- Le SICAV in gestione interna (che gestiscono direttamente il proprio patrimonio senza affidarsi a una SGR esterna) e le SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
- Possono svolgere solo l’attività di gestione collettiva del proprio patrimonio, senza poter gestire patrimoni di terzi (a differenza delle SGR).
- I requisiti di autorizzazione sono analoghi a quelli delle SGR, adattati alla struttura societaria di SICAV/SICAF.
Art. 35 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna
In vigore dal 01/07/1998
((133))
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, ((autorizza le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)) se ricorrono le seguenti condizioni: ((133)) a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale ((versato)) è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;; ((133)) d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall’articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2; f) per le Sicav ((in gestione interna)) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf ((in gestione interna)) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; ((133)) g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5; h) è presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.
1-bis. Le Sicav ((in gestione interna autorizzate)) e le Sicaf ((in gestione interna autorizzate)) comunicano alla Banca d’Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. (132) ((133))
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, con regolamento: a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) individua la documentazione ((da trasmettere)) unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto ((dell’atto costitutivo e dello statuto)) . ((133))
3. La Banca d’Italia attesta la conformità ((dell’atto costitutivo e dello statuto)) alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav ((in gestione interna)) e alle Sicaf ((in gestione interna)) diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati. ((133))
4. ((Nel caso in cui l’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della Sicav in gestione interna o della Sicaf in gestione interna)) procedono alla costituzione della società ((e a effettuare)) i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato. ((133))
5. La denominazione sociale della Sicav ((in gestione interna)) contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf ((in gestione interna)) contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav ((in gestione interna)) e alla Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile ; per le Sicav ((in gestione interna)) non sono ammessi i conferimenti in natura. ((133))
5-bis. ((Al fine di assicurare il rispetto, in ogni momento, delle disposizioni applicabili in materia di requisiti patrimoniali, le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna individuano le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis.)) ((133))
6. ((Qualora la Sicav in gestione interna e la Sicaf in gestione interna prevedano la costituzione di uno o più comparti, lo statuto individua almeno le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis e le categorie di azioni che attribuiscono diritti in relazione ai singoli comparti. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2265 del codice civile , lo statuto della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna disciplina le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite della società, e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di azioni. Le azioni di ciascun comparto rappresentano una frazione del capitale sociale della Sicav e della Sicaf.)) ((133))
6-bis. ((Il patrimonio generale della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti è il complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, non imputati ai singoli comparti, preordinato allo svolgimento delle attività della società nel suo complesso. Lo statuto disciplina, in conformità con la normativa applicabile e con quanto previsto al comma 6, la composizione del patrimonio generale e le modalità attraverso le quali è possibile disporre, integrare e sostituire i beni e i rapporti giuridici che lo compongono in modo da assicurare la sana e prudente gestione della società.)) ((133))
6-ter. ((Nel caso di Sicav in gestione interna e Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società e dai patrimoni degli altri comparti, ove costituiti; delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav in gestione interna o la Sicaf in gestione interna risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell’interesse degli stessi né azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la società ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Resta esclusa la aggredibilità del patrimonio degli altri comparti, salvo che in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito, per le quali la società risponde anche con i patrimoni degli altri comparti, ove costituiti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione interna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali.)) ((133))
6-quater. ((Sul patrimonio della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna e sui patrimoni dei comparti, ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi.)) ((133))
SICAV e SICAF: la gestione interna
L’art. 35-bis TUF disciplina l’autorizzazione delle SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) in gestione interna e delle SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione interna. Questi soggetti rappresentano una forma alternativa di gestione collettiva rispetto alle SGR: invece di affidare la gestione a una società di gestione esterna, gli investitori creano una società di diritto speciale che gestisce direttamente il proprio patrimonio. La SICAV è il corrispettivo societario del fondo comune aperto; la SICAF è il corrispettivo del fondo comune chiuso.
La struttura della SICAV in gestione interna
La SICAV è un’OICVM (fondo UCITS) costituito in forma societaria: gli investitori sono azionisti e non detentori di quote. A differenza della SICAV in gestione esterna (che affida la gestione a una SGR), la SICAV in gestione interna gestisce direttamente il proprio portafoglio tramite i propri organi (CDA e direzione). Questo modello è diffuso in Lussemburgo e Irlanda ma meno in Italia, dove le SGR esterne sono il modello prevalente.
Differenza tra SICAV/SICAF e SGR
La differenza fondamentale rispetto alle SGR è che SICAV e SICAF possono gestire solo il proprio patrimonio, non quello di altri fondi o di singoli investitori. Le SGR, invece, possono gestire più OICR contemporaneamente e anche portafogli individuali. Per questo le SGR sono generalmente strutture più grandi e versatili, mentre SICAV e SICAF sono adatte per investitori istituzionali o family office che preferiscono una struttura proprietaria dedicata.
Requisiti e procedura di autorizzazione
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le SICAV e le SICAF in gestione interna al termine di una procedura analoga a quella delle SGR (art. 34 TUF): verifica di onorabilità e professionalità degli esponenti, capitale minimo adeguato, organizzazione interna idonea (compliance, risk management), programma di attività dettagliato. La SICAV/SICAF deve poi iscriversi nell’apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra una SICAV e un fondo comune?
La SICAV è costituita in forma societaria: gli investitori sono azionisti. Il fondo comune è un patrimonio autonomo: gli investitori detengono quote. In entrambi i casi si tratta di OICVM (UCITS), ma la struttura giuridica è diversa: la SICAV ha personalità giuridica, il fondo comune no.
Una SICAV in gestione interna può gestire anche i capitali di altri investitori?
No, la SICAV in gestione interna può gestire solo il proprio patrimonio (cioè il capitale dei propri azionisti). Per gestire patrimoni di terzi o di altri fondi occorre la struttura di una SGR, che può gestire più OICR contemporaneamente.
Una SICAF è un fondo chiuso?
Sì, la SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) è il corrispettivo societario del fondo comune chiuso: il capitale è fisso e gli investitori non possono chiedere il rimborso delle proprie quote a piacimento, ma solo alla scadenza o in finestre di liquidità predeterminate.
Chi autorizza una SICAF in Italia?
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le SICAF (e le SICAV) in gestione interna ai sensi dell’art. 35-bis TUF. Il procedimento è analogo a quello delle SGR, con requisiti adattati alla struttura societaria della SICAF.