- Le SGR possono svolgere: gestione collettiva del risparmio tramite OICR, gestione di portafogli individuali, consulenza in materia di investimenti e altre attività connesse e strumentali.
- Le SGR possono gestire sia OICR italiani (fondi comuni aperti e chiusi) sia FIA (Fondi di Investimento Alternativi) ai sensi dell’AIFMD.
- Le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e soggette a vigilanza di entrambe le Autorità.
Art. 33 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività esercitabili)
In vigore dal 01/07/1998
1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.
2. Le Sgr ((autorizzate)) possono altresì: ((133)) a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione ((, inclusi i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 )) ; ((133)) c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero (1), ((limitatamente alle quote o azioni di Oicr)) ; (73) ((133)) e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini; (132) g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 ; (132) g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 ; (132) g-quater) svolgere attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater; (132) g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all’ articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 , in conformità con l’articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999 ; (132) g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attività a terze parti siano gestiti in modo adeguato. (132)
2-bis. ((Le Sgr autorizzate non possono prestare in via esclusiva le attività e i servizi di cui al comma
2. Alle Sgr autorizzate che prestano il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si applicano le disposizioni sull’acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II, laddove compatibili, nonché gli articoli 128 e 144 del T.U. bancario.)) ((133))
3. ((Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie ((e, nel caso delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo statuto)) ; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali ((di cui al comma 2, lettera c) )) . ((133))
3-bis. ((Le società di partenariato in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all’articolo 35-novies.1; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.)) ((133))
3-ter. ((I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all’articolo 35-quaterdecies. Essi possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c).)) ((133))
4. ((I gestori autorizzati)) possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità ((del gestore autorizzato)) nei confronti degli investitori per l’operato dei soggetti delegati. (73) ((133))
4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformità con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformità con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 , a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore. (132)
5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 Codice Civile: Registrazione delle persone giuridiche
- Articolo 33 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 33 Codice del Consumo: Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Articolo 33 Codice della Strada: Canali artificiali e manufatti sui medesimi
- Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo
- Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice
Le SGR e la gestione collettiva del risparmio
L’art. 33 TUF delimita il perimetro delle attività esercitabili dalle Società di Gestione del Risparmio (SGR). Le SGR sono gli intermediari specializzati nella gestione collettiva del risparmio: raccolgono il capitale di una pluralità di investitori, lo investono collettivamente in nome e per conto degli investitori, e distribuiscono i proventi secondo le norme del regolamento o dello statuto dell’OICR. Si tratta di un’attività fondamentalmente diversa dalla gestione individuale di portafogli (SIM ex art. 24 TUF): nella gestione collettiva, l’investitore acquista quote di un fondo e non ha un portafoglio individuale dedicato.
OICR armonizzati e FIA
Le SGR possono gestire due grandi categorie di fondi: gli OICVM (UCITS) armonizzati, fondi aperti che rispettano i requisiti della Direttiva UCITS V (2014/91/UE) e possono essere commercializzati in tutta l’UE con il passaporto UCITS, e i FIA (Fondi di Investimento Alternativi) ai sensi della Direttiva AIFMD (2011/61/UE): fondi chiusi, hedge fund, fondi di private equity, fondi immobiliari, venture capital, ecc. Le regole operative e i requisiti sono significativamente diversi per le due categorie.
Attività accessorie e connesse
Oltre alla gestione collettiva, le SGR possono svolgere: gestione individuale di portafogli (come le SIM, su autorizzazione specifica della Banca d'Italia); consulenza in materia di investimenti; attività di commercializzazione di OICR; attività connesse e strumentali come la ricerca in materia di investimenti e i servizi di supporto alle imprese. Questa pluralità di attività rende le SGR soggetti particolarmente versatili nel panorama degli intermediari finanziari italiani.
Vigilanza di Banca d'Italia e Consob
Le SGR sono soggette a una vigilanza «bifronte»: la Banca d'Italia vigila sulla sana e prudente gestione, sui requisiti prudenziali e sulla correttezza nella gestione del risparmio; la Consob vigila sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nella commercializzazione degli OICR e nella gestione dei rapporti con gli investitori. In pratica, la Banca d'Italia si focalizza su come la SGR gestisce i fondi; la Consob su come la SGR si comporta nei confronti degli investitori.
Domande frequenti
Cosa fa concretamente una SGR?
Una SGR (Società di Gestione del Risparmio) raccoglie denaro dagli investitori tramite fondi comuni (OICR), lo investe secondo la strategia definita nel regolamento del fondo, e restituisce i proventi agli investitori sotto forma di distribuzione di utili o rivalutazione della quota. Beta SGR, ad esempio, potrebbe gestire un fondo bilanciato per risparmiatori retail e un fondo di private equity per investitori istituzionali.
Qual è la differenza tra un fondo UCITS e un FIA?
Un fondo UCITS (OICVM armonizzato) rispetta requisiti stringenti di diversificazione, liquidità e trasparenza imposti dalla Direttiva UCITS V, può essere commercializzato in tutta l’UE e si rivolge prevalentemente a investitori retail. Un FIA (Fondo di Investimento Alternativo) ha meno restrizioni operative, può investire in immobili, crediti, private equity, ma è destinato principalmente a investitori professionali.
Una SGR può gestire sia fondi per risparmiatori che portafogli individuali?
Sì, le SGR possono svolgere sia la gestione collettiva (fondi comuni) sia la gestione individuale di portafogli, a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione specifica per quest'ultima attività dalla Banca d'Italia, sentita la Consob (art. 33 TUF).
Chi autorizza una SGR in Italia?
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le SGR. I requisiti includono: forma di S.p.A., sede legale in Italia, capitale minimo adeguato, onorabilità e professionalità degli esponenti, programma di attività, struttura organizzativa adeguata con funzioni di compliance, risk management e internal audit.
Un fondo immobiliare gestito da una SGR è un OICR?
Sì, i fondi comuni di investimento immobiliare sono FIA di tipo chiuso, rientranti nella categoria degli OICR alternativi. Sono gestiti da SGR con autorizzazione all’attività di gestione di FIA e soggetti alla disciplina della AIFMD nel recepimento italiano (D.Lgs. 44/2014).