- Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle SIM di cui all’art. 55-bis e delle imprese di investimento UE equivalenti si applicano gli artt. 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies TUB, adattati alle SIM.
- Il riferimento all’art. 79 co. 1 TUB nell’art. 95-bis co. 1-bis si intende riferito all’art. 7-quater co. 1 TUF.
- La Consob può segnalare alla Banca d'Italia i presupposti ex art. 56 co. 1 lett. a) per attivare le misure reciproche tra autorità UE.
- La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative ai sensi dell’art. 95-sexies TUB.
Art. 58 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Imprese di investimento operanti nell’Unione europea)
In vigore dal 01/07/1998
((73))
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento ((UE)) che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento ((UE)) in luogo delle banche. ((73))
2. Ai fini del comma 1: a) il riferimento all’articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell’articolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all’ ((articolo 7-quater)) , comma 1, del presente decreto; ((73)) b) la richiesta di cui all’articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario può essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 56, comma 1, lettera a); c) la Banca d’Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell’articolo 95-sexies del Testo unico bancario.
Il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento nell’UE
L’art. 58-bis TUF recepisce per le imprese di investimento il sistema di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione già previsto per le banche dagli artt. 95-bis e seguenti del Testo Unico Bancario. Questo sistema, di derivazione comunitaria (direttiva 2001/24/CE sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi, estesa alle imprese di investimento da successive normative), garantisce che i provvedimenti adottati dall’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un’impresa di investimento siano automaticamente riconosciuti e producano effetti giuridici in tutti gli altri Stati membri, senza necessità di procedimenti di exequatur.
L’ambito di applicazione: SIM sistemiche e imprese di investimento UE equivalenti
La disciplina si applica alle SIM di cui all’art. 55-bis, comma 1 (SIM di classe 1 e SIM che prestano negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo) e alle imprese di investimento UE che svolgono le medesime attività. La scelta di limitare l’applicazione a queste categorie riflette l’allineamento con la direttiva BRRD e con il Meccanismo di Risoluzione Unico, che riguardano gli intermediari di maggiore rilevanza sistemica. I provvedimenti di risanamento, che includono le misure di intervento precoce, i piani di risanamento e le misure imposte dalle Autorità, sono riconosciuti negli altri Stati UE e producono gli effetti previsti dalla legge dello Stato d'origine.
Gli adattamenti terminologici e il ruolo della Consob
Il comma 2 introduce gli adattamenti necessari per applicare le disposizioni TUB alle SIM: il riferimento all’art. 79 co. 1 TUB (sulla pubblicazione della procedura di amministrazione straordinaria bancaria) contenuto nell’art. 95-bis co. 1-bis TUB si intende riferito all’art. 7-quater co. 1 TUF (che disciplina la pubblicazione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria delle SIM). La Consob può segnalare alla Banca d'Italia la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 56 co. 1 lett. a) TUF (gravi irregolarità o violazioni) affinché la Banca d'Italia possa richiedere la cooperazione delle autorità estere ai sensi dell’art. 95-quater TUB. La Banca d'Italia può infine emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell’art. 95-sexies TUB, garantendo un quadro regolamentare organico per la gestione delle crisi transfrontaliere degli intermediari mobiliari.
Domande frequenti
Se una SIM italiana in difficoltà adotta un piano di risanamento, questo ha effetto anche in altri Paesi UE?
Sì. I provvedimenti di risanamento adottati dall’autorità italiana nei confronti delle SIM di cui all’art. 55-bis sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati membri dell’UE, in applicazione del sistema di mutuo riconoscimento previsto dagli artt. 95-bis e ss. TUB, richiamati dall’art. 58-bis TUF.
A quali SIM si applica l’art. 58-bis?
Alle SIM indicate dall’art. 55-bis, comma 1: le SIM di classe 1 (sistemicamente rilevanti) e le SIM che prestano negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo con collocamento irrevocabile. Non si applica alle SIM minori che prestano solo servizi di consulenza o gestione di portafogli.
Perché la Consob è menzionata nell’art. 58-bis se la Banca d'Italia gestisce la crisi?
La Consob può segnalare alla Banca d'Italia i presupposti di gravi irregolarità ex art. 56 co. 1 lett. a) per attivare la cooperazione con le autorità UE. Questo riflette la bipartizione di competenze tra Banca d'Italia (stabilità) e Consob (condotta e trasparenza) nel sistema di vigilanza italiano.