (ii) situazioni che possano pregiudicare la continuità aziendale; (iii) elementi che possano comportare un giudizio negativo, con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La soglia è deliberatamente alta, «grave violazione», per evitare un flusso di segnalazioni eccessive che ostacolerebbe il lavoro delle autorità.
Destinatari della comunicazione
La comunicazione va indirizzata alla Consob per tutti i mercati regolamentati e le sedi di negoziazione; per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, il revisore deve informare anche la Banca d'Italia, riflettendo il doppio canale di vigilanza previsto dagli artt. 62-ter e 62-quater TUF.
Deroga agli obblighi di riservatezza
La norma precisa che la comunicazione alle autorità non costituisce violazione degli obblighi di segretezza o riservatezza ai quali il revisore è tenuto. Si tratta di una deroga necessaria: senza questa precisazione, il revisore potrebbe invocare il segreto professionale per rifiutarsi di informare la Consob, vanificando la ratio della disposizione. Analoga previsione esiste per i revisori delle banche e delle assicurazioni.
Domande frequenti
Quando il revisore di Borsa Italiana S.p.A. deve informare la Consob?
Il revisore deve comunicare senza indugio alla Consob quando rileva gravi violazioni normative, rischi per la continuità aziendale o elementi che impongono un giudizio negativo o con rilievi sul bilancio. Non è necessario attendere la relazione di revisione finale.
La comunicazione alla Consob viola il segreto professionale del revisore?
No. L’art. 62-undecies TUF prevede espressamente che la comunicazione alle autorità di vigilanza non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il revisore. La norma deroga al segreto professionale per finalità di interesse pubblico.
Cosa si intende per 'grave violazioné che fa scattare l’obbligo?
La legge non fornisce una definizione precisa. In base ai principi generali, si tratta di violazioni che possono incidere sull’integrità del mercato, sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del gestore, non di mere irregolarità formali di scarsa rilevanza sistemica.