← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I soggetti abilitati possono promuovere e collocare a distanza (telefono, internet) servizi e attività di investimento ai clienti.
  • Al cliente deve essere garantita la facoltà di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza penali.
  • Le comunicazioni a distanza devono rispettare le regole di trasparenza e informativa previste dalla normativa applicabile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)

In vigore dal 01/07/1998

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti ((negli articoli 30 e 30-bis)) e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 , la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.

La promozione e il collocamento a distanza

L’art. 32 TUF disciplina la promozione e il collocamento a distanza di servizi e attività di investimento, via telefono, internet, posta elettronica, applicazioni mobili, da parte dei soggetti abilitati. Con la diffusione dei canali digitali, questa modalità è diventata prevalente nel mercato retail: la maggior parte dei servizi di investimento oggi viene avviata e gestita a distanza, senza contatto fisico tra il cliente e l’intermediario.

Il diritto di recesso del cliente

L’elemento più rilevante per la tutela dei consumatori è il diritto di recesso di 14 giorni (ius poenitendi) previsto per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza ai sensi della Direttiva 2002/65/CE sul commercio elettronico dei servizi finanziari. Il cliente può recedere dal contratto senza penali e senza dover fornire motivazioni entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il recesso comporta la risoluzione del contratto e la restituzione delle prestazioni già eseguite, con qualche limitazione per i servizi già parzialmente erogati.

Regole di trasparenza nella comunicazione a distanza

Le comunicazioni a distanza, email, pop-up, messaggi push, chiamate telefoniche, devono rispettare i requisiti di chiarezza, completezza e non ingannevolezza imposti dalla normativa MiFID II e dal Codice del Consumo. Il soggetto abilitato deve identificarsi chiaramente, indicare lo scopo della comunicazione e garantire che le informazioni fornite siano accurate e non selettive. Le comunicazioni commerciali non sollecitate (cold calling) sono soggette a ulteriori restrizioni, disciplinate dai regolamenti Consob.

Domande frequenti

Posso annullare un contratto di gestione patrimoniale firmato online?

Sì, per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza il cliente ha diritto di recesso di 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza penali, ai sensi dell’art. 32 TUF e della normativa europea sui contratti a distanza. Il recesso deve essere comunicato all’intermediario entro il termine.

Un intermediario può chiamarmi per propormi prodotti di investimento senza mio consenso?

Le chiamate a freddo (cold calling) per proporre servizi di investimento sono soggette a restrizioni: l’intermediario deve identificarsi, comunicare lo scopo della chiamata e rispettare le preferenze del cliente in materia di comunicazioni commerciali non sollecitate, nel rispetto del regolamento Consob applicabile.

I servizi di investimento online sono soggetti alle stesse regole di quelli tradizionali?

Sì, le regole di condotta MiFID II (adeguatezza, informativa pre-contrattuale, trasparenza dei costi) si applicano indipendentemente dal canale di distribuzione (fisico o digitale). La modalità a distanza aggiunge il diritto di recesso di 14 giorni e obblighi specifici di comunicazione elettronica.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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