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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di SIM e gestori autorizzati in caso di gravi irregolarità, gravi perdite patrimoniali previste o su istanza motivata degli organi sociali.
  • Il provvedimento si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi e di GEFIA non UE autorizzati in Italia.
  • La procedura è diretta dalla Banca d'Italia; si applicano in quanto compatibili gli artt. 70-77-bis TUB, con adattamento terminologico agli investitori e agli strumenti finanziari.
  • La procedura si estende alla capogruppo e alle altre componenti del gruppo SIM, comprese le SIM di classe 1.
  • Alle SIM e ai gestori non si applica l’art. 2396-quater c.c.; le segnalazioni di gravi irregolarità vanno alla Banca d'Italia.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Amministrazione straordinaria

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim ((e dei gestori autorizzati)) quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione; b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell’articolo

7-sexies. (73)

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia ((.)) ((In tale ipotesi)) i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell’impresa. (73)

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ((ai gestori autorizzati)) e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l’espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro. (73)

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell’articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del ((T.U. bancario)) , intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all’articolo 64 del ((T.U. bancario)) , contenuto nell’articolo 105 del ((T.U. bancario)) , si intende effettuato all’articolo 11 del presente decreto.

4-ter. ((Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica l’ articolo 2396-quater del codice civile . Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob.))

L’amministrazione straordinaria delle SIM: presupposti e finalità

L’art. 56 TUF disciplina l’amministrazione straordinaria delle SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) e dei gestori autorizzati, che consiste nello scioglimento degli organi ordinari di amministrazione e controllo e nella loro sostituzione con commissari straordinari nominati dalla Banca d'Italia. Si tratta di una misura di natura eccezionale, successiva alle misure di prevenzione (intervento precoce ex art. 55-quinquies, rimozione collettiva ex art. 56-bis) e antecedente alla liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria può essere disposta dalla Banca d'Italia di propria iniziativa o su proposta della Consob, quando le gravi irregolarità riguardino profili di competenza di quest'ultima, al ricorrere di uno dei tre presupposti alternativi previsti dalla norma.

I presupposti dell’amministrazione straordinaria

Il primo presupposto è la presenza di gravi irregolarità nell’amministrazione o di gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della SIM, a condizione che le misure meno invasive (intervento precoce o rimozione collettiva) non siano sufficienti. La disposizione applica così un principio di proporzionalità: l’amministrazione straordinaria è una misura di ultima istanza nell’ambito delle misure di gestione della crisi prerisolutoria. Il secondo presupposto è la previsione di gravi perdite patrimoniali, anche in assenza di irregolarità già verificatesi, purché le perdite siano di entità tale da richiedere un cambio immediato della gestione. Il terzo presupposto è l’istanza motivata proveniente dagli stessi organi amministrativi della SIM, dall’assemblea straordinaria o dal commissario nominato ai sensi dell’art. 7-sexies TUF.

La direzione della procedura e il regime applicabile

La direzione della procedura di amministrazione straordinaria è affidata alla Banca d'Italia, che nomina i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 70 (commi 2-5), 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo Unico Bancario, con i seguenti adattamenti terminologici: «investitori» al posto di «depositanti»; «SIM», «imprese di paesi terzi» e «gestori autorizzati» al posto di «banche»; «strumenti finanziari e denaro» al posto di «strumenti finanziari». L’adattamento terminologico riflette la diversa natura delle SIM rispetto alle banche: le SIM detengono strumenti finanziari e denaro dei clienti, non raccolgono depositi in senso tecnico. Il provvedimento può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia; in tal caso i commissari assumono i poteri degli organi di amministrazione e controllo delle succursali.

L’estensione ai gruppi e la governance interna

Il comma 4-bis estende la procedura di amministrazione straordinaria alla capogruppo del gruppo SIM (art. 11 TUF) e alle altre componenti del gruppo, garantendo un intervento coordinato sull’intero perimetro. Per le SIM di classe 1, il regime si estende alle capogruppo bancarie ex art. 60 TUB. Il comma 4-ter introduce un’importante deroga al diritto societario comune: alle SIM e ai gestori autorizzati non si applica l’art. 2396-quater c.c. (che prevede il ricorso al tribunale in caso di gravi irregolarità degli amministratori). Le segnalazioni di gravi irregolarità devono invece essere indirizzate alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob, garantendo così che la supervisione specialistica delle Autorità di settore prevalga sull’intervento giudiziario ordinario.

Domande frequenti

Quando può scattare l’amministrazione straordinaria di una SIM?

In tre casi: (a) gravi irregolarità o violazioni normative che le misure meno invasive non possono sanare; (b) previsione di gravi perdite patrimoniali; (c) istanza motivata degli stessi organi societari. La misura è subordinata all’insufficienza dell’intervento precoce e della rimozione collettiva.

Chi nomina i commissari straordinari di una SIM in amministrazione straordinaria?

La Banca d'Italia, che dirige tutta la procedura. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni TUB sull’amministrazione straordinaria bancaria, con adattamento terminologico agli investitori e agli strumenti finanziari.

L’amministrazione straordinaria può riguardare anche il gruppo SIM nel suo complesso?

Sì. Il comma 4-bis prevede l’estensione alla capogruppo del gruppo ai sensi dell’art. 11 TUF e alle altre componenti. Per le SIM di classe 1 si applicano le norme TUB sul gruppo bancario, con le necessarie specificazioni.

I soci di una SIM possono ricorrere al tribunale per segnalare irregolarità degli amministratori?

No. L’art. 56 comma 4-ter esclude l’applicazione dell’art. 2396-quater c.c. Le segnalazioni di gravi irregolarità sono indirizzate alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob, assicurando il presidio specialistico sugli intermediari.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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