In sintesi
- La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla parte III TUF (mercati finanziari) nell’osservanza dei principi generali di cui all’art. 6, comma 01 TUF.
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Art. 61 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Principi di regolamentazione)
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01.)) ((73))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
I principi di regolamentazione per i mercati finanziari
L’art. 61-bis TUF è la norma di principio che governa l’esercizio dei poteri regolamentari della Banca d'Italia e della Consob nel settore dei mercati finanziari (parte III del TUF), in modo del tutto parallelo a quanto previsto dall’art. 60-ter per la regolamentazione degli intermediari (titolo I della parte II). Il rinvio all’art. 6, comma 01 TUF garantisce che anche la regolamentazione secondaria sulle sedi di negoziazione, mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), sistemi organizzati di negoziazione (OTF), sia adottata nel rispetto dei principi fondamentali di proporzionalità, efficienza e tutela degli investitori che caratterizzano l’intero impianto del TUF.
La rilevanza pratica del principio di proporzionalità per i mercati
Nel contesto dei mercati finanziari, il principio di proporzionalità ha un’importanza particolare: le sedi di negoziazione hanno strutture molto diverse per dimensioni, volume di scambi, tipologia di strumenti negoziati e categoria di partecipanti ammessi. Un mercato regolamentato di grandi dimensioni come Borsa Italiana presenta profili di rischio sistemico ben diversi da quelli di un MTF specializzato in strumenti illiquidi. La Consob e la Banca d'Italia sono tenute a calibrare i requisiti regolamentari, capital requirements per i gestori, obblighi informativi, regole di accesso, in modo proporzionato alle caratteristiche e ai rischi specifici di ciascuna tipologia di sede di negoziazione, evitando oneri sproporzionati che potrebbero scoraggiare lo sviluppo di mercati alternativi a quelli tradizionali.
Domande frequenti
Qual è la funzione dell’art. 61-bis TUF?
È una norma di principio che garantisce che i regolamenti adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia di mercati finanziari (sedi di negoziazione, gestori, regole di accesso) rispettino i principi generali dell’art. 6, comma 01 TUF: proporzionalità, efficienza, tutela degli investitori e competitività.
La Consob deve rispettare gli stessi principi nella regolamentazione dei mercati e degli intermediari?
Sì. Sia l’art. 60-ter (per gli intermediari) sia l’art. 61-bis (per i mercati) rinviano all’art. 6, comma 01 TUF, che enuncia i principi generali applicabili all’intera attività normativa secondaria della Consob e della Banca d'Italia nel settore finanziario.
L’art. 61-bis TUF si applica anche ai regolamenti Consob sui derivati negoziati su mercato?
Sì. Il principio di proporzionalità e adeguatezza dell’art. 61-bis si estende a tutti i poteri regolamentari di Consob e Banca d'Italia in materia di mercati, inclusi i regolamenti sui derivati su commodity e sui sistemi di negoziazione organizzati (OTF).