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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 50-quater TUF
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Fusione transfrontaliera di oicr armonizzati] 1.
Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.
2. Nel caso in cui l’OICR risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICR italiano, l’autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
3. Nel caso in cui l’OICR risultante dalla fusione o incorporante sia un OICR italiano, la Banca d’Italia può richiedere per tale OICR la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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