- Quando le attività di un fondo comune italiano o di un comparto non consentono di soddisfare le obbligazioni e non vi sono prospettive di recupero, creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione al tribunale competente.
- La Banca d'Italia nomina i liquidatori e un comitato di sorveglianza; i partecipanti al fondo hanno diritto al residuo netto di liquidazione in proporzione alle quote.
- Se la liquidazione riguarda un fondo privo di risorse liquide, la SGR anticipa le spese, recuperabili poi dalla liquidazione; si applica in via residuale l’art. 92-bis TUB.
- La procedura si estende ai comparti delle Sicav/Sicaf/società di partenariato in gestione interna, agli OICR societari in gestione esterna e ai gestori di fondi EuVECA e EuSEF.
- La SGR o il gestore estero possono accedere alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi del CCII per conto del fondo.
Art. 57 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Qualora le attività del fondo comune di investimento italiano o del relativo comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la Sgr autorizzata o il gestore estero che lo gestisce possono chiedere la liquidazione del fondo o del comparto. La richiesta di liquidazione si presenta con ricorso al tribunale del luogo in cui la Sgr autorizzata ha la sede legale o, in caso di gestore estero, al tribunale del luogo dove questo ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio o, in mancanza, al tribunale del luogo dove è stato costituito il fondo. Il tribunale, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della Sgr autorizzata o del gestore estero, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo o del comparto con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d’Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dall’articolo 57, comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche Sgr autorizzate o enti. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l’articolo 84, a eccezione del comma 5, del T.U. bancario. Se la Sgr autorizzata che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della Sgr autorizzata assumono l’amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.))
2. ((Qualora il fondo comune di investimento o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 1 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell’incarico degli organi liquidatori, le spese per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla Sgr autorizzata che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla Sgr autorizzata sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la Sgr autorizzata è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l’articolo 92-bis del T.U. bancario.))
3. ((La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti dei comparti delle Sicav in gestione interna autorizzate, delle Sicaf in gestione interna autorizzate e delle società di partenariato in gestione interna autorizzate, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai comparti delle Sicav in gestione interna, delle Sicaf in gestione interna e delle società di partenariato in gestione interna in luogo dei comparti dei fondi comuni di investimento, e alla Sicav in gestione interna, Sicaf in gestione interna o società di partenariato in gestione interna stesse in luogo della Sgr. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l’articolo 84, comma 5, del T.U. bancario.))
4. ((La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti degli Oicr societari in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav in gestione esterna, alle Sicaf in gestione esterna o alle società di partenariato in gestione esterna, o ai relativi comparti, in luogo dei fondi comuni di investimento o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi degli articoli 38 o 38-bis in luogo della Sgr autorizzata. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l’articolo 84, comma 5, del T.U. bancario. Qualora la procedura sopra richiamata riguardi un Oicr societario in gestione esterna o tutti i relativi comparti, dalla data di pubblicazione della sentenza di cui al comma 1 cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo dell’Oicr societario in gestione esterna.))
5. ((Qualora ne ricorrano i relativi presupposti, la Sgr autorizzata o il gestore estero, per conto del fondo comune di investimento o del comparto, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata e la società di partenariato in gestione interna autorizzata, per conto del comparto, possono presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 . Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni e le disposizioni ivi richiamate, intendendosi riferite alla liquidazione di cui al comma 1 in luogo della liquidazione giudiziale. Il tribunale competente comunica tempestivamente alla Banca d’Italia i ricorsi per la concessione di misure cautelari o protettive ovvero per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al presente comma nonché i provvedimenti assunti.))
6. ((Gli Oicr societari in gestione esterna possono presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e alla parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 . Si applica il comma 5, secondo e terzo periodo.))
7. ((Il presente articolo si applica anche ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.))
La liquidazione del fondo comune: un regime speciale a tutela dei partecipanti
L’art. 57-ter TUF disciplina la crisi del fondo comune di investimento italiano e del relativo comparto, prevedendo una procedura di liquidazione speciale che riflette la natura peculiare del fondo comune: un patrimonio autonomo privo di personalità giuridica, separato dal patrimonio della SGR che lo gestisce. Poiché il fondo non è una società, non può essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa della SGR (che tutela i creditori della SGR, non i partecipanti al fondo) né alla liquidazione giudiziale ordinaria del codice della crisi. Si rende necessaria una procedura ad hoc, di natura ibrida giudiziale-amministrativa, che garantisca la continuità della gestione nell’interesse dei partecipanti anche quando la SGR è in crisi.
I presupposti e l’avvio della procedura
La liquidazione del fondo è ammessa quando le attività del fondo o del comparto non consentono di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non vi siano ragionevoli prospettive di superare tale situazione. Il presupposto è quindi l’insolvenza del fondo (patrimonio netto insufficiente a coprire le obbligazioni), non dell’emittente o del gestore. La domanda si presenta con ricorso al tribunale del luogo della sede legale della SGR autorizzata, o, in caso di gestore estero, al tribunale del luogo del rappresentante autorizzato o della costituzione del fondo. Il tribunale, sentite la Banca d'Italia e la SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione con sentenza in camera di consiglio. La Banca d'Italia nomina poi i liquidatori (che possono essere anche SGR autorizzate o enti) e un comitato di sorveglianza di tre membri.
La gestione delle risorse liquide e il ruolo della SGR
Il comma 2 disciplina la situazione in cui il fondo in liquidazione sia privo di risorse liquide o le abbia insufficienti per coprire i costi in prededuzione. In tale ipotesi, i liquidatori pagano in via prioritaria le spese di funzionamento della liquidazione, le indennità degli organi e le spese di conservazione e realizzo dell’attivo utilizzando le risorse disponibili del fondo e, se insufficienti, le somme messe a disposizione dalla SGR autorizzata che gestisce il fondo. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate dalla liquidazione con priorità rispetto agli altri creditori in prededuzione. Se anche la SGR è in LCA e priva di liquidità, si applica in via residuale l’art. 92-bis TUB (che prevede un sistema di tutela analogo a quello bancario). L’eventuale LCA successiva della SGR non priva il fondo della propria procedura autonoma: i commissari della SGR assumono l’amministrazione del fondo sulla base della situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo.
L’estensione della procedura e gli strumenti preventivi
Il comma 3 estende la procedura ai comparti delle Sicav, Sicaf e società di partenariato in gestione interna (con le dovute specificità per gli organi assembleari che cessano le funzioni dalla data di pubblicazione della sentenza). Il comma 4 la estende agli OICR societari in gestione esterna: in tal caso, se la procedura riguarda l’intera Sicav/Sicaf/società di partenariato in gestione esterna, dalla pubblicazione della sentenza cessano le funzioni degli organi sociali. I commi 5 e 6 aprono agli strumenti preventivi: la SGR (per conto del fondo), la Sicav/Sicaf/società di partenariato in gestione interna (per conto dei comparti), e gli OICR societari in gestione esterna possono accedere alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza del CCII, con il tribunale competente che informa tempestivamente la Banca d'Italia dei ricorsi presentati.
Domande frequenti
Un fondo comune di investimento può essere liquidato autonomamente rispetto alla SGR che lo gestisce?
Sì. L’art. 57-ter prevede una procedura di liquidazione del fondo del tutto autonoma rispetto all’eventuale crisi della SGR. La Banca d'Italia nomina liquidatori dedicati. Se la SGR è poi sottoposta a LCA, i commissari assumono l’amministrazione del fondo sulla base dei conti predisposti dai liquidatori del fondo.
I partecipanti a un fondo in liquidazione perdono tutto?
No. I partecipanti hanno diritto alla ripartizione del residuo netto di liquidazione, ossia ciò che rimane dopo il pagamento di tutti i creditori del fondo, in proporzione alle proprie quote di partecipazione. La procedura è volta a massimizzare il valore realizzabile nell’interesse dei partecipanti.
Chi paga le spese della liquidazione se il fondo non ha liquidità?
I liquidatori usano le risorse disponibili del fondo; se insufficienti, le somme sono anticipate dalla SGR autorizzata che gestisce il fondo. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate dalla liquidazione con priorità rispetto agli altri crediti in prededuzione, appena si rendano disponibili risorse.
La SGR può provare a risanare il fondo prima della liquidazione?
Sì. Il comma 5 prevede che la SGR, per conto del fondo, possa presentare istanza di composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi del CCII (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) prima di giungere alla liquidazione, con il tribunale che informa la Banca d'Italia.