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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob vigila sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas, fatte salve le competenze di ARERA e GME.
  • L’ARERA segnala alla Consob criticità relative a tali mercati e i due enti si scambiano informazioni reciprocamente.
  • Per i derivati su gas naturale negoziati su sedi non europee, la Consob può concludere accordi di cooperazione con le autorità estere competenti.
  • Restano ferme le competenze di ARERA e GME sull’organizzazione e gestione del mercato fisico dell’energia.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull’energia e il gas)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, la Consob vigila sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas e sulle società che organizzano e gestiscono tali mercati secondo le disposizioni del presente titolo. Restano ferme le competenze dell’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore dei mercati energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gas.))

2. ((Nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto delle rispettive competenze, l’ARERA segnala alla Consob eventuali criticità relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas.))

3. ((Nell’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l’ARERA si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d’ufficio. A tal fine la Consob e l’ARERA stipulano appositi protocolli di intesa.))

4. ((L’ARERA informa il Ministero delle imprese e del made in Italy sull’attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi, nonché sulla sicurezza e sull’efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas.))

Ambito della norma e mercati dell’energia

L’art. 62-sexies TUF disciplina la vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas. Si tratta di un settore di confine tra la regolazione finanziaria (di competenza Consob) e la regolazione energetica (di competenza ARERA e GME), nel quale la convergenza tra mercati finanziari e mercati delle materie prime richiede meccanismi specifici di coordinamento istituzionale.

Competenze della Consob

Il comma 1 attribuisce alla Consob la vigilanza sui mercati regolamentati per la negoziazione di derivati su energia e gas, applicando le disposizioni ordinarie del Titolo III TUF sui mercati regolamentati. La Consob sorveglia la trasparenza delle negoziazioni, i requisiti organizzativi del gestore del mercato e la condotta degli intermediari che vi operano, in conformità con MiFID II e MiFIR.

Coordinamento con ARERA

Il comma 2 introduce un meccanismo di cooperazione informativa tra Consob e ARERA: l’autorità energetica segnala alla Consob le criticità che rileva nei mercati dei derivati finanziari, anche se non rientrano strettamente nelle sue competenze formali. Simmetricamente, la Consob informa ARERA delle sue decisioni di vigilanza. Questo dialogo interistituzionale è essenziale per prevenire arbitraggi regolatori tra il mercato fisico e quello finanziario dell’energia.

Accordi con autorità estere

Per i derivati su gas naturale negoziati su sedi al di fuori dell’Unione europea, la Consob può concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza estere competenti. Questo potere riflette la natura globale dei mercati del gas, dove operatori internazionali negoziano contratti su piattaforme extra-UE con effetti sui prezzi nazionali.

Separazione dalla regolazione energetica

Il legislatore ha cura di precisare che le competenze di ARERA e GME sull’organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gas restano intatte. La norma riguarda solo gli strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati, non il mercato fisico delle materie prime energetiche, che rimane soggetto alla disciplina settoriale del settore energia.

Domande frequenti

Quali derivati sull’energia rientrano nell’ambito dell’art. 62-sexies TUF?

Rientrano i contratti derivati su energia elettrica e gas naturale (futures, opzioni, swap) negoziati su mercati regolamentati ai sensi del TUF. Non rientrano i contratti fisici di fornitura di energia, che restano nella competenza di ARERA e GME.

Come si coordina la Consob con ARERA sui mercati dei derivati energetici?

L’ARERA segnala alla Consob le criticità che rileva nei mercati dei derivati finanziari sull’energia nell’esercizio dei propri compiti. Consob e ARERA si scambiano informazioni reciprocamente, potendo concludere protocolli d'intesa per formalizzare la cooperazione.

Alfa SGR gestisce un fondo che investe in derivati sull’energia: chi la vigila?

La Consob vigila su Alfa SGR come gestore di fondi di investimento ai sensi della Parte II TUF. L’art. 62-sexies riguarda la vigilanza sulle sedi di negoziazione (i mercati), non sugli intermediari: per questi ultimi la competenza è attribuita dalla Parte II del TUF.

Il GME (Gestore Mercati Energetici) è soggetto alla vigilanza Consob?

Il GME è soggetto alla vigilanza Consob limitatamente alle piattaforme che gestisce per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia. Per le attività di organizzazione del mercato fisico dell’energia, rimane sotto la supervisione di ARERA.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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