- Per ciascun OICVM italiano devono essere redatti: libro giornale giornaliero, relazione annuale (entro 4 mesi dalla chiusura), relazione semestrale (entro 2 mesi) e prospetto periodico del NAV.
- Le relazioni annuali e semestrali sono pubblicate nelle forme previste dal regolamento o dallo statuto e fornite gratuitamente agli investitori su richiesta; devono essere accessibili sul sito internet e nella sede della società.
- L’ultima relazione annuale e semestrale devono essere tenute a disposizione del pubblico anche nella sede del depositario e nelle sue succursali indicate nel regolamento.
Art. 39 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi informativi per gli OICVM italiani)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile , per ciascun OICVM italiano vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell’OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell’OICVM, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.))
2. ((I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società.))
3. ((L’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale debbono, inoltre, essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto)) . ((133))
Gli obblighi informativi periodici degli OICVM: il presidio della trasparenza
L’art. 39-decies TUF disciplina gli obblighi informativi periodici per gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani, in attuazione della direttiva UCITS e dei relativi regolamenti delegati della Commissione europea. Questi obblighi costituiscono il cuore del sistema di trasparenza informativa degli OICR aperti, garantendo ai partecipanti un flusso continuo e strutturato di informazioni sull’andamento del fondo e sulla composizione del portafoglio.
Le scritture contabili obbligatorie
In aggiunta alle scritture contabili ordinarie previste dal codice civile per tutte le imprese commerciali, per ciascun OICVM italiano devono essere tenuti: il libro giornale (con annotazione giornaliera di tutte le operazioni di gestione e di emissione/rimborso delle quote); la relazione annuale (da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o dalla distribuzione dei proventi); la relazione semestrale sui primi sei mesi dell’esercizio (da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo); il prospetto periodico con il valore unitario delle quote e il valore complessivo del fondo, con frequenza almeno pari all’emissione/rimborso delle quote.
La relazione annuale è il documento più rilevante per i partecipanti: contiene la situazione patrimoniale del fondo, il rendiconto di gestione, il prospetto dei proventi distribuiti, l’elenco degli strumenti finanziari in portafoglio e le altre informazioni richieste dalle norme di attuazione. La relazione semestrale offre un aggiornamento intermedio, fondamentale in un contesto di mercati volatili.
L’accessibilità delle informazioni
I documenti informativi periodici devono essere pubblicati nelle forme indicate nel regolamento o nello statuto e forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta. La gratuità è un elemento essenziale: i partecipanti non possono essere ostacolati nell’accesso alle informazioni che riguardano il proprio investimento. I documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia sul sito internet sia nella sede della società di gestione.
Il comma 3 aggiunge un ulteriore presidio: l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale devono essere tenute a disposizione del pubblico anche nella sede del depositario e nelle sue succursali indicate nel regolamento o nello statuto. Questo obbligo, apparentemente ridondante nell’era di Internet, garantisce un punto di accesso fisico alternativo per gli investitori che preferiscono o necessitano di una consultazione in presenza.
Domande frequenti
Entro quando deve essere pubblicata la relazione annuale di un fondo OICVM?
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o dal minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. Per i fondi con esercizio al 31 dicembre, la scadenza è il 30 aprile dell’anno successivo.
Un investitore in un OICVM può chiedere gratuitamente la relazione semestrale del fondo?
Sì. Il comma 2 prevede che le relazioni periodiche siano fornite gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, e devono essere accessibili sul sito internet e nella sede della società.
Il depositario del fondo è tenuto a mettere a disposizione i documenti informativi?
Sì, per le ultime relazioni annuale e semestrale: devono essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle sue succursali indicate nel regolamento o nello statuto.