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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall’ articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. ))
Vedi anche
→TUF art. 55-quinquies - Art. 55 quinquies TUF - Intervento precoce→TUF art. 56 - Art. 56 TUF - Amministrazione straordinaria→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 50 quinquies TUF – Articolo abrogato→Art. 50 quater TUF – Articolo abrogato→Art. 50 ter TUF – Articolo abrogato→Art. 50 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 50 TUF – Articolo abrogato→Art. 49 TUF – Responsabilità del depositario→Art. 48 TUF – Compiti del depositario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le SIM di classe 1 nel sistema europeo di vigilanza e risoluzione
L’art. 55-sexies TUF costituisce una norma di raccordo che coordina il regime di vigilanza e risoluzione delle SIM di classe 1 con l’architettura istituzionale europea. Le SIM di classe 1, le imprese di investimento di maggiori dimensioni e rilevanza sistemica, sono assoggettate alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (BCE) nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), alla stregua delle banche significative, e al regime di risoluzione del Comitato di Risoluzione Unico (CRU) nell’ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU).
Il ruolo coordinatore della Banca d'Italia
La norma chiarisce che la Banca d'Italia, pur rimanendo l’autorità nazionale competente per i profili applicativi delle disposizioni del capo V-bis, deve esercitare i propri poteri nel rispetto delle attribuzioni riconosciute alla BCE e al CRU. Il rinvio all’art. 6-bis TUB e all’art. 6-bis del D.Lgs. 180/2015 garantisce che i meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali e istituzioni europee, già previsti per le banche, si applichino in modo coerente anche alle SIM di classe 1, evitando conflitti di competenza o duplicazioni nell’esercizio dei poteri di supervisione e gestione delle crisi.
Rilevanza pratica del coordinamento istituzionale
In concreto, quando la Banca d'Italia intende adottare misure di intervento precoce, di risanamento o di liquidazione nei confronti di una SIM di classe 1, deve coordinarsi con la BCE (per i profili prudenziali) e con il CRU (per i profili di risoluzione). Questo coordinamento riflette la logica del sistema europeo integrato di gestione delle crisi, in cui le autorità nazionali agiscono come «braccio operativo» delle istituzioni europee, garantendo uniformità di applicazione delle regole BRRD e IFD nell’area dell’Unione bancaria.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Banca d'Italia
Il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022 recepisce il quadro IFD/IFR e disciplina la partecipazione delle imprese di investimento significative al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico, in attuazione dell'art. 55-sexies del TUF. Il regolamento definisce le modalità di cooperazione con la BCE e con il Comitato di Risoluzione Unico (SRB) per le SIM soggette a supervisione diretta europea.
Domande frequenti
Perche' le SIM di classe 1 sono trattate diversamente dalle altre SIM?
Perche', per dimensioni e rilevanza sistemica, sono soggette alla vigilanza diretta della BCE (MVU) e al regime del Comitato di Risoluzione Unico (MRU), come le banche significative.
Chi vigila sulle SIM di classe 1?
La BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico; la Banca d'Italia resta autorita' nazionale competente per i profili applicativi.
Qual e' il ruolo della Banca d'Italia?
Applica le disposizioni del capo nel rispetto delle attribuzioni di BCE e CRU, coordinandosi con le istituzioni europee.
A quali meccanismi europei partecipano le SIM di classe 1?
Al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e al Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU).
Quali norme garantiscono il coordinamento?
Il rinvio all'art. 6-bis TUB e all'art. 6-bis del D.Lgs. 180/2015, gia' previsti per le banche.