← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le SGR non possono affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai giudizi di rating del credito nelle proprie politiche di investimento e nei processi di valutazione del rischio degli OICR.
  • Devono sviluppare valutazioni interne del merito di credito degli emittenti, integrando le informazioni di rating con analisi proprie.
  • Questa previsione recepisce le restrizioni all’uso dei rating introdotte dal Reg. UE 462/2013 (revisione del Reg. CRA).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Valutazione del merito di credito)

In vigore dal 01/07/1998

1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.

2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, verificano l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure ((adottati ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati)) e valutano che l’utilizzo, nell’ambito delle politiche di investimento degli Oicr ((da essi gestiti)) , dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l’affidamento esclusivo o meccanico agli stessi. ((133))

Il rischio di eccessivo affidamento sui rating nel settore della gestione del risparmio

L’art. 35-duodecies TUF recepisce le previsioni del Reg. (UE) 462/2013 (terza revisione del Regolamento CRA sulle agenzie di rating del credito) che impone agli investitori istituzionali, incluse le SGR, di non affidarsi meccanicamente e esclusivamente ai giudizi di rating del credito emessi dalle agenzie. Questa norma nasce dalla crisi finanziaria del 2007-2008, durante la quale il rating AAA attribuito a strumenti strutturati come i CDO si è rivelato gravemente inadeguato, con perdite enormi per gli investitori che avevano investito meccanicamente sulla base del solo rating.

L’obbligo di valutazione interna del merito di credito

Le SGR devono sviluppare ed applicare processi interni di valutazione del merito di credito degli emittenti dei titoli in portafoglio, non limitandosi a verificare il rating assegnato dalle agenzie. Questo significa dotarsi di analisti del credito interni, implementare modelli di scoring proprietari, e svolgere un’attività di due diligence autonoma sugli emittenti, specialmente prima di investimenti significativi in strumenti obbligazionari o strutturati. Il rating esterno può essere usato come input ma non come fattore determinante esclusivo.

Applicazione pratica per le SGR

In pratica, una Beta SGR che gestisce un fondo obbligazionario non può limitarsi a comprare titoli con rating BBB o superiore senza analizzare la realtà finanziaria dell’emittente. Deve verificare autonomamente la solidità creditizia, tenere conto dei watch rating e degli outlook, e integrare le informazioni di mercato (spread creditizi, CDS) con il giudizio delle agenzie. Le politiche di investimento dei fondi devono riflettere questo approccio integrato.

Domande frequenti

Una SGR può avere una politica di investimento che vieta titoli sotto il grado di investimento (investment grade)?

Sì, può definire criteri di ammissibilità basati sul rating, ma non può affidarsi meccanicamente e esclusivamente al rating. Deve integrare il giudizio di rating con proprie valutazioni interne del merito di credito, come richiesto dall’art. 35-duodecies TUF.

Perché il legislatore europeo ha limitato l’uso meccanico dei rating?

La crisi del 2007-2008 ha dimostrato che il rating AAA delle agenzie su strumenti strutturati (CDO, MBS) era drammaticamente inaffidabile. L’affidamento meccanico ai rating aveva creato bolle speculative e cliff effects (vendite massive al downgrade). Il Reg. CRA III e le sue norme attuative (incluso l’art. 35-duodecies TUF) cercano di correggere questa distorsione.

Questo obbligo si applica anche ai fondi monetari o ai fondi di liquidità?

Sì, l’obbligo di valutazione interna del merito di credito si applica a tutte le SGR che investono in strumenti finanziari soggetti a rischio di credito, inclusi i fondi monetari (money market funds) che investono in titoli del mercato monetario a breve termine.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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