- I GEFIA sotto soglia registrati determinano il valore delle attività gestite secondo criteri di valutazione propri coerenti con i regolamenti Banca d'Italia, e possono adottare schemi contabili semplificati.
- È vietata la costituzione di strutture master-feeder tra GEFIA sotto soglia registrati.
- Nell’attività di gestione i GEFIA sotto soglia devono rispettare standard minimi di correttezza, trasparenza, organizzazione e salvaguardia dei diritti dei partecipanti.
- All’organo di controllo spetta un obbligo di segnalazione immediata alle Autorità di ogni potenziale violazione delle condizioni di registrazione.
- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 36, 37, 47, 48 e 49 TUF.
Art. 35 sexiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il GEFIA sotto soglia registrato determina il valore delle attività gestite in conformità ai criteri di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA gestiti, purché coerenti con i criteri di valutazione per i gestori, individuati con regolamento dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto soglia registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili individuati con regolamento della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, numero 3).))
2. ((I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire strutture master-feeder.))
3. ((Nello svolgimento della propria attività, i GEFIA sotto soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico nel rispetto dei seguenti principi: a) operano con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dell’attività; d) in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con i liquidatori fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell’incarico del liquidatore.))
4. ((Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla carica di cui al regolamento previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, l’articolo 13, commi 5 e 6.))
5. ((L’organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia registrato informa senza indugio la Banca d’Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle condizioni per la registrazione.))
6. ((Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l’articolo 159, comma 1.))
7. ((Si applicano altresì, in quanto compatibili: a) gli articoli 36 e 37, commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni del capo II salvo diversamente indicato; b) gli articoli 47, a eccezione del comma 4, 48 e 49.))
8. ((Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, commi 5, 6, 6-ter e 6-quater, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-quinquies, 35-octies, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-novies.))
9. ((Alle società di partenariato sotto soglia registrate si applicano, in quanto compatibili, altresì i requisiti previsti dall’articolo 35-novies.1, commi 6 e 7, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 35-novies.6. Lo statuto può prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste nell’articolo 35-novies.4, comma 2, e disciplinarne le modalità e le condizioni di esercizio; in tali casi si applica l’ articolo 2437-ter del codice civile .)) ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale
- Articolo 35 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 35 Codice del Consumo: Forma e interpretazione
- Articolo 35 Codice della Strada: Competenze
- Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione
- Articolo 35 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
La valutazione degli attivi e la contabilità semplificata
L’art. 35-sexiesdecies TUF regola il profilo operativo dei GEFIA sotto soglia registrati, stabilendo le regole di condotta essenziali applicabili in assenza della piena vigilanza prudenziale. In materia di valutazione degli attivi, la norma prevede che il GEFIA determini il valore delle attività gestite secondo i criteri del proprio statuto o del regolamento dei FIA, purché coerenti con i criteri individuati dalla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), n. 5) TUF. I soggetti registrati possono inoltre adottare schemi contabili semplificati rispetto a quelli previsti per i gestori autorizzati, riducendo gli oneri amministrativi.
Il divieto di strutture master-feeder
Il comma 2 vieta esplicitamente ai GEFIA sotto soglia di istituire strutture master-feeder. Questa struttura, in cui un fondo feeder investe integralmente le proprie risorse in un fondo master, comporta complessità organizzative e profili di rischio incompatibili con il regime semplificato. Il divieto è coerente con il principio per cui i GEFIA sotto soglia devono gestire portafogli semplici e trasparenti, immediatamente controllabili dalla Banca d'Italia.
I principi di condotta
Il comma 3 elenca i principi di comportamento cui i GEFIA sotto soglia devono attenersi: correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA e dei partecipanti, organizzazione idonea a ridurre i conflitti di interesse tra i patrimoni gestiti, salvaguardia dei diritti dei partecipanti, collaborazione con i liquidatori in caso di liquidazione dei FIA. Si tratta di principi analoghi a quelli applicabili ai gestori autorizzati, ma formulati in modo più sintetico e senza il dettaglio procedurale delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia applicabili ai GEFIA pieni.
I requisiti degli esponenti aziendali e gli obblighi dell’organo di controllo
Gli esponenti dei GEFIA sotto soglia sono soggetti alle disposizioni sulla sospensione temporanea dalla carica e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, all’art. 13, commi 5 e 6 TUF. L’organo di controllo ha un obbligo specifico e qualificato: informare senza indugio Banca d'Italia e Consob di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, che possano costituire una violazione delle condizioni di registrazione. Si tratta di un sistema di allerta precoce che consente alle Autorità di intervenire prima che le irregolarità diventino gravi.
Le disposizioni applicabili in quanto compatibili
Il comma 7 estende ai GEFIA sotto soglia le disposizioni degli artt. 36 e 37 TUF (in materia di fondi comuni e regolamenti) e degli artt. 47, 48 e 49 TUF (depositario, compiti e responsabilità). L’applicazione per compatibilità garantisce un livello minimo di tutela dei partecipanti, indipendentemente dall’entità del gestore, preservando la funzione essenziale del depositario come custode e controllore dell’attività di gestione.
Domande frequenti
Un GEFIA sotto soglia registrato può usare lo stesso schema contabile di una SGR autorizzata?
Può, ma non è obbligato: la norma prevede che le SGR e Sicaf sotto soglia registrate possano adottare gli schemi contabili semplificati individuati dalla Banca d'Italia, che comportano oneri ridotti rispetto a quelli previsti per i gestori pienamente autorizzati.
Un GEFIA sotto soglia può creare un fondo che investe integralmente in un altro fondo (struttura master-feeder)?
No. Il comma 2 vieta espressamente ai GEFIA sotto soglia registrati di istituire strutture master-feeder, in ragione della loro complessità organizzativa incompatibile con il regime semplificato.
L’organo di controllo di un GEFIA sotto soglia ha obblighi di segnalazione alle Autorità?
Sì. Deve informare senza indugio Banca d'Italia e Consob di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle condizioni di registrazione, anche se la violazione non si è ancora materializzata in pieno.
Il depositario di un FIA gestito da un GEFIA sotto soglia ha gli stessi obblighi di quello di un FIA autorizzato?
Sì, in quanto compatibili. Gli artt. 47, 48 e 49 TUF, che disciplinano l’incarico, i compiti e la responsabilità del depositario, si applicano anche ai FIA gestiti da GEFIA sotto soglia registrati.