In sintesi
- Alle SIM, ai gestori autorizzati e agli OICR societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l’art. 97 TUB sulla liquidazione ordinaria.
- Durante la liquidazione ordinaria restano fermi i poteri del MEF, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal TUF.
- La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative.
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Art. 57 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Liquidazione ordinaria)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l’articolo 97 del T.U. bancario.))
2. ((Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti dal presente decreto.))
3. ((La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La liquidazione ordinaria degli intermediari mobiliari
L’art. 57-bis TUF disciplina la liquidazione ordinaria delle SIM, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna, distinguendola dalla liquidazione coatta amministrativa (LCA) disciplinata dall’art. 57. La liquidazione ordinaria, che segue le norme del codice civile sulla liquidazione delle società, può applicarsi quando un intermediario mobiliare cessa volontariamente la propria attività o quando ricorrono cause di scioglimento ordinarie, senza che si sia verificata una crisi di tale gravità da richiedere l’intervento coatto delle Autorità.
Il raccordo con la disciplina bancaria
La norma rinvia all’art. 97 TUB, che disciplina la liquidazione ordinaria delle banche prevedendo, tra l’altro, obblighi di comunicazione alle Autorità di vigilanza e regole specifiche per la liquidazione di soggetti che gestiscono fondi di clientela. L’applicazione «in quanto compatibile» tiene conto delle peculiarità degli intermediari mobiliari rispetto alle banche: le SIM non raccolgono depositi, ma gestiscono strumenti finanziari e denaro dei clienti per conto degli investitori. I riferimenti ai «depositanti» contenuti nell’art. 97 TUB devono pertanto intendersi riferiti agli «investitori» delle SIM.
Il mantenimento dei poteri di vigilanza nella liquidazione ordinaria
Un elemento fondamentale della disciplina è la previsione espressa del mantenimento di tutti i poteri pubblici di vigilanza anche nella liquidazione ordinaria: il MEF, la Banca d'Italia e la Consob mantengono i poteri previsti dal TUF nei confronti della società in liquidazione. Ciò significa che, anche durante la fase liquidatoria ordinaria, le Autorità possono esercitare poteri informativi, ispettivi e sanzionatori sulla SIM, vigilare sulla correttezza della liquidazione nell’interesse degli investitori e, se necessario, disporre la LCA qualora la situazione si deteriori e si manifestino i presupposti dell’art. 57. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative per regolare le modalità operative della liquidazione ordinaria degli intermediari mobiliari, garantendo un regime coerente con la disciplina prudenziale applicabile durante l’operatività ordinaria.
Domande frequenti
Quando si applica la liquidazione ordinaria invece della LCA a una SIM?
La liquidazione ordinaria si applica quando la SIM cessa volontariamente la propria attività o si verificano cause di scioglimento ordinarie (es. scadenza del termine, delibera assembleare) senza che ricorrano gravi irregolarità o insolvenza tali da richiedere la liquidazione coatta amministrativa.
Le Autorità di vigilanza perdono i loro poteri su una SIM che è in liquidazione ordinaria?
No. Il comma 2 prevede espressamente che i poteri del MEF, della Banca d'Italia e della Consob restino fermi durante la liquidazione ordinaria. Le Autorità possono vigilare sulla correttezza della procedura e, se necessario, disporre la LCA se la situazione peggiora.
Quale norma TUB si applica alla liquidazione ordinaria delle SIM?
L’art. 97 TUB, in quanto compatibile con le caratteristiche degli intermediari mobiliari. I riferimenti ai 'depositanti' del TUB si intendono riferiti agli 'investitori' della SIM, che detiene strumenti finanziari e denaro dei clienti, non depositi bancari.