← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È vietato comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta (SOS) o l’esistenza di indagini in corso (tipping-off).
  • I diritti GDPR degli interessati sono limitati dall’art. 2-undecies del Codice Privacy in relazione alle attività di segnalazione.
  • Il divieto non si estende alle comunicazioni verso autorità di vigilanza, Guardia di Finanza o ai fini investigativi.
  • La comunicazione intra-gruppo tra intermediari è consentita a condizione che siano rispettate le politiche di gruppo antiriciclaggio.
  • Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente da attività illegali non costituisce violazione del divieto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. (2) 2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all’articolo 9, nè alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo. 3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, (3) ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo. 5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo. Note: DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 40 68 (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 39 (Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d), e-bis) ed f)). – 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 36, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e dalla lettera e-bis) alla lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute. 2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta. 3. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, può essere istituito l’archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell’articolo 38. 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonché del comma 3 dell’articolo 24. 5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell’economia e delle finanze può stabilire modalità di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell’interno.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 22, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Periodo inserito dall’art. 2, comma 3, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “, a condizione che appartengano allo stesso gruppo,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

Il divieto di tipping-off: struttura e ratio

L’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007 (interamente sostituito dal D.Lgs. 90/2017) disciplina il cosiddetto divieto di tipping-off, ossia il divieto di rivelare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta (SOS), l’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o l’esistenza di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La ratio del divieto è di immediata comprensione: se il cliente o i soggetti coinvolti nell’operazione sospetta venissero informati della SOS, potrebbero occultare le prove, spostare i fondi, modificare le proprie strutture societarie o avvertire i complici, vanificando le indagini e compromettendo l’efficacia del sistema antiriciclaggio. Il tipping-off è quindi trattato come una violazione grave, che può sfociare anche in responsabilità penale per favoreggiamento o intralcio alla giustizia, a seconda delle circostanze.

Ambito soggettivo del divieto

Il divieto si estende non solo al soggetto obbligato che ha trasmesso la SOS, ma a chiunque sia a conoscenza della segnalazione o delle indagini in corso. Questo perimetro ampio copre, ad esempio, il dipendente dell’intermediario che non abbia partecipato direttamente alla trasmissione della SOS, ma che ne abbia avuto conoscenza per ragioni di servizio, o il professionista che abbia ricevuto informazioni sulla SOS da un collega.

I diritti degli interessati e il limite del Codice Privacy

Un profilo delicato riguarda il rapporto tra il divieto di tipping-off e i diritti degli interessati garantiti dal GDPR. Gli artt. 15-18 e 20-22 del regolamento UE 2016/679 attribuiscono all’interessato il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e l’opposizione. Se un cliente chiedesse all’intermediario di accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenendo informazioni sull’eventuale SOS trasmessa, il divieto di tipping-off sarebbe eluso.

Per questo motivo, il comma 1 dell’art. 39 precisa espressamente che i diritti GDPR degli interessati connessi alle attività di segnalazione si esercitano nei limiti previsti dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che consente di limitare o escludere l’esercizio di tali diritti quando ciò sia necessario per la prevenzione, l’accertamento o la repressione di reati ovvero per l’esecuzione di sanzioni penali. Questa limitazione è proporzionata e strettamente legata alle finalità di contrasto al riciclaggio.

Le eccezioni al divieto

Il divieto di tipping-off incontra alcune eccezioni espressamente previste dalla norma:

1. Comunicazioni verso autorità di vigilanza e forze dell’ordine. Il divieto non si estende alle comunicazioni effettuate alle autorità di vigilanza di settore nell’esercizio delle loro funzioni ispettive (art. 7, comma 2), né alla Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli di cui all’art. 9, né alle comunicazioni ai fini di accertamento investigativo. Questa eccezione è ovvia: le autorità pubbliche devono poter ricevere tutte le informazioni necessarie per svolgere i propri compiti istituzionali.

2. Comunicazione intra-gruppo. Il divieto non impedisce lo scambio di informazioni tra intermediari bancari e finanziari appartenenti allo stesso gruppo, né tra questi e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in Paesi terzi, a condizione che le succursali e filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo in materia antiriciclaggio, incluse quelle relative alla condivisione delle informazioni.

3. Comunicazione tra professionisti in forma associata. Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgano la propria attività in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, purché questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal D.Lgs. 231/2007.

4. Comunicazione tra intermediari o professionisti sulla stessa operazione. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione che coinvolgano due o più intermediari o professionisti, la comunicazione reciproca è consentita a condizione che i soggetti coinvolti appartengano a uno Stato membro UE o a un Paese terzo con obblighi equivalenti. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per finalità antiriciclaggio.

5. Dissuasione dal comportamento illegale. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione. Questa norma è importante per i professionisti (avvocati, commercialisti, notai) che abbiano rilevato durante la propria attività professionale segnali di attività illecite da parte del cliente: possono e devono segnalare alla UIF, ma possono anche cercare di orientare il cliente verso comportamenti leciti senza che ciò integri una violazione del divieto.

Profili pratici

Dal punto di vista operativo, i soggetti obbligati devono adottare misure organizzative per garantire la riservatezza delle SOS e delle relative indagini interne. Ciò implica, tra l’altro, la formazione del personale sui rischi del tipping-off, la segregazione degli accessi ai sistemi informatici che contengono le SOS, e procedure per rispondere alle richieste di accesso agli atti da parte dei clienti in modo da non rivelare informazioni coperte dal divieto.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022

La circolare richiama il presidio del divieto di tipping-off ex art. 39: il soggetto obbligato non puo comunicare al cliente ne a terzi l'avvenuta o l'imminente segnalazione di operazione sospetta. La violazione e sanzionata in via amministrativa (salva la rilevanza penale ove emerga concorso) e la condotta e valutata anche ai fini della responsabilita ex art. 67.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Cosa si intende per tipping-off nel contesto antiriciclaggio?

Il tipping-off è la comunicazione non autorizzata al cliente o a terzi dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta (SOS), delle informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza di indagini in corso. L’art. 39 vieta espressamente questa comunicazione per non compromettere le indagini.

Se un cliente chiede di accedere ai propri dati personali, l’intermediario deve rivelare l’esistenza di una SOS?

No. I diritti GDPR degli interessati connessi alle attività di segnalazione antiriciclaggio sono limitati dall’art. 2-undecies del Codice Privacy, che consente di escludere l’accesso ai dati quando ciò sia necessario per la prevenzione e la repressione di reati.

Un intermediario può comunicare a un altro intermediario del proprio gruppo l’avvenuta SOS?

Sì, a condizione che entrambi appartengano allo stesso gruppo e che le succursali o filiazioni coinvolte si conformino alle politiche e procedure di gruppo in materia antiriciclaggio. La comunicazione intra-gruppo è una delle eccezioni espressamente previste dall’art. 39.

Un professionista che tenta di dissuadere il cliente da un’attività illegale viola il divieto di tipping-off?

No. L’art. 39, comma 6, prevede espressamente che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

Quali misure organizzative deve adottare un intermediario per prevenire il tipping-off?

Deve formare il personale sui rischi del tipping-off, segmentare gli accessi ai sistemi informatici che contengono le SOS, e definire procedure per rispondere alle richieste di accesso agli atti dei clienti senza rivelare informazioni coperte dal divieto.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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