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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasformazione)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano. ))
Vedi anche
→TUF art. 35-octies - Art. 35 octies TUF - (Scioglimento e liquidazione volontaria)→TUF art. 35-decies - Art. 35 decies TUF - (Regole di comportamento e diritto di voto)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 35 quater TUF – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133→Art. 35 quaterdecies TUF – (Registrazione)→Art. 35 ter TUF – (Albi)→Art. 35 terdecies TUF – (Revoca dell’autorizzazione)→Art. 35 bis TUF – Autorizzazione della Sicav in gestione interna e della Sicaf in ges…→Art. 35 TUF – Albo→Art. 34 TUF – Autorizzazione della società di gestione del risparmio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 35-novies del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) disciplina i limiti alla trasformazione delle Sicav e delle Sicaf, ossia degli organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti in forma societaria. La disposizione si colloca nel più ampio quadro della disciplina della gestione collettiva del risparmio, profondamente rivisto in attuazione delle direttive europee in materia di OICVM e di gestori di fondi di investimento alternativi. La norma persegue un obiettivo di coerenza sistematica, impedendo trasformazioni che farebbero perdere all'organismo le caratteristiche tipiche del suo regime di appartenenza.
Sicav e Sicaf: gli organismi in forma societaria
Le Sicav (societa' di investimento a capitale variabile) e le Sicaf (societa' di investimento a capitale fisso) rappresentano le forme societarie degli organismi di investimento collettivo del risparmio. A differenza dei fondi comuni, costituiti come patrimoni autonomi gestiti da una societa' di gestione, esse sono societa' per azioni il cui oggetto esclusivo e' l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite l'offerta di proprie azioni. La Sicav si caratterizza per la variabilita' del capitale, mentre la Sicaf opera a capitale fisso, con conseguenze rilevanti sulle modalita' di ingresso e uscita degli investitori.
OICVM e FIA: la distinzione di fondo
La disposizione ruota attorno alla distinzione tra OICVM e FIA. Gli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono organismi armonizzati a livello europeo, soggetti a una disciplina uniforme che ne consente la commercializzazione transfrontaliera in regime di mutuo riconoscimento, con vincoli stringenti in materia di politiche di investimento e di tutela dei risparmiatori. I FIA (fondi di investimento alternativi) raccolgono invece tutti gli organismi non armonizzati, soggetti alla disciplina dei gestori di fondi alternativi, caratterizzata da maggiore flessibilita' ma anche da specifici presidi di vigilanza.
Il primo limite: le Sicav OICVM
Il primo periodo della norma stabilisce che le Sicav aventi la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. La regola preserva l'appartenenza dell'organismo alla categoria armonizzata: una Sicav OICVM non può mutare la propria natura per sottrarsi alla disciplina armonizzata e ai relativi presidi di tutela. Il riferimento al carattere italiano dell'organismo di destinazione assicura inoltre la permanenza nell'ambito della vigilanza nazionale, evitando trasformazioni che comporterebbero la fuoriuscita dal perimetro regolamentare interno.
Il secondo limite: Sicav FIA e Sicaf
Il secondo periodo dispone che le Sicav aventi la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICR italiano. Anche in questo caso la trasformazione e' ammessa solo verso un organismo di investimento collettivo del risparmio italiano, a garanzia della continuita' della tutela degli investitori e dell'assoggettamento alla vigilanza nazionale. La norma evita che, attraverso operazioni di trasformazione, si realizzino mutamenti di regime in pregiudizio dei sottoscrittori o in elusione della disciplina di settore.
La ratio: coerenza tra forma, regime e tutela
Il fondamento dei limiti posti dall'art. 35-novies risiede nell'esigenza di preservare la coerenza tra la forma giuridica dell'organismo, il regime di vigilanza applicabile e il livello di tutela degli investitori. Ciascuna categoria - OICVM, FIA, OICR - e' assoggettata a una disciplina specifica, calibrata sulle caratteristiche dell'organismo e sul tipo di investitori a cui si rivolge. Consentire trasformazioni indiscriminate rischierebbe di alterare questo equilibrio, esponendo i sottoscrittori a mutamenti di regime non previsti al momento dell'investimento. I limiti normativi garantiscono che ogni trasformazione avvenga entro confini compatibili con la tutela del risparmio.
Collocazione nel sistema del TUF
L'art. 35-novies si inserisce nel capo del TUF dedicato alla gestione collettiva del risparmio, accanto alle disposizioni sulla costituzione, l'operativita' e le vicende modificative di Sicav e Sicaf. La disciplina riflette il recepimento del quadro europeo e l'attribuzione alle autorita' di vigilanza di poteri regolamentari e autorizzativi. La norma sulla trasformazione completa il sistema, presidiando uno dei momenti più delicati della vita dell'organismo, in cui il mutamento della struttura societaria potrebbe incidere sulla natura stessa dell'investimento collettivo e sulle garanzie ad esso connesse.
La trasformazione come operazione straordinaria
La trasformazione e' un'operazione straordinaria attraverso la quale un ente muta la propria forma giuridica senza estinguersi, conservando la titolarita' dei rapporti attivi e passivi. Nel contesto degli organismi di investimento collettivo, essa assume connotati peculiari, poiché incide non solo sulla veste societaria, ma anche sul regime di vigilanza applicabile e, indirettamente, sulla posizione degli investitori. L'art. 35-novies non vieta in assoluto la trasformazione, ma ne perimetra gli sbocchi possibili, consentendola solo verso categorie compatibili con quella di partenza e comunque entro l'ambito degli organismi italiani. In tal modo, la continuita' giuridica propria della trasformazione si accompagna alla continuita' del regime di tutela, evitando che l'operazione si traduca in un mutamento sostanziale delle condizioni alle quali gli investitori avevano aderito.
Il riferimento agli organismi italiani e la vigilanza nazionale
Un elemento ricorrente in entrambi i periodi della norma e' il riferimento al carattere italiano dell'organismo di destinazione. Questa precisazione non e' casuale: essa assicura che, all'esito della trasformazione, l'organismo resti assoggettato alla vigilanza nazionale e alla disciplina interna sulla gestione collettiva del risparmio. Una trasformazione che conducesse verso un organismo estero potrebbe infatti comportare la fuoriuscita dal perimetro regolamentare e di controllo del nostro ordinamento, con potenziale pregiudizio per la tutela dei sottoscrittori. Il vincolo all'italianita' dell'organismo risultante costituisce dunque un presidio di effettivita' della vigilanza, coerente con l'obiettivo di garantire ai risparmiatori un livello di protezione stabile e prevedibile, non eludibile attraverso operazioni di trasformazione transfrontaliera.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Banca d'Italia
Il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio disciplina le operazioni di trasformazione degli OICR italiani costituiti in forma societaria (SICAV e SICAF), prevedendo che tali operazioni siano soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia. Il regolamento stabilisce i criteri di sana e prudente gestione da rispettare e le condizioni al ricorrere delle quali la trasformazione può essere approvata, a tutela dei partecipanti.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 35-novies del TUF?
Disciplina i limiti alla trasformazione delle Sicav e delle Sicaf, stabilendo verso quali organismi tali societa' di investimento possono o non possono trasformarsi.
In cosa puo' trasformarsi una Sicav che ha la forma di OICVM?
Una Sicav OICVM non puo' trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano, a tutela dell'appartenenza alla categoria armonizzata e della vigilanza nazionale.
Quali limiti valgono per le Sicav FIA e le Sicaf?
Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICR italiano.
Qual e' la differenza tra OICVM e FIA?
Gli OICVM sono organismi armonizzati a livello europeo, con disciplina uniforme e commercializzazione transfrontaliera; i FIA sono fondi alternativi non armonizzati, soggetti alla disciplina dei gestori di fondi alternativi.
Perche' la legge limita le trasformazioni?
Per preservare la coerenza tra forma giuridica, regime di vigilanza e tutela degli investitori, evitando mutamenti di regime in pregiudizio dei sottoscrittori o in elusione della disciplina di settore.