- Le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, al termine di una procedura che verifica requisiti di forma, capitale, onorabilità, organizzazione e programma di attività.
- La Banca d'Italia decide entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa; il silenzio equivale a diniego.
- L’autorizzazione è specifica per le categorie di OICR che la SGR intende gestire (UCITS, FIA di vario tipo).
Art. 34 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione della società di gestione del risparmio
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e delle ulteriori attività esercitabili di cui all’articolo 33, comma 2, quando ricorrono le seguenti condizioni: (132) a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall’articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale ((contenga l’indicazione di società di gestione del risparmio)) . ((133))
2. L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca d’Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata. (132)
3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d’Italia ((…)) autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio. ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti
- Articolo 34 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 34 Codice del Consumo: Accertamento della vessatorietà delle clausole
- Articolo 34 Codice della Strada: Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali
- Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali
- Articolo 34 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
Il procedimento di autorizzazione delle SGR
L’art. 34 TUF disciplina la procedura di autorizzazione delle Società di Gestione del Risparmio, affidata principalmente alla Banca d'Italia (con coinvolgimento della Consob per i profili di trasparenza e condotta). Il procedimento è complesso e richiede la verifica di una molteplicità di requisiti soggettivi (relativi agli esponenti e ai soci) e oggettivi (relativi all’organizzazione e alle risorse).
Requisiti per l’autorizzazione
I requisiti fondamentali sono: forma giuridica di S.p.A. con sede legale e direzione generale in Italia; capitale minimo adeguato (determinato dalla Banca d'Italia in funzione delle categorie di OICR da gestire); onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali (art. 13 TUF) e dei soci rilevanti (art. 14 TUF); programma di attività plausibile che descriva le strategie di investimento, i mercati target e la struttura operativa; adeguata organizzazione, con funzioni di compliance, risk management e internal audit, proporzionale all’attività da svolgere; politiche di gestione dei conflitti di interesse, specialmente per le SGR che gestiscono fondi distribuiti da banche del medesimo gruppo.
Specificità per categoria di OICR
L’autorizzazione è segmentata per categoria di OICR: UCITS (fondi armonizzati), FIA riservati a investitori professionali, FIA retail, ELTIF (European Long-Term Investment Funds), fondi di credito, fondi immobiliari. Ogni categoria ha requisiti patrimoniali e organizzativi propri. Una SGR che vuole espandere la propria attività a una categoria non coperta dall’autorizzazione originaria deve richiedere una variazione dell’autorizzazione.
Domande frequenti
Quanti giorni ci vogliono per autorizzare una SGR in Italia?
La Banca d'Italia ha 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa per decidere. Come per le SIM, il silenzio equivale a diniego. Nella pratica, il procedimento è spesso più lungo a causa delle integrazioni documentali richieste.
Una SGR autorizzata a gestire fondi UCITS può automaticamente gestire FIA?
No. L’autorizzazione è specifica per categoria di OICR. Una SGR autorizzata per i soli UCITS deve richiedere una variazione dell’autorizzazione alla Banca d'Italia per aggiungere la gestione di FIA, che richiede requisiti organizzativi e di competenza aggiuntivi.
Qual è il capitale minimo richiesto per una SGR?
Varia in funzione delle categorie di OICR da gestire. Le SGR che gestiscono solo UCITS hanno requisiti diversi rispetto a quelle che gestiscono FIA aperti o chiusi. I valori precisi sono stabiliti dalla Banca d'Italia con regolamento, in recepimento delle soglie minime della Direttiva UCITS/AIFMD.
Anche la Consob partecipa all’autorizzazione di una SGR?
Sì, la Banca d'Italia autorizza la SGR sentita la Consob. Il coinvolgimento della Consob riguarda i profili di correttezza e trasparenza nei confronti degli investitori, inclusa la valutazione del programma di attività per i profili di informativa e gestione dei conflitti.